Common use of Procedura per il risarcimento del danno Clause in Contracts

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxx

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Samples: www.valpiave.it, www.gruppoitas.it

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 Reale Mutua provvede alla liquidazione dei sinistri: – sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005Assicurazioni, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione sinistro tra due veicoli a motore identificatiidentificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, immatricolati in Italia (per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (con postumi non superiori da lesioni pari o inferiori al 9%) ). La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai loro conducenti e/sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al X.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxx dal 14 luglio 2006 o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione macchine agricole; – sulla base della procedura di Risarcimento diretto“risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di ricezione della richiesta assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di Risarcimento ad informare l’Assicurato e assicurazione del veicolo sul quale era a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia bordo con le modalità previste dall’art. 148 del responsabileCodice delle Assicurazioni di seguito riportate. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento direttosiano applicabili le procedure sopra riportate, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla Compagnia all’assicuratore del responsabile, mediante responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209)Assicurazioni. In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla AVVERTENZA: la denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanzasinistro, deve essere richiesta trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata rispostadata del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. In quest’ultimo casoNegli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoniall’anno, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero24 ore su 24). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata Si rinvia al Bureau sito xxx.xxxxxxxxxx.xx per l’individuazione del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxcentro liquidazione sinistri competente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgsgaranzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale Diretto” e la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i richiesta di Risarcimento dei danni subiti in caso dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di incidentelieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della Compagnia compagnia del responsabile nei seguenti casia risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: • in caso - si tratti di collisione tra che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente ed assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento direttoper la Responsabilità Civile Auto; • se la - dalla collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose cose e/o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicuratoconducenti. Quando - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è applicabile la procedura esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del Risarcimento direttorecesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso assicurazione”, nei casi di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione applicabilità della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005Condizioni di assicurazione”, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioniinapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, 60 giorni nel in caso di danni riguardanti solo danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il veicolo Contraente o le Cose qualora l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistroConstatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), 30 immediatamente e comunque entro 3 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertadal fatto, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione fornendole ogni notizia e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazionedocumento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta i seguenti termini: • 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al danneggiato che abbia comunicato Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso Constatazione amichevole di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, – Denuncia di sinistro “modulo blu”; • 90 giorni per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) i danni al conducente con Invalidità permanente non superiore al 9%; • per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxdanni alle cose:

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Samples: www.assicoop.it, www.asscombrokers.it

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, Nel caso l’Assicurato sia coinvolto in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione tra un Sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana che coinvolga solo due veicoli a motore motore, entrambi identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati causato danni ai veicoli e alle Cose materiali e/o lesioni di lieve entità non gravi alla persona (ossia danni alla persona con postumi invalidità permanente non superiori superiore al 9%) ai loro conducenti e/e non sia responsabile o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del Risarcimento direttolo sia solo in parte, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile trova applicazione la procedura di Risarcimento direttoDiretto previ- sta dagli articoli 149 e 150 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006; l’Assicurato deve pertanto rivolgersi direttamente alla Compagnia presso cui ha stipulato il contratto, come specificato nel paragrafo “Consigli utili in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione (pag. 32) a cui si rinvia. Avvertenza: il Contraente deve denunciare il Sinistro tele- fonicamente e, come prescritto dall’art.1913 del Codice Civile e dall’art. 143 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), darne avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dall’avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza. Per informazioni sul centro di liquidazione Sinistri di compe- tenza può consultare la sezione “Gestione Sinistri” sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, e entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto con- giuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimen- to Diretto, come previsto dall’art.148 del Codice delle Assi- curazioni Private, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve risarcimento dovrà essere inviata inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 veicolo del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209)responsabile del Sinistro. Avvertenza: In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia oXxxxxxxx riguardante le coperture diverse dalla RC, in mancanza, il Contraente deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato osservare i termini e le modalità specificate nell’art.15 delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa Condi- zioni di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde Avvertenza: la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'esteroCompagnia, per avere informazioni la gestione dei Sinistri riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro garanzia Tutela Legale, si avvale della colla- borazione di DAS S.p.A. come specificato negli artt. 7.6, 7.7 e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa 7.8 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione estera (pag. 24) a cui indirizzare la richiesta di Risarcimentosi rinvia, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario mentre per la liquidazione gestione dei sinistri nominato in Sinistri della garanzia Assistenza Stradale si avvale della collabo- razione di Europe Assistance Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta S.p.A. come specificato nell’art. 8.2 della Sezione 8 delle Condizioni di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo esteroAssicura- zione (pag. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto 25) a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxsi rinvia.

