Common use of Principi Clause in Contracts

Principi. (1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di prote- zione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo ricono- scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi. (2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comita- to deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. (3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un’appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’ap- pendice 1 di cui all’articolo 1. (4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legisla- zioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Principi. (1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di prote- zione protezio- ne contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti pro- dotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo ricono- scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi. (2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comita- to Comi- tato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. (3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi or- ganismi indicati in un’appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’ap- pendice 1 di cui all’articolo 1. (4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitariofito- sanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legisla- zionilegislazio- ni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Principi. (1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di prote- zione protezio- ne contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione prote- zione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo ricono- scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi. (2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comita- to Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. (3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un’appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’ap- pendice 1 di cui all’articolo 1. (4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legisla- zioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

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Samples: Accordo Di Libero Scambio

Principi. (1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di prote- zione protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo all'articolo 1. Questo ricono- scimento riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi. (2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice un'appendice 2 che il Comita- to Comitato deve redigere conformemente all’articolo all'articolo 11 dell’Accordodell'Accordo. (3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un’appendice un'appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo all'articolo 11 dell’Accordodell'Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’ap- pendice nell'appendice 1 di cui all’articolo all'articolo 1. (4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice nell'appendice 1 di cui all’articolo all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legisla- zionilegislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

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Samples: Agreement Between the European Community and the Swiss Confederation on the Trade of Agricultural Products

Principi. (1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di prote- zione protezio- ne contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti pro- dotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l’introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1. Questo ricono- scimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi. (2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un’appendice 2 che il Comita- to Comi- tato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. (3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi or- ganismi indicati in un’appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all’articolo 11 dell’Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell’appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ri- spondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell’ap- pendice 1 di cui all’articolo 1. (4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell’appendice 1 di cui all’articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitariofito- sanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legisla- zionilegislazio- ni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all’origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli