Determinazione della prestazione assicurata. Alla determinazione degli Indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del Mutuo risultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente Copertura assicurativa.
Determinazione della prestazione assicurata. Alla determinazione degli Indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del Prestito personale ri- sultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente copertura assicurativa.
Determinazione della prestazione assicurata. Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del prestito risultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente copertura assicurativa.
Determinazione della prestazione assicurata. Nella fase di accumulo il capitale acquisito con ciascun contributo versato è annualmente rivalutato (capitale maturato o posizione individuale) in funzione del rendimento della gestione interna separata di attivi. Il capitale acquisito con ciascun contributo versato è pari al contributo stesso al netto della parte utilizzata dalla Società per coprire le spese. In caso di decesso dell’Aderente prima del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), il capitale maturato fino alla data in cui avviene il decesso viene corrisposto immediatamente ai suoi eredi, ovvero ai diversi beneficiari dallo stesso designati. Nella fase di erogazione la Società provvede a corrispondere all’Aderente una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile. La rendita viene maggiorata annualmente in funzione del rendimento della gestione separata ed è corrisposta fino a quando l’Aderente resta in vita. In luogo della rendita l’Aderente ha la facoltà di richiedere, nei limiti previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione assicurata sotto forma di capitale. In tal caso, la parte di capitale corrisposta in unica soluzione verrà determinata a partire dai capitali acquisiti e rivalutati con i primi contributi versati. I capitali acquisiti e rivalutati con i restanti contributi versati verranno convertiti nella prestazione in forma di rendita. L’importo iniziale della rendita viene determinato, per ciascun contributo, attraverso il prodotto tra il relativo capitale maturato e il coefficiente di conversione (coefficiente di trasformazione) stabilito al momento del versamento del contributo. I coefficienti di conversione, al momento in vigore, sono quelli riportati nell’Allegato n. 1 delle presenti condizioni generali di contratto. La loro determinazione è stata realizzata non tenendo conto di alcun tasso di interesse precontato (il tasso tecnico è conseguentemente pari a zero), e adottando come base demografica la tavola di sopravvivenza A62D (impegni differiti), indifferenziata per sesso, con composizione 70% maschi e 30% femmine, distinta per anno di nascita, elaborata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Qualora successivamente alla conclusione del contratto si verifichino variazioni significative nelle probabilità di sopravvivenza della Popolazione Italiana, desumibili dalle rilevazioni statistiche effettuate dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) ...
Determinazione della prestazione assicurata. Il Contraente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere il Piano Assicurativo più rispondente alle proprie esigenze tra quelli proposti dalla Compagnia. A ciascun Piano Assicurativo corrispondono differenti somme assicurate. La prestazione assicurata è determinata in funzione del Piano Assicurativo prescelto dal Contraente. Il Piano Assicurativo prescelto e le corrispondenti somme assicurate sono indicate nel Certificato di assicurazione.
Determinazione della prestazione assicurata. Il Contraente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere il Piano Assicurativo più rispondente alle proprie esigenze, tra quelli proposti dall’Assicuratore. A ciascun Piano Assicurativo corrispondono differenti somme assicurate. La prestazione assicurata è determinata in funzione del Piano Assicurativo prescelto dal Contraente. Il Piano Assicurativo prescelto e le corrispondenti somme assicurate sono indicate nel Certificato di assicurazione. In caso di adesione al Piano di Garanzie Coppia, la somma assicurata va ripartita nella misura del 50% tra ciascun componente della Coppia.
Determinazione della prestazione assicurata. La prestazione assicurata è determinata in funzione del Piano Assicurativo proposto al momento dell’adesione telefonica al Programma Assicurativo e le corrispondenti somme assicurate sono indicate nel Certificato di assicurazione.
Determinazione della prestazione assicurata. Il Contraente, al momento dell’acquisto della Polizza, può scegliere il Piano Assicurativo più rispondente alle proprie esigenze di protezione. La scelta è indipendente per ciascun Pacchetto di Garanzie. Pertanto, il Contrante potrà scegliere piani assicurativi diversi per il Pacchetto di Garanzie Base a protezione del bambino/ragazzo e per il Pacchetto di Garanzie Opzionale a protezione del genitore. Le somme assicurate variano in base al Piano Assicurativo prescelto. In caso di acquisto del Pacchetto Opzionale a protezione del genitore “Protezione Futuro”, il Contraente può inoltre scegliere la durata - espressa in anni - della prestazione mensile dovuta in caso di Sinistro indennizzabile (c.d. durata assicurata). Il Piano Assicurativo, le somme assicurate e la durata assicurata sono indicate nel Certificato di assicurazione.
Determinazione della prestazione assicurata. Alla determinazione degli indennizzi dovuti da HDI non concorreranno le rate del mutuo risultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante il mutuo per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Con- venzione. L’Ente Erogante il mutuo provvederà a comunicare ad HDI la
Determinazione della prestazione assicurata. Alla determinazione degli indennizzi dovuti dalle Società non concorreranno le rate del prestito risultanti non corrisposte dall’Assicurato all’Ente Erogante per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Collettiva. L’Ente Erogante prov- vederà a comunicare alle Società la parte di debito non indennizzabile.