Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraente. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultima.
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Samples: Insurance Contract
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraente. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza della relativa Posizione Individuale, è previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale assicurato iniziale, comprensivo dei capitali assicurati iniziali con gli eventuali premi unici aggiuntivi, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute ed al netto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale. Il capitale assicurato iniziale, relativo ad ogni premio unico versato, corrisponde all’importo del presente Contratto premio unico corrisposto al netto dei costi di Assicurazionecaricamento previsti dal contratto e specificati al successivo art. 10. Il capitale assicurato iniziale derivante dai premi corrisposti viene annualmente rivalutato in base a quanto previsto al successivo art. 11 . In alternativa alla liquidazione del capitale assicurato, non alla scadenza del contratto può essere scelta l’opzione prevista al successivo art. 14 . In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata della relativa Posizione Individuale, è prevista alcuna prestazione previsto il pagamento, in favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al maggior valore tra: ▪ il capitale assicurato iniziale, comprensivo dei capitali assicurati iniziali con gli eventuali premi unici aggiuntivi, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute alla data del decesso e ridotto delle somme già liquidate a carico dell’Impresa seguito di Assicurazione riscatto parziale; ▪ la somma dei premi unici corrisposti (debitamente riproporzionati, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale). Il capitale assicurato alla data del decesso corrisponde al capitale assicurato all’ultima ricorrenza annuale antecedente la data del decesso al netto delle somme liquidate per riscatto parziale successivamente all’ultima ricorrenza annuale, ulteriormente capitalizzato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per la frazione di anno intercorsa tra l’ultima ricorrenza annuale e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimala data del decesso, in base al rendimento dell’1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di rivalutazione attribuita all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore al’1,0%. Qualora, tra l’ultima ricorrenzaannuale e la data del decesso, siano stati corrisposti dei premi unici aggiuntivi, i relativi capitali iniziali saranno rivalutati pro-rata temporis, come sopra specificato, per la frazione di anno intercorsa tra le relative date di perfezionamento e la data del decesso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevedeL’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia , la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare di ciascuna rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo del ricovero stesso, quale risulta dal piano di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale ammortamento in essere tra al momento del sinistro, moltiplicata per la data del Decesso, al netto percentuale quota di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraente. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, Copertura Assicurativa; in caso di Decesso dell’Assicuratorata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativadurata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”finanziamento. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In Copertura Assicurativa è sottoposta: ▪ in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto Ricovero conseguente a Malattia: ad un Periodo di AssicurazioneCarenza iniziale di 60 giorni. Qualora il ricovero avvenga nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non è prevista alcuna prestazione verrà corrisposta. ▪ in caso di Ricovero Ospedaliero conseguente a carico dell’Impresa Malattia o Infortunio: ad un Periodo di Assicurazione e Franchigia assoluta di 7 giorni. Per ogni sinistro, il Premio versato resta acquisito da quest’ultimaprimo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.
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Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevedeSISTEMA RISPARMIO CapitaleSicuro Cedola è un Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili per il quale, a fronte del versamento di un premio unico, e di eventuali premi aggiuntivi, la Società si impegna a corrispondere le seguenti prestazioni. ▪ in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante vita dell’Assicurato, a ogni ricorrenza annuale del Contratto (fino al decimo anniversario della decorrenza incluso), è previsto il periodo pagamento al Contraente di Durata somme periodiche (Cedola annua) di ammontare variabile pari alla rivalutazione annua riconosciuta al Contratto determinata secondo le modalità indicate all'articolo 4 let. B delle presenti Condizioni contrattuali. Fino al decimo anniversario della Copertura Assicurativa e prima decorrenza il Contratto riconosce un Tasso di rendimento minimo garantito del compimento del 76° 2% annuo composto. Le partecipazioni agli utili restano acquisite in via definitiva sul Contratto. ▪ in caso di decesso dell’Assicurato fino al decimo anno di durata del Contratto è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale determinato secondo le modalità indicate all'articolo 4 let. C delle presenti Condizioni contrattuali. Fino al decimo anniversario della decorrenza il Contratto riconosce un Tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto. in seguito al trasferimento automatico e gratuito del capitale nel Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO quote "Allianz Conservativo" (di seguito Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO) in caso di decesso dell'Assicurato sarà riconosciuto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, un capitale pari al controvalore in euro delle quote possedute, alla data di decesso, del Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO le cui caratteristiche sono indicate nel Regolamento del Fondo allegato al presente Fascicolo informativo. Il suddetto capitale viene maggiorato dell'1% se, al verificarsi dell'evento, l'Assicurato ha meno di 75 anni, dello 0,5% se ha una età dell’Assicuratocompresa tra 75 e 80 anni, dello 0,1% se ha più di 80 anni (in tutti i casi è considerata l'Età in anni interi). Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello rilevato il primo giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della denuncia di decesso (corredata della documentazione di cui al successivo articolo 13 delle presenti Condizioni contrattuali). Se il giovedì cade in un giorno festivo, la data di riferimento è il primo giorno lavorativo successivo. Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque sia la causa, senza limiti territoriali e senza tener tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicuratodell'Assicurato. Dal momento in cui le prestazioni sono espresse in quote del Fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO e pertanto collegate all'andamento del valore delle quote stesse, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa Contratto non offre alcuna garanzia di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraente. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimarendimento minimo.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevedeL'Impresa garantisce alla data di scadenza del contratto la corresponsione al beneficiario designato di un capitale annualmente rivalutabile, sia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla data di scadenza del contratto, sia in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi suo decesso prima di tale data. In quest'ultimo caso l'Impresa corrisponderà al beneficiario, per qualsiasi motivo durante il periodo la durata contrattuale residua, una rendita annua certa di Durata della Copertura Assicurativa e prima importo pari al 20% del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”capitale rivalutato. La prestazione assicurata rendita verrà corrisposta in rate semestrali posticipate, di cui la prima alla fine del semestre di polizza in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato e l'ultima alla data di scadenza del contratto. Nel caso in cui il beneficiario consegua un diploma di scuola secondaria superiore almeno quadriennale entro la scadenza del contratto e nel numero di anni previsto dalla legge per il ciclo sco- lastico frequentato, alla scadenza del contratto, sia nel caso in cui l'assicurato sia in vita sia in caso di sua morte prima di tale data, l'Impresa corrisponderà al beneficiario un “bonus di maturità” pari al Debito residuo 10% del Finanziamento capitale rivalutato. Le modalità di rivalutazione del capitale sono disciplinate all'art. 11. Nel caso in linea cui il conseguimento del diploma di maturità non si verifichi entro la scadenza del con- tratto, la corresponsione del capitale in essere tra la data del Decessosarà automaticamente rinviata, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute scadenza del contratto au- tomaticamente differita sino alla data del Sinistroconseguimento del diploma stesso (differimento del con- tratto). È facoltà del contraente interrompere in ogni momento il differimento della scadenza contrat- tuale, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraenterichiedendo, mediante comunicazione scritta all'Impresa, la liquidazione al beneficiario del ca- pitale rivalutato secondo la modalità e i termini descritti all’art. 11 delle condizioni di assicurazione. In caso di cointestazione decesso del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, beneficiario il contratto si scioglie; in caso di Decesso dell’Assicurato, tale eventualità l'Impresa corrisponderà al contraente una prestazione somma pari all’importo del Debito residuo alla riserva matematica rivalutata alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata decesso relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale alle prestazioni assicurate con esclusione del Finanziamento alla Data “bonus di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONImaturità” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimaprevisto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Previdenza Scolastica
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo vita dell’Assicurato: In caso di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età vita dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti alle ricorrenze di professione dell’Assicuratoseguito indicate,, la Compagnia riconosce al Contraente il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata un Bonus Fedeltà sotto forma di aumenti del capitale assicurato nella Gestione Separata: Ricorrenza del contratto Bonus Fedeltà riconosciuto 10mo anno 10% 20mo anno 20% Il Bonus Fedeltà è pari ad una percentuale del premio versato ricorrente. Nel caso in cui nel corso del contratto il Contraente decida di ridurre l’importo del premio ricorrente il Bonus Fedeltà non verrà riconosciuto. Nel caso in cui nel corso del contratto il Contraente decida di aumentare l’importo del premio versa- to la percentuale del Bonus Fedeltà si applicherà comunque sul Premio ricorrente iniziale versato. Il Bonus Fedeltà viene riconosciuto solo se il Contraente è in regola con il Piano dei versamenti ovvero solo se sono stati pagati i premi pattuiti alla decorrenza del contratto. I versamenti aggiuntivi non concorrono al Debito residuo riconoscimento del Finanziamento Bonus Fedeltà.
b) Prestazioni in linea caso di decesso dell’Assicurato: • capitale investito nella Gestione EURORIV: in essere qualsiasi momento avvenga il sinistro, è previsto il pagamento del capitale assicurato in vigore alla data della denuncia del sinistro ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. • capitale investito nei Fondi Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in poliz- za dal Contraente è dato dal controvalore delle quote alla data della denuncia del sinistro, pari al prodotto tra la data del Decessoil numero delle quote attribuite, al netto di eventuali rate insolutequote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista, maggiorato di un importo pari al 5% di tale controvalore. * * * Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata EURORIV, la rivalutazione per la fra- zione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione EURO- RIV 1,30 punti percentuali. Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non in caso di decesso e in caso di riscatto. Il contratto non prevede quindi un conso- lidamento periodico di rendimento minimo, ma solo al verificarsi degli eventi suddetti.
c) Opzioni contrattuali: Il Contraente ha la facoltà di richiedere che residua dal rapporto il valore di Finanziamento tra Assicurato e la Contraenteriscatto totale venga convertito in una rendita annua vitalizia rivalutabile. Si precisa inoltre che, ai fini rinvia all’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraenteprestazione. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamentoriscatto, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimapremi versati.
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Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo vita dell’Assicurato: ➢ capitale investito nella Gestione EURORIV: alla scadenza contrattuale è prevista la corresponsione del capitale assicurato in vigore alla data di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento scadenza ai Beneficiari designati in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Artpolizza dal Contraente. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata Il capitale assicurato è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la alla somma dei capitali investiti (derivanti dal premio iniziale e da eventuali versamenti aggiuntivi) rivalutati il 31/12 di ogni anno fino alla data del Decessodell’evento, al netto di eventuali rate insoluteriscatti parziali. La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Il capitale investito è pari alla somma dei premi versati al netto dei costi indicati all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. ➢ capitale investito nel Fondo Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente è dato dal controvalore delle quote alla data di scadenza, che residua dal rapporto pari al prodot- to tra il numero delle quote attribuite, al netto di Finanziamento tra Assicurato eventuali quote riscattate, e la Contraente. Si precisa inoltre cheil valore della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di scadenza, ai fini completa della determinazione documentazione prevista.
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato: ➢ capitale investito nella Gestione EURORIV: in qualsiasi momento prima della prestazione garantitascadenza con- trattuale avvenga il sinistro, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute è previsto il pagamento del capitale assicurato in vigore alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla decesso ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. In caso ➢ capitale investito nei Fondi Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente è dato dal controvalore delle quote alla data del decesso, pari al prodot- to tra il numero delle quote attribuite, al netto di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamentoeventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista, maggiorato di un importo pari all’1% di tale controvalore. * * * Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata EURORIV, la prestazione iniziale assicurata rivalutazione per ogni posizione la fra- zione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione EURO- RIV 1,40 punti percentuali. Eurovita garantisce che il capitale assicurato corrisposto alla data di scadenza, di decesso dell'Assicurato o di riscatto, non sarà inferiore all’importo totale al capitale investito rivalutato al tasso minimo garan- tito dell'1,25% annuo composto per i primi 5 anni di durata del Debito residuo: pertanto l’Impresa contratto. Trascorso tale periodo la misura annua minima di Assicurazione liquiderà ai Beneficiaririvalutazione è pari a zero. Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul con- tratto se non a scadenza, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto decesso e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In in caso di estinzione parziale del Finanziamento o riscatto. Il contratto non prevede quindi un consolidamento periodico di modifica della durata o di rinegoziazione dello stessorendimento minimo, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimama solo al verificarsi degli eventi suddetti.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo vita dell’Assicurato: ➢ capitale investito nella Gestione EURORIV: alla scadenza contrattuale è prevista la corresponsione del capitale assicurato in vigore alla data di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento scadenza ai Beneficiari designati in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Artpolizza dal Contraente. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata Il capitale assicurato è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la alla somma dei capitali investiti (derivanti dal premio iniziale e da eventuali versamenti aggiuntivi) rivalutati il 31/12 di ogni anno fino alla data del Decessodell’evento, al netto di eventuali rate insoluteriscatti parziali. La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. Il capitale investito è pari alla somma dei premi versati al netto dei costi indicati all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. ➢ capitale investito nel Fondo Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente è dato dal controvalore delle quote alla data di scadenza, che residua dal rapporto pari al prodot- to tra il numero delle quote attribuite, al netto di Finanziamento tra Assicurato eventuali quote riscattate, e la Contraente. Si precisa inoltre cheil valore della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di scadenza, ai fini completa della determinazione documentazione prevista.
