PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO Clausole campione

PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, l’Impresa di Assicurazione liquida mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato – una somma secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per tutta la durata con- trattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stes- so, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contrat- to e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi, trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 36 “PRESTAZIONI AS- SICURATE” delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensio- ne dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie: DIPENDENTE PRIVATO RATA MENSILE DOVUTA = 300 EURO FRANCHIGIA/ LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO Perdita d’impiego per chiusura azienda Liquidazione della rata mensile successiva di 300 Euro solamente se la suddetta rata scade nel periodo di disoccupazione Superato il periodo di franchigia di 30 gg. si paga la rata che scade durante il periodo di disoccupazione Ad esempio: Durata disoccupazione = 60 giorni Scadenza rata = 28 di ogni mese Data sinistro = 1 luglio; ...
PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. (valida per gli Assicurati, che al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private);
PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. (garanzia valida per gli Assicurati che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Aziende Private) CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 36 nel corso della durata contrattuale. La presente garanzia cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per Decesso o Invalidità Totale Permanente da Infortunio Tale garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.
PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. (garanzia riservata ai Lavoratori dipendenti privati): consiste nell'impegno di CNP in caso di perdita dell'impiego durante il periodo di validità della Copertura Assicurativa di pagare al Beneficiario una prestazione in rata come dettagliata agli artt. 35, 36, 37 e 38 delle Condizioni di Assicurazione. La garanzia è prestata con il limite massimo di dieci anni.
PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. (garanzia riservata a Lavoratori dipendenti privati)
PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA D’IMPIEGO. Assicurati garantiti La garanzia si applica ai soli Lavoratori Dipendenti del settore privato. Rischio assicurato Il rischio coperto è la Perdita Involontaria di Impiego. Prestazione assicurativa La Copertura garantisce, in caso di Perdita di Impiego, la liquidazione mensile di una somma, determinata in base alle indicazioni del con-

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).