Presupposti e limiti Clausole campione

Presupposti e limiti. Le situazioni protette.
Presupposti e limiti. Prendendo le mosse dalla concezione dell’autotutela or ora illustrata, che la inscrive tra i mezzi che l’ordinamento predispone e utilizza al fine di rafforzare e riaffermare se stesso ogniqualvolta ne venga messa in dubbio l’autorità, si evince immediatamente che ciò che ne costituisce l’elemento caratteristico qualificante115 è la lesione ovvero l’esposizione al pericolo di un bene giuridicamente qualificato, provocata da un agente esterno. Anche l’autotutela, in fondo, altro non è che una forma particolare di tutela, uno dei compiti primari dell’ordinamento giuridico116, e in quanto tale mira a garantire efficacia alle norme che ne costituiscono l’impianto organizzativo e a potenziarne il momento applicativo contro le deviazioni e le infrazioni compiute dai consociati117. 114 Cfr. Xxxxxxxx, op. cit., p. 195. 115 Chi usa tale terminologia è ancora Xxxxxxxxx Xxxx, op. cit., 1971, p. 18. 116 Cfr. ancora Di Majo, op. cit., p. 1. 117 È sempre Bobbio, op. cit., p. 530, a spiegare che «l’ordinamento giuridico è tra i sistemi normativi uno di quelli che per la complessità della sua funzione, che consiste nell’organizzare la Insieme alle norme sanzionatorie, le norme che prevedono la possibilità di ricorrere all’autotutela, insomma, partecipano della funzione del diritto come «specifica regola sociale»118, contribuendo a salvaguardare la convivenza civile degli individui che compongono la collettività di riferimento e a coordinare gli interessi privati con quelli dello Stato. Affinché si assista al concreto operare dei meccanismi di autotutela, tuttavia, è indispensabile il confronto con una condotta posta in essere in modo mediato o immediato da un soggetto che sia in qualche maniera pregiudizievole per gli interessi di un altro individuo, il quale sarà allora legittimato a ricorrere a mezzi di autodifesa; oppure, deve sussistere perlomeno un fatto giuridico che, pur riguardando principalmente la sfera giuridica di un certo soggetto, colpisca altresì negativamente la posizione di un terzo119. In taluni casi, tuttavia, basta persino un evento di origine naturale120 (che, per esempio, può aver creato per un soggetto le condizioni di cui all’art. 2045 c.c., in tema di stato di necessità) a giustificare il ricorso a misure di autodifesa. Al di là dell’intensità del collegamento esistente tra l’evento potenzialmente dannoso e il comportamento di che ne è, in un modo o nell’altro, l’autore o il vita di gruppo al fine di permetterne la sopravvivenza e la continuità, c...
Presupposti e limiti. Possono accedere alla delegazione convenzionale, di cui al presente regolamento, tutti i dipendenti dell'Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna.‌ La possibilità di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento è però legata al ricorrere di taluni presupposti ed è soggetta ad una serie di limiti, fissati direttamente dalla normativa vigente e da questo Regolamento. Quanto ai presupposti per fruire dell’istituto, oltre ovviamente all’esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione convenzionale di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione, un contratto di finanziamento oppure l’esistenza di un obbligo per il versamento di liberalità a favore di una ONLUS o di quote a vantaggio di un ente con finalità mutualistiche. Quanto alle delegazioni per contratti di assicurazione e alle delegazioni per contratti di finanziamento, occorre che il contratto sia stato stipulato dal delegante (dipendente ATS) con uno dei soggetti elencati all’articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950 e appresso elencati:  istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle Pubbliche Amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni e istituti similari);‌  società di assicurazioni legalmente autorizzate a svolgere l’attività di assicurazione e riassicurazione;  istituti e società autorizzati all’esercizio dell’attività creditizia, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.  onlus ed enti mutualistici riconosciuti per legge con esclusione delle società commerciali. Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi.‌ Per quanto concerne i limiti quantitativi stabiliti da questo Regolamento per le delegazioni convenzionali, si evidenzia quanto segue:  la quota totale delegabile nei contratti di finanziamento non può superare un decimo dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale. Il piano di ammortamento non può superare 120 mesi, salvo casi straordinari che la Direzione ATS è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso vincolato all’effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali comunque non potrà in nessun caso superare i limiti previsti dal successivo comma.  in caso di concorso di più delegazioni convenzionali (deleghe per contratti d...
Presupposti e limiti. Relativamente ai presupposti ed ai limiti nello svolgimento del presente incarico, si segnala quanto segue: ◊ La stima fa riferimento alla situazione economica e patrimoniale dell’Azienda AREC come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2021 della Società. I parametri di mercato adottati ai fini della stima sono stati rilevati alla data del 19 aprile 2022. ◊ Considerate le finalità del nostro incarico, la presente Relazione non intende sostituirsi all'autonomo giudizio delle parti coinvolte in merito alla convenienza strategica, economica e finanziaria del prospettato Conferimento e, in generale, della più ampia Operazione nella quale il Conferimento stesso si colloca. ◊ Il lavoro da noi svolto si è basato su dati, informazioni e spiegazioni forniteci da AREC, da GWM Group Holding S.A. e Finance Roma S.p.A. (‘’Soci di AREC’’) e dalle strutture del Gruppo illimity. Non abbiamo svolto alcuna attività di revisione contabile, di due diligence, di controllo o comunque di indagine in merito alla veridicità, all’accuratezza e alla completezza dei dati, delle informazioni e delle spiegazioni forniteci. Tali dati, informazioni e spiegazioni rimangono di esclusiva pertinenza e responsabilità di AREC, dei Soci di AREC e delle strutture del Gruppo illimity, per quanto di rispettiva competenza.