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato: ➢ capitale investito nella Gestione EURORIV: in qualsiasi momento prima della prestazione garantitascadenza con- trattuale avvenga il sinistro, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute è previsto il pagamento del capitale assicurato in vigore alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla decesso ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. In caso ➢ capitale investito nei Fondi Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente è dato dal controvalore delle quote alla data del decesso, pari al prodot- to tra il numero delle quote attribuite, al netto di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamentoeventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, completa della documentazione prevista, maggiorato di un importo pari all’1% di tale controvalore. * * * Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata EURORIV, la prestazione iniziale assicurata rivalutazione per ogni posizione la fra- zione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione EURO- RIV 1,40 punti percentuali. Eurovita garantisce che il capitale assicurato corrisposto alla data di scadenza, di decesso dell'Assicurato o di riscatto, non sarà inferiore all’importo totale al capitale investito rivalutato al tasso minimo garan- tito dell'1,00% annuo composto per i primi 3 anni di durata del Debito residuo: pertanto l’Impresa contratto. Trascorso tale periodo la misura annua minima di Assicurazione liquiderà ai Beneficiaririvalutazione è pari a zero. Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul con- tratto se non a scadenza, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto decesso e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In in caso di estinzione parziale del Finanziamento o riscatto. Il contratto non prevede quindi un consolidamento periodico di modifica della durata o di rinegoziazione dello stessorendimento minimo, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimama solo al verificarsi degli eventi suddetti.
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Samples: Assicurazione Mista a Prestazioni Rivalutabili E Unit Linked
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevedeprestazione che la Società corrisponde varia a seconda dell’investimento che viene effettuato, perciò si differenzia a seconda delle percentuali di allocazione dei premi versati o, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di Durata della Copertura Assicurativa switch, del capitale maturato sul contratto, nella Gestione Separata e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla ContraenteFondo Interno Unit- Linked. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiaridecesso dell’Assicurato, in caso qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto il pagamento, a favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari alla somma dei seguenti importi:
1) il maggior valore tra il capitale assicurato rivalutato alla data di notifica del decesso e la somma dei capitali assicurati iniziali attivi derivanti dai premi unici versati e investiti nella Gestione Separata, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù;
2) il controvalore delle quote acquisite alla data di notifica del decesso, maggiorato del 7%, o del 2% qualora l’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso sia superiore agli 80 anni, per la componente di prestazione derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked ValorePiù Futuro Sostenibile. In ogni caso, la maggiorazione del controvalore delle quote non può superare la soglia di importo pari a 10.000,00 Euro. Il capitale assicurato rivalutato alla data di notifica del decesso derivante dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù (di cui al punto 1), a condizione che il contratto non abbia subìto un’operazione di switch in data successiva all’ultima ricorrenza annuale, è pari al capitale assicurato rivalutato all’ultima ricorrenza annuale trascorsa, ulteriormente rivalutato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra l’ultima ricorrenza annuale e la data di notifica del decesso. Qualora il contratto sia stato interessato da una o più operazioni di switch in data successiva all’ultima ricorrenza annuale, il capitale assicurato rivalutato alla data di notifica del decesso è pari all’importo del Debito residuo capitale investito nella Gestione Separata per effetto dell’ultimo switch eseguito, rivalutato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la data di esecuzione dello switch e la data di notifica del decesso. Qualora, dopo l’ultima ricorrenza annuale, ovvero dopo la data di esecuzione dell’ultimo switch, se successiva, siano stati corrisposti dei premi aggiuntivi, la quota degli stessi investita nella Gestione Separata sarà rivalutata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo intercorso tra la relativa data di pagamento e la data del decesso, andando ad incrementare il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento. Le modalità di calcolo delle rivalutazioni pro-rata suddette sono illustrate al successivo articolo 12. Qualora il contratto sia stato assoggettato ad operazioni di riscatto parziale successivamente all’ultima ricorrenza annuale trascorsa o alla data dell’ultimo switch eseguito, il capitale assicurato rivalutato alla data dell’evento sarà ridotto degli importi disinvestiti dalla Gestione Separata e liquidati per riscatto parziale. Il capitale assicurato iniziale relativo ad ogni quota di premio unico destinata all’investimento nella Gestione Separata ValorePiù, è pari