Prestazione in caso di morte Clausole campione

Prestazione in caso di morte. La Polizza prevede una Prestazione in caso di morte pari al Valore unitario totale delle quote collegate alla Polizza, più il Dividendo di Parte- cipazione agli utili alla scadenza, moltiplicato per 101%. Comunque, la Prestazione in caso di morte non potrà essere inferiore al Premio ver- sato nel Fondo a Crescita Garantita 2004.3 pur- ché non siano state annullate delle quote dal Fondo fino a quel momento.
Prestazione in caso di morte. 3.1. Al verificarsi dell’Evento Assicurato, secon- do la scelta operata dal Contraente nel Modu- lo di Richiesta di Sottoscrizione, la Compagnia pagherà un importo equivalente al Valore unitario totale delle quote allocate alla Poliz- za, più il Dividendo di Partecipazione agli utili alla scadenza nel caso in cui parte del Premio sia investita nel Fondo a Crescita Garantita 2004.3, moltiplicato per 101% (“Prestazione in caso di morte”).
Prestazione in caso di morte. In caso di decesso dell’Assicurato, e previo invio della documentazione neces- saria, viene corrisposto ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicu- rato rivalutato (vedi Art. 17 delle Condizioni di Polizza) fino alla data di decesso in base al rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto$, come descritto al successivo Punto 5.
Prestazione in caso di morte. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi dirit- to un capitale pari al: – 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni; – 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 50 anni; – 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni; – 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali, moltiplicato per il valo- re corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni; – 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplica- to per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni. Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quel- lo osservato alla fine del mese; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quella osservato il giorno 15 del mese successivo. Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell’andamento dei valori di mercato della componen- te obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato e potranno, quindi, risultare inferiori al premio ver- sato. Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia, essendo legate alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all’Art.13. Tali rischi resta- no a totale carico del Contraente.
Prestazione in caso di morte in caso di morte dell’assicurato prima del raggiungimento dei requisi- ti per la prestazione pensionistica, sarà corrisposto agli eredi un capi- tale determinato secondo quanto previsto nelle condizioni di polizza ed indicato nella nota informativa.
Prestazione in caso di morte. In caso di premorienza dell'Assicurato, Reale Mutua corrisponde ai Beneficiari l’importo ottenuto moltiplicando il numero delle Quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario; tale valore è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento della comunicazione di decesso. In aggiunta a quanto sopra Reale Mutua corrisponde la «Garanzia Beneficiari», che è un importo calcolato sulla base di una percentuale determinata in funzione dell’età dell’Assicurato a scadenza e applicata ai premi netti versati, come indicato nella tabella di seguito riportata: Età dell’Assicurato a scadenza Fino a 55 anni Oltre 55 anni Percentuale da applicare 15% 1% L’importo massimo assicurabile dalla «Garanzia Beneficiari» non potrà essere superiore a Euro 52.000. L’importo della «Garanzia Beneficiari» non varia in caso di eventuali riscatti parziali.
Prestazione in caso di morte. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al capitale assicurato maggiorato degli interessi maturati tra l’ultimo anniversario di polizza e la data del decesso stesso, secondo le modalità di cui al successivo Art.14.
Prestazione in caso di morte. In caso di decesso dell’Assicurato, il Contratto prevede la corresponsione dei seguenti importi a favore dei Beneficiari: ■ un capitale pari al controvalore dell’investimento, rappre- sentato dal valore degli Attivi sottostanti il relativo Fondo Interno alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi; ■ un capitale aggiuntivo, pari al capitale previsto per la copertura caso morte, dato da una percentuale del con- trovalore degli Attivi sottostanti al Contratto, rilevato alla data di completamento del disinvestimento dei medesimi, fino alla concorrenza di un determinato importo massi- mo. La percentuale applicabile, al fine di determinare il capitale aggiuntivo pagabile in caso di decesso, nonché l’importo massimo pagabile a titolo di capitale aggiuntivo in caso di decesso, variano in funzione dell’età dell’As- sicurato al momento del decesso e sono riportati nella seguente tabella: Il costo della Copertura opzionale in caso di morte – in- dicato all’Allegato 3 – è determinato sulla base di calcoli attuariali, in funzione dell’età della persona assicurata. Tale Valore massimo del capitale previsto per la copertura caso morte espresso in EUR5 5% 3% 0,5% 0,1% 100 000 75 000 50 000 25 000 costo è a carico del contraente e viene calcolato mensil- mente, in ragione del Controvalore del contratto, e preleva- to trimestralmente, sulla base dell’anno assicurativo (dalla decorrenza della polizza), comportando una riduzione del valore degli Attivi in cui il medesimo è investito. La prestazione della Compagnia è limitata a quanto previsto nel caso di riscatto (e pertanto la Compagnia non è tenuta a versare la Copertura Opzionale) nel caso in cui l’Assicu- rato commetta Suicidio9 prima del termine dei tre anni dalla conclusione del Contratto o della Copertura Opzionale.
Prestazione in caso di morte. In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale la Società si obbliga a restituire ai Beneficiari designati dal Contraente tutti i premi pagati, al netto dei diritti, debitamente rivalutati. Le prestazioni su riferite (Punti 3.1 e 3.2) sono state calcolate sulla base di un rendimento minimo garantito dell’1,50% (tasso tecnico). Le quote di rendimen- to attribuito, eccedenti l’1,50%, vengono riconosciute al contratto sotto forma di rivalutazione che rimane consolidata.
Prestazione in caso di morte. In caso di morte dell’Aderente durante la fase di accumulo, il contratto si risolve e l’Impresa è tenuta a corrispondere agli aventi diritto un importo pari: ⚫ al “capitale rivalutato”, quale risulta alla data di decesso, per i premi che sono stati destinati alla Gestione Separata, con il minimo pari all’importo ottenuto rivalutando annualmente dell’1,5% i contributi netti versati; ⚫ al “capitale variabile” valutato al giorno di riferimento utile per sinistro (Art.10) maggiorato dell’1%, per i premi che sono stati destinati al Fondo Interno. La maggiorazione sarà riconosciuta qualora alla morte dell’Aderente siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza del contratto.