Prestazione in caso di morte Clausole campione

Prestazione in caso di morte. 3.1. Al verificarsi dell’Evento Assicurato, secon- do la scelta operata dal Contraente nel Modu- lo di Richiesta di Sottoscrizione, la Compagnia pagherà un importo equivalente al Valore unitario totale delle quote allocate alla Poliz- za, più il Dividendo di Partecipazione agli utili alla scadenza nel caso in cui parte del Premio sia investita nel Fondo a Crescita Garantita 2004.3, moltiplicato per 101% (“Prestazione in caso di morte”). 3.1. Qualora non fossero state annullate delle quote dal Fondo a Crescita Garantita 2004.3 prima del verificarsi dell’Evento Assicurato, la Compagnia provvederà al pagamento al(i) beneficiario(i) di un importo (la “Prestazione in caso di morte”) pari al Valore totale unitario delle quote allocate alla Polizza, più il Dividen- do di Partecipazione agli utili alla scadenza, moltiplicato per 101%, oppure, se superiore, pari all’importo del Premio investito nel Fondo suddetto. 3.2. Il Valore unitario delle quote del Fondo a Crescita Garantita 2004.3 collegate alla Poliz- za, ai fini del calcolo della Prestazione in caso di morte, sarà quello stabilito alla Data di Disinvestimento, a seguito del ricevimento da parte della Compagnia, presso la sua Sede Secondaria Italiana, della comunicazione scritta del decesso dell'Assicurato e della documentazione indicata nell'Allegato A. 3.3. Con il pagamento della Prestazione in caso di morte, tutti gli obblighi a carico della Compagnia relativi alla Polizza si considere- ranno adempiuti.
Prestazione in caso di morte. La Polizza prevede una Prestazione in caso di morte pari al Valore unitario totale delle quote collegate alla Polizza, più il Dividendo di Parte- cipazione agli utili alla scadenza, moltiplicato per 101%. Comunque, la Prestazione in caso di morte non potrà essere inferiore al Premio ver- sato nel Fondo a Crescita Garantita 2004.3 pur- ché non siano state annullate delle quote dal Fondo fino a quel momento.
Prestazione in caso di morte. In caso di morte dell’Aderente durante la fase di accumulo, il contratto si risolve e l’Impresa è tenuta a corrispondere agli aventi diritto un importo pari: ⚫ al “capitale rivalutato”, quale risulta alla data di decesso, per i premi che sono stati destinati alla Gestione Separata, con il minimo pari all’importo ottenuto rivalutando annualmente dell’1,5% i contributi netti versati; ⚫ al “capitale variabile” valutato al giorno di riferimento utile per sinistro (Art.10) maggiorato dell’1%, per i premi che sono stati destinati al Fondo Interno. La maggiorazione sarà riconosciuta qualora alla morte dell’Aderente siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.
Prestazione in caso di morte. In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrattuale, successivamente al verificarsi dell’evento, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente, per mezzo dell’acquisto delle Obbligazioni e del Derivato, una prestazione pari: • al Capitale nominale, pagabile alla scadenza contrattuale del 30 gennaio 2015; • ad un importo pari al 6,00% del Capitale nominale, pagabile al 30 gennaio 2008; • ad un importo pari al 6,30% del Capitale nominale, pagabile al 30 gennaio 2009; • agli eventuali importi pagabili alle ricorrenze annuali del 30 gennaio 2010, 30 gennaio 2011, 30 gennaio 2012, 30 gennaio 2013, 30 gennaio 2014 e 30 gennaio 2015 se ed in quanto maturati dal Derivato, pari al maggiore tra: – 8% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli descritti al successivo punto 8, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 70% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007; – 2% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli descritti al successivo punto 8, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 65% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007; – 0% (zero) del capitale nominale in tutte le altre circostanze. E’ previsto inoltre il riconoscimento, alla scadenza contrattuale del 30 gennaio 2015, di una maggiorazione del Capitale nominale pari: • in caso di morte dell’Assicurato prima del compimento del 66° anno di età, al 5% del Capitale nominale con il limite massimo di 15.000,00 Euro; • in caso di morte dell’Assicurato non prima del compimento del 66° anno di età, allo 0,20% del Capitale nominale con il limite massimo di 15.000,00 Euro. È data facoltà, ai Beneficiari, in caso di morte dell’Assicurato, di richiedere, in alternativa alla corresponsione delle prestazioni assicurate sopra descritte, la liquidazione immediata di un importo pari al valore di riscatto, calcolato come illustrato al successivo punto 15 (“Riscatto”). In tal caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto, il Capitale nominale viene comunque incrementato della maggiorazione descritta al precedente paragrafo. Il riconoscimento della maggiorazione del Capitale nominale in caso di morte è soggetto alle eccezioni dettagliate nell’Art. 4 delle Condizioni contrattuali ("Esclusioni"). L’assicurazione per il rischio di morte richiederebbe infatti il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato e delle s...