all’importo del premio corrisposto al netto dei costi previsti dal contratto, specificati al successivo art.10, moltiplicato per la percentuale di investimento nella Gestione Separata prevista dal profilo di investimento dei premi che, alla data di corresponsione del premio, risulta attivo sul contratto. Tale capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato in base a quanto previsto al successivo art.12. Il capitale assicurato iniziale attivo derivante dalla componente investita in Gestione Separata a fronte del singolo premio unico corrisposto è pari al capitale assicurato iniziale, derivante dall’investimento del premio medesimo nella Gestione Separata, riproporzionato a seguito di riscatto parziale e/o switch. Il riproporzionamento a seguito di riscatto parziale comporta la riduzione del capitale iniziale attivo alla data di esecuzione del riscatto, in misura pari al rapporto tra l’importo lordo liquidato per riscatto parziale ed il valore lordo di riscatto totale del contratto alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato riscatto medesimo. Il riproporzionamento a seguito di switch ha luogo dividendo il capitale assicurato iniziale attivo alla data di esecuzione dello switch per l’importo del capitale assicurato rivalutato alla data dello switch derivante dall’investimento dei premi nella Gestione Separata e moltiplicando il risultato così ottenuto per l’importo del capitale investito nella Gestione Separata per effetto dello switch. Ipotizziamo che sul contratto sia attivo il profilo di investimento Moderato (70% Gestione Separata – 30% Fondo Interno Unit Linked), che il capitale assicurato iniziale corrispondente ai premi versati e investiti nella Gestione Separata sia pari a 10.000 € e che sia pari a 10.500 il corrispondete capitale rivalutato alla data dello switch. Sia infine pari a 2.500 il controvalore della componente investita nel Fondo Interno. Il controvalore delle quote acquisite alla data del decesso a seguito dell’investimento nel Fondo Interno Unit-Linked ValorePiù Futuro Sostenibile, si ottiene moltiplicando il numero delle quote assegnate al contratto per il rapporto fra valore unitario delle stesse, rilevato il secondo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui la Società riceve la denuncia del sinistro completa di tutta la documentazione prevista al successivo art.19. La componente di prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale derivante dall’investimento nel Fondo Interno di tipo Unit-Linked è espressa in quote del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello fondo stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisuratail cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In in questo caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione il contratto comporta rischi finanziari interamente a carico dell’Impresa del Contraente, riconducibili all’andamento del valore delle quote. L’eventuale andamento negativo delle quote del Fondo Interno potrebbe comportare la liquidazione di Assicurazione e un capitale inferiore alla somma dei premi versati. Dal momento che su detta componente di prestazione la Società non fornisce alcuna garanzia di carattere finanziario, il Premio versato resta acquisito da quest’ultimaContraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Di Tipo Unit Linked
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraente. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamentodecesso dell’Aderente/Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la prestazione iniziale assicurata Compagnia verserà al Beneficiario designato il capitale assicurato di importo pari al debito residuo, alla fine del mese in cui avviene il decesso dell’Aderente/Assicurato. Per debito residuo deve intendersi il capitale residuo che l’Aderente/Assicurato deve pagare per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa estinguere il mutuo con il massimo di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario quello previsto dal piano di ammortamento del Finanziamentocliente, al netto delle eventuali rate di mutuo non pagate, tenendo conto della durata della copertura, del tasso, del frazionamento del mutuo e del debito residuo indicati nella polizza. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Il capitale iniziale assicurato è compreso tra 40.000 Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Arte 150.000 Euro. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In Nel caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza intestazione del contratto di mutuo a più soggetti, la copertura assicurativa potrà essere accordata ad ognuno dei contestatari, ciascuno per il proprio importo fino a un massimo di 150.000,00 Euro su ogni testa; pertanto, ciascun cointestatario dovrà sottoscrivere il proprio Modulo di Proposta/Adesione. L’adesione al presente Contratto contratto collettivo è assunta senza visita medica e pertanto rimane convenuto che se il decesso dell’Aderente/Assicurato avviene nei primi 6 mesi dalla data di Assicurazionesottoscrizione del Modulo di Proposta/Adesione (cd. carenza), la Compagnia non liquiderà nessun capitale assicurato. Nei primi 6 mesi il capitale assicurato verrà liquidato solo se il decesso è conseguenza diretta di infortunio, avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Nel caso in cui l’evento assicurato, per il quale l’Aderente/Assicurato ha corrisposto il premio, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimasi verifichi la copertura assicurativa termina ed i premi pagati restano acquisiti alla Compagnia quale corrispettivo del rischio corso.
