Politica di remunerazione Clausole campione

Politica di remunerazione. La Società di Gestione ha attuato un quadro generale in materia di remunerazione del personale, e ha appositamente elaborato una politica di remunerazione (la "Politica di remunerazione") nel rispetto della regolamentazione in vigore, e in particolare dei seguenti principi: La Politica di remunerazione è compatibile con una gestione sana ed efficace dei rischi, compresi i rischi di sostenibilità. Favorisce e non incoraggia un'assunzione di rischi che sarebbe incompatibile con i profili di rischio e/o lo statuto della SICAV. Xxxxxxxx ha progettato politiche volte a promuovere un comportamento responsabile del personale, che tenga conto degli impatti in materia di sostenibilità. La Politica di remunerazione è conforme alla strategia economica, agli obiettivi, ai titoli e agli interessi della Società di Gestione, della SICAV e degli investitori e comprende misure volte a gestire al meglio i conflitti d'interesse. La struttura di remunerazione di Candriam è collegata a una performance rettificata per i rischi. La valutazione delle performance si iscrive in un contesto pluriennale adattato al periodo di detenzione minima consigliato agli azionisti della SICAV in modo che questa verta sulle performance a lungo termine della SICAV e sui relativi rischi d'investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione che dipendono dalle performance si distribuisca sul medesimo periodo; Xxxxxxxx mira a garantire che i dipendenti non siano sollecitati ad assumersi rischi inadeguati e/o eccessivi, compresi quelli relativi alla sostenibilità che sono incompatibili con il profilo di rischio di Candriam e, secondo il caso, dei fondi gestiti. Inoltre, nel caso in cui gli impatti in materia di sostenibilità siano presi in considerazione dal fondo, Xxxxxxxx sovrintende affinché tale persona prenda questi ultimi debitamente in conto. La Politica di Remunerazione garantisce un equilibrio appropriato tra le componenti fissa e variabile della remunerazione globale; la componente fissa rappresenta sempre una parte sufficientemente elevata della remunerazione globale; la politica in materia di componenti variabili della remunerazione è sufficientemente flessibile e consente in particolare la possibilità di non pagare alcuna componente variabile. I dettagli della Politica di Remunerazione attualizzata, compresa la composizione del comitato di remunerazione e una descrizione della maniera in cui vengono calcolati le remunerazioni e i vantaggi, e di come questa poli...
Politica di remunerazione. La Società di Gestione ha attuato un quadro generale in materia di remunerazione del personale, e ha appositamente elaborato una politica di remunerazione (la "Politica di remunerazione") nel rispetto della regolamentazione in vigore, e in particolare dei seguenti principi:  La Politica di remunerazione è compatibile con una gestione sana ed efficace dei rischi, la favorisce e non incoraggia un'assunzione di rischi che sarebbe incompatibile con i profili di rischio e/o lo statuto della SICAV;  La Politica di remunerazione è conforme alla strategia economica, agli obiettivi, ai titoli e agli interessi della Società di Gestione, della SICAV e degli investitori e comprende misure volte ad evitare i conflitti d'interesse;  La valutazione delle performance si iscrive in un contesto pluriennale adattato al periodo di detenzione consigliato agli azionisti della SICAV in modo che questa verta sulle performance a lungo termine della SICAV e sui relativi rischi d'investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione che dipendono dalle performance si distribuisca sul medesimo periodo;  La Politica di remunerazione garantisce un equilibrio appropriato tra le componenti fissa e variabile della remunerazione globale; la componente fissa rappresenta sempre una parte sufficientemente elevata della remunerazione globale; la politica in materia di componenti variabili della remunerazione è sufficientemente flessibile e consente in particolare la possibilità di non pagare alcuna componente variabile. I dettagli della Politica di remunerazione attualizzata, compresa la composizione del comitato di remunerazione e una descrizione della maniera in cui vengono calcolati le remunerazioni e i vantaggi, sono accessibili tramite il sito internet della Società di Gestione attraverso il link: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx_xxxxxx.xxx Una copia stampata sarà messa a disposizione gratuita su richiesta.
Politica di remunerazione a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica
Politica di remunerazione. Con l’obiettivo di assicurare l’adozione di un sistema retributivo coerente con i principi delineati dal comma 4 dell’art. 5-octies del Decreto, tenuto altresì delle Deliberazioni COVIP il Fondo ha redatto una Politica di Remunerazione che illustra i principi, le direttive, le responsabilità e le competenze da osservare in materia di remunerazione. Con il termine “remunerazione” si intende qualsiasi forma di pagamento (fisso o variabile), inclusi benefici o componenti accessorie, che viene corrisposto in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali forniti al Fondo. Con la definizione e l’applicazione della Politica di Remunerazione, il Fondo si prefigge di adottare e rispettare, oltre ai principi previsti dall’Art. 5-octies, comma 4 del Decreto, i seguenti principi cardine: - Equità: la remunerazione deve essere coerente con il ruolo ricoperto. Ciò vale sia per le posizioni apicali, come i componenti degli organi sociali, sia per tutto il personale coinvolto nelle attività del Fondo, per questi ultimi coordinandosi con quanto previsto in materia di contratto nazionale di riferimento in vigore; - Competitività: il livello retributivo deve essere equilibrato rispetto a quello del mercato di riferimento; - Coerenza: il sistema remunerativo deve accordare trattamenti retributivi analoghi a figure professionali assimilabili, tenendo conto dei fattori che possono influenzare tempo per tempo il livello retributivo; - Meritocrazia: il sistema remunerativo è volto a premiare coerentemente i risultati ottenuti ed i comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel quadro di un costante rispetto della normativa e delle procedure in essere: Nell’ambito della definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema retributivo del Fondo: - L’Assemblea dei Delegati elegge, nel rispetto del principio di pariteticità, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, deliberando in merito ai compensi spettanti agli stessi. - Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente scegliendolo, alternativamente, fra i componenti eletti in rappresentanza delle amministrazioni ed i componenti eletti in rappresentanza dei Lavoratori Associati; elegge altresì il Vice Presidente scegliendolo fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente; propone all’Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio Sindacale. Delibera in merito alla nomina del Di...
Politica di remunerazione a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica Il Consiglio di Amministrazione approva, con periodicità almeno annuale, la Politica di Remunerazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine (Cfr. infra sub lettera b)). Ai sensi dell’art. 123-ter, sesto comma, del TUF la Politica di Remunerazione, così come descritta nella presente sezione della Relazione, è sottoposta alla deliberazione non vincolante dell’assemblea degli azionisti convocata ai sensi dell’art. 2364, secondo comma, del codice civile. Responsabile della corretta attuazione della Politica è il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, nell’esercizio dei compiti di seguito descritti, nonché l’Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione. Spetta al Collegio Sindacale la vigilanza sulle modalità di concreta attuazione della Politica.