Prestazione in caso di morte. In caso di decesso dell’Assicurato, il Contratto prevede la corresponsione dei seguenti importi a favore dei Beneficiari: ■ un capitale pari al controvalore dell’investimento, rappre- sentato dal valore degli Attivi sottostanti il relativo Fondo Interno alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi; ■ un capitale aggiuntivo, pari al capitale previsto per la copertura caso morte, dato da una percentuale del con- trovalore degli Attivi sottostanti al Contratto, rilevato alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi, fino alla concorrenza di un determinato importo massi- mo. La percentuale applicabile, al fine di determinare il capitale aggiuntivo pagabile in caso di decesso, nonché l’importo massimo pagabile a titolo di capitale aggiuntivo in caso di decesso, variano in funzione dell’età dell’As- sicurato al momento del decesso e sono riportati nella seguente tabella: Il costo della Copertura opzionale in caso di morte – in- dicato all’Allegato 3 – è determinato sulla base di calcoli attuariali, in funzione dell’età della persona assicurata. Tale Valore massimo del capitale previsto per la copertura caso morte espresso in EUR5 5% 3% 0,5% 0,1% 100 000 75 000 50 000 25 000 costo è a carico del contraente e viene calcolato mensil- mente, in ragione del Controvalore del contratto, e preleva- to trimestralmente, sulla base dell’anno assicurativo (dalla decorrenza della polizza), comportando una riduzione del valore degli Attivi in cui il medesimo è investito. La prestazione della Compagnia è limitata a quanto previsto nel caso di riscatto (e pertanto la Compagnia non è tenuta a versare la Copertura Opzionale) nel caso in cui l’Assicu- rato commetta Suicidio9 prima del termine dei tre anni dalla conclusione del Contratto o della Copertura Opzionale.
Prestazione in caso di morte. In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata del contratto, in aggiunta al capitale complessivamente assicurato, nei primi anni di durata del contratto, verrà corrisposto un bonus pari all’1% del suddetto capitale moltiplicato per il minore tra • la differenza, se positiva, tra 10 ed il numero di anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, e • la differenza, se positiva, fra 85 ed il numero intero di anni di età dell'Assicurato al momento del decesso. L'importo del bonus non potrà comunque superare Euro 5.000,00. Il bonus, come sopra definito • viene triplicato (massimo € 15.000,00) nel caso in cui il decesso dell’Assicurato sia dovuto ad infortunio stradale (infortunio direttamente causato dalla circolazione stradale dei veicoli); • viene, invece, raddoppiato (massimo di € 10.000,00) in caso di decesso per infortunio da altre cause. Nella determinazione del capitale complessivamente assicurato, il controvalore delle quote di ciascun Comparto del Fondo Interno TORRE si ottiene moltiplicando il loro numero per il relativo valore unitario alla data di valorizzazione immediatamente successiva quella di ricevimento, da parte della Società, del certificato di morte dell’Assicurato a condizione che, tra la suddetta data di ricevimento e quella di valorizzazione (quest'ultima inclusa), siano trascorsi 3 giorni lavorativi; altrimenti è la data di valorizzazione della settimana ancora successiva. A titolo di esempio e supponendo che le settimane considerate siano tutte di 5 giorni lavorativi: - se il certificato di morte dell’Assicurato perviene dal lunedì al giovedì, il valore unitario della quota considerato per il calcolo del controvalore è quello riferito al martedì della settimana successiva; - se, invece, il certificato di morte perviene il venerdì, il valore unitario della quota considerato per il calcolo del controvalore è quello riferito al martedì della settimana ancora successiva. La rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata ALFIERE avviene con le modalità indicate al successivo punto 5.2.
Prestazione in caso di morte. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al capitale assicurato maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anniversario di polizza e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al successivo Art.14.
Prestazione in caso di morte. In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi nel corso della durata contrattuale la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati un importo pari a: - per i premi pagati prima del 31 dicembre antecedente alla data del decesso: la loro sommatoria rivalutata in base al rapporto tra la sommatoria dei capitali rivalutati fino al 31 dicembre e la sommatoria dei capitali iniziali, ulteriormente rivalutata per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre e la data del decesso; - per i premi pagati dopo il 31 dicembre: il cumulo dei premi pagati ognuno rivalutato per la frazione di anno che intercorre tra la data del versamento e la data del decesso. Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico, minimo garantito, del 2% annuo; tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo del capitale inizialmente assicurato a fronte di ogni versamento effettuato. La rivalutazione annua del capitale, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.
Prestazione in caso di morte. La richiesta debitamente sottoscritta dal/i Beneficiario/i deve includere il nome, indiriz- zo, data e luogo di nascita, coordinate banca- rie di ciascun richiedente e deve essere accompagnato dai seguenti documenti: Se il Contraente dovesse morire prima o con- temporaneamente al relativo Assicurato senza avere nominato un Beneficiario, oltre a quanto specificato sopra ed al certificato di morte del Contraente, sarà necessaria la seguente documentazione: se la richiesta di pagamento viene effettuata da un legatario o da un erede testamentario: se la richiesta di pagamento viene presentata da un erede in mancanza di testamento: se la richiesta di pagamento viene presentata da un curatore: • Una copia autenticata del provvedimento di nomina del tribunale.
Prestazione in caso di morte. Non è prevista alcuna prestazione in caso di morte. Prestazione in caso di vita Rendita periodica pagata dalla Compagnia in modo certo per i primi 5/10 anni, indipendentemente dal decesso dell’Assicurato in tale periodo, e, successivamente, fino a che l’Assicurato rimane in vita.