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Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevedeL’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare di ciascuna rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo del ricovero stesso, quale risulta dal piano di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale ammortamento in essere tra al momento del sinistro, moltiplicata per la data del Decesso, al netto percentuale quota di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraente. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamento, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuo: pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, Copertura Assicurativa; in caso di Decesso dell’Assicuratorata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativadurata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”finanziamento. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In Copertura Assicurativa è sottoposta: ▪ in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto Ricovero conseguente a Malattia: ad un Periodo di AssicurazioneCarenza iniziale di 60 giorni. Qualora il ricovero avvenga nei primi 60 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non è prevista alcuna prestazione verrà corrisposta. ▪ in caso di Ricovero Ospedaliero conseguente a carico dell’Impresa Malattia o Infortunio: ad un Periodo di Assicurazione e Franchigia assoluta di 7 giorni. Per ogni sinistro, il Premio versato resta acquisito da quest’ultimaprimo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.
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Prestazioni assicurate. La In base al presente garanzia prevedecontratto, la Società si impegna a pagare, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno vita, un importo pari al capitale assicurato, maggiorato di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della un importo pari all’eventuale prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Artaggiuntiva ricorrente pagabile all’ultima ricorrenza. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata Il capitale assicurato è pari al Debito residuo premio unico versato eventualmente ridotto come indicato nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali nel caso siano intervenuti riscatti parziali. Nel corso della durata contrattuale la Società si impegna a pagare al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di vita, un’eventuale prestazione aggiuntiva annuale calcolata come al successivo articolo 7 “Prestazione aggiuntiva ricorrente”. L’importo verrà erogato il giorno di ricorrenza annua del Finanziamento in linea capitale in essere tra contratto, a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla decorrenza e fino alla ricorrenza annuale precedente la data del Decessodi scadenza, al netto di eventuali rate insolute, sempre che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraentel’Assicurato sia in vita a tali date. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamentopremorienza dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuoSocietà si impegna a pagare, ai Beneficiari designati o aventi diritto, un importo pari al capitale assicurato, eventualmente maggiorato di un importo pari al: pertanto l’Impresa • prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito, come definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo decorrenza fino alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per decesso, nel caso in cui il rapporto fra la decesso avvenga prima della liquidazione della prima prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto aggiuntiva; • prodotto tra il capitale assicurato e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistroil rendimento attribuito, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza ultima ricorrenza anniversaria, antecedente quella del presente Contratto di Assicurazionedecesso, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimala data del decesso stesso.
