(Principio di proporzionalità) Clausole campione

(Principio di proporzionalità). 1. Gli intermediari, quando decidono la gamma degli strumenti finanziari, emessi da loro stessi o da altri soggetti, e la gamma dei servizi che intendono raccomandare o offrire ai clienti, rispettano gli obblighi di cui al presente Capo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del mercato di riferimento dello strumento. 2. Nell’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, gli intermediari prestano particolare attenzione qualora intendano offrire o raccomandare nuovi strumenti finanziari ovvero nel caso di modifiche ai servizi prestati.
(Principio di proporzionalità). 1. Gli intermediari adempiono agli obblighi del presente Capo in modo appropriato e proporzionato, avuto riguardo alla natura del servizio di investimento, dello strumento finanziario e del relativo mercato di riferimento.
(Principio di proporzionalità). In applicazione del criterio di proporzionalità, le SIM osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alla loro dimensione e organizzazione interna, nonché alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi connaturati al modello di business e alle attività svolte (8). La disciplina dettata dalla Parte 2, Titolo IV, e dal presente allegato si applica a tutto il personale, come definito nel paragrafo 2, ad eccezione delle regole contenute nei paragrafi 8.2, punti 3 e 4, 9.1 e 9.2, che si applicano al solo personale più rilevante. Le regole di maggior dettaglio previste nei paragrafi 8.2, punti 3 e 4, e 9.1 non si applicano in ogni caso al personale più rilevante delle SIM (6) Nel caso del personale identificato in attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto (a), del Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021, l’autorizzazione è richiesta solo se al personale è stata corrisposta una remunerazione complessiva pari o superiore a 750.000 euro (cfr. articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento delegato). (7) In questi casi, il Regolamento delegato (UE) n. 2154/2021 stabilisce che l’esclusione può essere autorizzata solo in circostanze eccezionali, per tali intendendosi situazioni inusuali e infrequenti che conducono a non considerare il membro del personale come risk-taker. L’esistenza di circostanze eccezionali deve essere dimostrata dalla SIM nell’istanza di autorizzazione. (8) A titolo esemplificativo, rilevano quali indici di proporzionalità: la tipologia, il numero e le dimensioni delle attività svolte (es. negoziazione per conto proprio o in conto terzi, che potrebbe configurare un esempio di attività svolta da cui discende complessità operativa/organizzativa); la circostanza che la SIM abbia azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero o che sia controllata da una società con azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o estero; la dimensione dell’attivo e, in particolare, la prossimità ai livelli dimensionali delle SIM significative; la struttura proprietaria; l’appartenenza a un gruppo bancario o di SIM, da cui potrebbe discendere – avuto sempre riguardo alla tipologia di attività svolta – un limitato grado di complessità operativa/organizzativa; gli ulteriori indici di proporzionalità individuati nella Sezione 4 degli Orientamenti dell’EBA in materia di politiche di remunerazione. diverse da quelle significative (9) (10), né al personale più rilevante la cui remunerazione variabile annua non superi 50.000 euro e no...
(Principio di proporzionalità). In applicazione del criterio di proporzionalità, i gestori osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alle loro caratteristiche, alle dimensioni, all’organizzazione interna, alla natura, portata e complessità delle attività svolte, nonché al numero e alla dimensione degli OICVM e dei FIA gestiti (6).

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  • Principio Nella variante con ribasso assenza prestazioni è concesso un ribasso sui premi in caso di assenza di prestazioni.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Modalità di esercizio dei diritti Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: • inviando una raccomandata A/R all’indirizzo del Titolare; • inviando una e-mail a: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente residenziale) oppure a xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx (se cliente business); • telefonando al Servizio Clienti 800 999 777 (se cliente residenziale) oppure al Servizio Clienti 800 999 222 (se cliente business).

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

  • Modalità di aggiudicazione Il procedimento di gara si svolgerà in parte in seduta pubblica e in parte in seduta riservata, presso l’edificio 2 del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, sede di Pula (CA) con inizio l’8 marzo 2016, alle ore 15:00, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di posporre tale appuntamento per ragioni tecnico organizzative. In caso di posticipo si indicherà il nuovo appuntamento almeno 5 giorni antecedenti la nuova data della prima seduta pubblica per il tramite del sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione Gare e appalti, cod. 169_15. Quando la seduta è pubblica è ammesso a presenziare allo svolgimento della gara chiunque vi abbia interesse. Nella prima seduta pubblica si procederà alle seguenti operazioni: - individuazione dei concorrenti che hanno trasmesso il plico entro il termine stabilito, nel rispetto delle formalità richieste dai documenti di gara; - effettuazione del sorteggio ai sensi dell’articolo 48 del d. lgs. 163/2006 finalizzato all’individuazione degli offerenti tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente capitolato; - esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti; - apertura della busta “OFFERTA TECNICA” presentata dai concorrenti ammessi alla gara, verifica amministrativa sulla avvenuta presentazione dei documenti progettuali richiesti per l’“OFFERTA TECNICA”, ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara; - (in una o più sedute riservate alla presenza dei soli componenti della commissione) analisi e valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, ai fini dell’attribuzione del punteggio, come indicato nel presente documento. Nella seconda seduta pubblica, comunicata all’indirizzo PEC o fax indicato in sede di dichiarazione (Allegato A), si procederà alle seguenti operazioni: - comunicazione del punteggio attribuito a ciascuna delle offerte tecniche; - apertura della busta “OFFERTA ECONOMICA” e attribuzione del punteggio, come indicato nel presente documento.

  • MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al netto degli oneri per la mano d’opera e quelli per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Nel giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, la Commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica, procede ai seguenti adempimenti: a) accerta la regolarità formale di presentazione dei plichi pervenuti, ai fini della ricevibilità (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; b) verifica la regolarità formale delle buste interne, contenute nei plichi, <<A – Documentazione>> e <<B - Offerta economica>>, (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; c) verifica se nei plichi sono presenti delle buste denominate <<Documentazione sulle situazioni di controllo>>, in tal caso accerta la regolarità formale di presentazione (sigillatura, intestazioni, etc.) ed in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; d) verifica la correttezza formale della documentazione contenuta nelle buste <<A – Documentazione>> e in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; e) verifica che non vi siano concorrenti partecipanti a più di un consorzio stabile ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli; verifica che i consorziati per conto dei quali il consorzio stabile ha indicato che concorre non partecipino alla gara in qualsiasi altra forma ed in caso di riscontro positivo provvede ad escludere sia il consorzio stabile sia i consorziati; f) verifica che non vi siano concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli; verifica che non partecipino alla gara concorrenti in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti o in GEIE ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli; g) verifica per i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per quali consorziati il consorzio concorre e qualora questi ultimi partecipino in qualsiasi altra forma alla gara provvede ad escludere sia il consorzio sia i predetti consorziati; h) verifica, in caso di avvalimento, che il soggetto ausiliario non partecipi a sua volta né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio o GEIE, né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, in caso di riscontro positivo di taluna delle predette situazioni provvede ad escludere sia l’ausiliaria che l’ausiliata. Quindi la Commissione, esclusi i concorrenti che trovansi in situazione di irregolarità, procede all’apertura delle buste <<B - Offerta economica>> dei concorrenti ammessi alla gara, ne verifica la regolarità formale, le sigla e registra i ribassi offerti. In pratica: a) si forma: l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi (i ribassi uguali sono collocati senza alcun ordine); b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore; c) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui alla lett. b), nonché un numero di offerte di maggior ribasso pari al numero di cui alla lett. b) <<taglio delle ali>>; d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’esclusione fittizia; e) si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia, lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) e cioè la differenza fra tali ribassi e la suddetta media; f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze, qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l’unico scarto per uno; g) si somma la media di cui alla lett. d) con la media di cui alla lett. f); h) il risultato della somma costituisce la soglia di anomalia. Lo stesso risultato si ottiene con la seguente operazione: si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’esclusione fittizia di cui alla lett. c), la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d); tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia. Determinata la soglia di anomalia si procede: a. alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui alla precedente lett. h) comprese quelle che si collocano nelle cosiddette ali estreme del dieci per cento che non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui alle lett. d) e f); b. a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia, in caso di parità si procede mediante sorteggio. Gli offerenti interessati devono far pervenire le giustificazioni all’interno di un plico, costituito da materiale opaco e non trasparente, il quale deve recare all’esterno l’intestazione ed indirizzo del mittente (in caso di soggetti riuniti, i nominativi di tutti gli associati e del capogruppo) e ben visibile la scritta “NON APRIRE”, con l’oggetto della gara d’appalto e la dicitura “Giustificazioni dell’offerta”. Il plico deve essere indirizzato all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Distretto Territoriale di Oristano, Servizio Affari Generali, Ufficio Protocollo, in Xxx Xxxxxx, 00 – 09170Oristano. Tutti i lembi di chiusura del plico, compresi quelli pre- chiusi dal fabbricante, devono essere saldamente incollati e sigillati a mezzo di ceralacca e controfirmati dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto offerente, sui quali si applicherà un nastro adesivo trasparente ad ulteriore protezione. Il plico dovrà essere inviato per mezzo di raccomandata dei servizi postali o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero presentato direttamente a mano dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì (in tal caso sarà resa l’attestazione di consegna), entro il termine innanzi stabilito. La Commissione, in seduta riservata, esamina le giustificazioni prodotte, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto, tramite i servizi postali o via fax e avvalendosi degli uffici competenti della Stazione Appaltante, le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando all’offerente un termine non inferiore a cinque giorni per presentare le precisazioni in forma scritta. La Commissione riesamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Qualora l’offerta sia ancora ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione, per mezzo degli uffici competenti, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la Commissione può prescindere dalla sua audizione. Nel caso in cui l’offerta sia confermata anormalmente bassa, e, se ritenuta anomala, la Commissione procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa al predetto procedimento, la Commissione può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando il rispetto delle formalità di richiesta delle giustificazioni e delle eventuali successive precisazioni, come innanzi previste.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.