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  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

  • Oggetto e limiti della convenzione 1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente specificate all’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17. 2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” nonché la riscossione delle entrate tributarie. L’eventuale affidamento al Tesoriere della riscossione delle suddette entrate potrà essere oggetto di separati accordi. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. 3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.

  • Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.

  • Limiti Il peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del Gruppo varia dallo 0% al 100%. Gli investimenti in OICR possono rappresentare fino al 100% delle attività del Comparto China & India Equities, tuttavia l’incidenza massima consentita per ogni OICR non deve essere superiore al 20%. Il comparto può investire in fondi di fon- di hedge fino al 10% delle sue attività a condizione che tali fondi siano regolati e soggetti a monitoraggio continuo. Il comparto può altresì investire in strumenti del mercato monetario denominati in euro. Tali investimenti non saranno superiori al 30% delle attività del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari e derivati utilizzati in modo prevalente per la copertura del rischio, per una gestione efficiente del portafoglio e dei cash flow. La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini spe- culativi. Il comparto non è a distribuzione dei proventi. Il valore della quota dell’OICR è calcolata giornalmente; tuttavia ai fini delle valo- rizzazioni attinenti al presente contratto si farà esclusivamente riferimento a quelle del venerdì di ogni settimana oppure, nel caso in cui tale giorno coincidesse con un giorno festivo in Italia/Lussemburgo o di chiusura dei mercati italiani/lussem- burghesi, a quelle del primo giorno utile precedente. La gestione patrimoniale degli attivi è delegata a Generali Fund Management S.A. Il comparto è annualmente certificato da Xxxxx & Young. ISIN: LU0609444749 Il comparto, denominato in Euro, è di tipo azionario ed è operativo dal 26 aprile 2011.

  • Limiti di età Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto. Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 276/2003 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.

  • Limiti di indennizzo Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più: a) del 20% con il massimo di € 1.500,00 per denaro e valori ovunque riposti. Tale limite di indennizzo s’intende elevato sino al 50% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 nel caso detti beni siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato; a condizione che tali difese vengano violate: Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese; b) di € 8.000,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri, arazzi, oggetti d’arte, argenteria, non costituenti merci dell’attività dichiarata; c) del 10% con il massimo di € 1.500,00 per oggetti ed effetti d’uso personale posti nei locali ove si svolge l’attività assicurata; d) del 10% con il massimo di € 1.000,00 per preziosi relativi al contenuto dell’abitazione comunicante con i locali dell’Azienda e non costituenti merce dell’attività dichiarata; e) del 10% per merci e attrezzature riposte in cantine, box, magazzini ed altre eventuali dipendenze purché nella stessa ubicazione indicata in polizza; f) del 10% per danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal suddetto art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, Zètema avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.