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Prestazioni assicurate. La In base al presente garanzia prevedecontratto, la Società si impegna a pagare, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di Durata della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno vita, un importo pari al capitale assicurato, maggiorato di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della un importo pari all’eventuale prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Artaggiuntiva ricorrente pagabile all’ultima ricorrenza. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata Il capitale assicurato è pari al Debito residuo premio unico versato al netto delle spese di emissione, dei caricamenti ed eventualmente ridotto come indicato nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali nel caso siano intervenuti riscatti parziali. Nel corso della durata contrattuale la Società si impegna a pagare al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di vita, un’eventuale prestazione aggiuntiva annuale calcolata come al successivo articolo 7 “Prestazione aggiuntiva ricorrente”. L’importo verrà erogato il giorno di ricorrenza annua del Finanziamento in linea capitale in essere tra contratto, a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla decorrenza e fino alla ricorrenza annuale precedente la data del Decessodi scadenza, al netto di eventuali rate insolute, sempre che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato alla Contraentel’Assicurato sia in vita a tali date. In caso di cointestazione del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamentopremorienza dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Debito residuoSocietà si impegna a pagare, ai Beneficiari designati o aventi diritto, un importo pari al capitale assicurato, eventualmente maggiorato di un importo pari al: pertanto l’Impresa • prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito, come definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo decorrenza fino alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per decesso, nel caso in cui il rapporto fra la decesso avvenga prima della liquidazione della prima prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto aggiuntiva; • prodotto tra il capitale assicurato e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistroil rendimento attribuito, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza ultima ricorrenza anniversaria, antecedente quella del presente Contratto di Assicurazionedecesso, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimala data del decesso stesso.
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Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo vita dell’Assicurato: ⮚ capitale investito nella Gestione EURORIV: alla scadenza contrattuale è prevista la correspon- sione del capitale assicurato in vigore alla data di Durata della Copertura Assicurativa e prima scadenza ai Beneficiari designati dal Contraente nel Documento Contrattuale. ⮚ capitale investito nel Fondo Unit: l’importo del compimento del 76° anno capitale riconosciuto ai Beneficiari designati dal Contraente nel Documento Contrattuale, è dato dal controvalore delle quote alla data di età dell’Assicuratosca- denza, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere prodotto tra la data del Decessoil numero delle quote attribuite, al netto di eventuali rate insolutequote riscattate, che residua dal rapporto e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre chescadenza, ai fini completa della determinazione documentazione prevista.
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato: ⮚ capitale investito nella Gestione EURORIV: in qualsiasi momento prima della prestazione garantitascadenza con- trattuale avvenga il sinistro, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute è previsto il pagamento del capitale assicurato in vigore alla data del Sinistrodecesso ai Beneficiari designati dal Contraente nel Documento Contrattuale. ⮚ capitale investito nei Fondi Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati dal Contraente nel Documento Contrattuale è dato dal controvalore delle quote alla data del deces- so, siano state regolarmente corrisposte dall’Assicurato pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla Contraentedata di ricevimento della richiesta di liquidazione (nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo), completa della documentazione prevista, maggiorato di un importo variabile a seconda dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, come ripor- tato nella seguente tabella: Età di decesso % di maggiorazione La maggiorazione non potrà in ogni caso essere maggiore di 50.000 Euro. In caso Il capitale assicurato è pari alla somma dei capitali investiti (derivanti dal premio iniziale e da eventuali versamenti aggiuntivi) rivalutati il 31/12 di cointestazione ogni anno fino alla data dell’evento, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del Finanziamento con ripartizione dell’importo totale del Finanziamentopunto a) dell’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. Il capitale investito è pari alla somma dei premi versati al netto dei costi indicati all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. * * * Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata EURORIV, la prestazione iniziale assicurata rivalutazione per ogni posizione la fra- zione d’anno sarà inferiore all’importo totale calcolata pro-rata temporis a norma del Debito residuo: pertanto l’Impresa punto a) dell’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione liquiderà ai BeneficiariAssicurazione. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione EURO- RIV 1,00 punto percentuale. Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente non risultano definitivamente acquisite sul contratto se non a scadenza, in caso di Decesso dell’Assicurato, una prestazione pari all’importo del Debito residuo alla data del Decesso dell’Assicurato moltiplicato per il rapporto fra la prestazione iniziale assicurata relativa all’Assicurato deceduto decesso e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della copertura assicurativa. In in caso di estinzione parziale del Finanziamento o riscatto. Il contratto non prevede quindi un consolidamento periodico di modifica della durata o di rinegoziazione dello stessorendimento minimo, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per la prestazione che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 500.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 10 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che segue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultimama solo al verificarsi degli eventi sud- detti.
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