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  • XXXXXXXXXX, La disciplina unitaria del contratto di leasing nel fallimento, in Il fall., 2006, 1239. 94 Si tratta di una applicazione coerente del disposto dell’art. 104, comma settimo, come novellato dal legislatore del 2006, che appunto conferma la prosecuzione dei contratti durante l’esercizio provvisorio, salvo che il curatore intenda sciogliersi dagli stessi. prededuzione il corrispettivo stabilito contrattualmente per l’acquisto. In caso di scioglimento del contratto (comma secondo), il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione95 del bene stesso – che deve avvenire oggi a valori di mercato96 – rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse, inoltre, si applica l’esonero dalla revocatoria fallimentare previsto dall’articolo 67, terzo comma, lettera a), l.fall.97. Nell’ipotesi in cui il ricavato della vendita non fosse sufficiente a colmare il credito in linea capitale vantato dal concedente (comma terzo), quest’ultimo ha poi diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Va precisato che il diritto del concedente a soddisfare il suo credito per canoni rimasti insoluti con il ricavato dalla vendita o, comunque, dalla collocazione del bene, è limitato “al credito residuo in linea capitale” restando esclusa dunque la possibilità di soddisfare anche il credito per interessi, o spese ed eventuali commissioni sempre che siano effettivamente dovute e giustificate. In sostanza la società di leasing ha diritto di soddisfarsi direttamente sul ricavato del bene riallocato, per recuperare il capitale residuo, intendendosi per tale il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento; mentre per le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a detta data, le quali 95 L’art. 00 xxx xxxxx x.x. xxxxx XXXXXX – sulla scia dell’art. 72-ter del c.d. maxiemendamento al d.d.l. “XXXXXX” – parlava espressamente del ricavato derivante dalla vendita o dalla “rilocazione” del bene. A. PATTI I rapporti giuridici preesistenti nella prospettiva di liquidazione fallimentare, cit., 880, si chiede in chiave problematica se nell’espressione preferita (“altra collocazione”) possa oggi rientrare anche la sola concessione del bene nella disponibilità di terzi, con riserva della sua proprietà.

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