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Samples: www.zurich-connect.it

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice indicato all’art. “MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI” delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005condizioni di assicurazione, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, qualora ricorrano i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti presupposti per l’applicazione della procedura di Risarcimento risarcimento diretto di cui all’art.149 del D.Lgs. n. 209/2005, il danneggiato può formulare la richiesta di risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore conformemente al fac-simile di domanda risarcitoria messo a disposizione dalla Società. Per i sinistri cui non sia applicabile la suindicata procedura di risarcimento diretto, il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all’assicuratore del veicolo del responsabile; a tal fine può avvalersi della procedura di liquidazione rapida prevista dall’art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 e dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 45/1981. All’atto della sottoscrizione del contratto ed in occasione del rilascio dei contrassegni e certificati di assicurazione per ciascun veicolo assicurato, la Società provvederà consegna al Contraente il fac-simile di domanda risarcitoria. Sul sito internet della Società è disponibile l’elenco aggiornato dei competenti centri di liquidazione sinistri, con indicazione dei relativi recapiti, area di competenza e giorni ed orari di ricevimento. la Società comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta in relazione alla richiesta, nei termini sotto descritti: - per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: trenta giorni; - per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell’assicurato: sessanta giorni; - per lesioni: novanta giorni. Nel caso venga inviato all’Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro 30 quindici giorni dal suo ricevimento. Nel caso l’Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla data comunicazione della mancata accettazione. Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi. Nel caso di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento risarcimento diretto, se la richiesta liquidazione avviene nei termini di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabilecui sopra, mediante lettera raccomandata con avviso non sono dovuti onorari per eventuale intervento di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private legali (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209art. 9 II comma D.P.R. n. 254/2006). In caso di sinistri sinistro avvenuto con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro veicolo non assicurato o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, non identificato la richiesta deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della mancata risposta. In quest’ultimo casoStrada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (Via Yser, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia14 - 00198 ROMA - xxx.xxxxxx.xx), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxx.

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri: – sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, prevede che i danni subiti in caso dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di incidenteassicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per conto della Compagnia ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di assicurazione del responsabile nei seguenti casi: • in caso veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabileseguito riportate. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento direttosiano applicabili le procedure sopra riportate, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla Compagnia all’assicuratore del responsabile, mediante responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni. Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquidazione sinistri competente. Italiana Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). In caso è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento seguito indicati: – entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiatodocumentazione completa, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; – entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente; – entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambidalla ricezione della documentazione completa. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertaoffertagli, la Società provvede Italiana Assicurazioni è tenuta al pagamento entro quindici 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e di tale comunicazione. Entro il danneggiato medesimo termine Italiana Assicurazioni è tenuto tenuta a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde corrispondere la somma offerta al anche nel caso in cui il danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna rispostal’offerta. La In questo caso la somma in tale modo corrisposta da Italiana Assicurazioni è imputata all’eventuale nella liquidazione definitiva del danno. In Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Italiana Assicurazioni è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno: – decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni; – decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni. Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente subito con un veicolo immatricolato all’estero: – se il sinistro è avvenuto in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del veicolo che ha causato Codice delle Assicurazioni; – se il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito avvenuto all’estero, in uno degli stati si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del sistema "Carta Verde", provocato danno derivante da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli sinistri avvenuti all’estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danniAssicurazioni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del In caso di sinistro avvenuto con veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare non assicurato o non identificato la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta risarcimento va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxCONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgsgaranzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale Diretto” e la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i richiesta di Risarcimento dei danni subiti in caso dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di incidentelieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della Compagnia compagnia del responsabile nei seguenti casia risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: • in caso - si tratti di collisione tra che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente ed assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento direttoper la Responsabilità Civile Auto; • se la - dalla collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose cose e/o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicuratoconducenti. Quando - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è applicabile la procedura esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del Risarcimento direttorecesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso assicurazione”, nei casi di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione applicabilità della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005Condizioni di assicurazione”, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioniinapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, 60 giorni nel in caso di danni riguardanti solo danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il veicolo Contraente o le Cose qualora l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistroConstatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), 30 immediatamente e comunque entro 3 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertadal fatto, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione fornendole ogni notizia e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazionedocumento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta i seguenti termini: • 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al danneggiato che abbia comunicato Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso Constatazione amichevole di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, – Denuncia di sinistro (“modulo blu”); • 90 giorni per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) i danni al conducente con Invalidità permanente non superiore al 9%; • per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxdanni alle cose:

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 Italiana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri: – sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005Assicurazioni, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione sinistro tra due veicoli a motore identificatiidentificati e assicurati per la garanzia responsabilità civile obbligatoria, immatricolati in Italia (per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (con postumi non superiori da lesioni pari o inferiori al 9%) ). La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai loro conducenti e/sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al D.X.X. 0 xxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxx xal 14 luglio 2006 o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione macchine agricole; – sulla base della procedura di Risarcimento diretto“risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di ricezione della richiesta assicurazione del responsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di Risarcimento ad informare l’Assicurato e assicurazione del veicolo sul quale era a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia bordo con le modalità previste dall’art. 148 del responsabileCodice delle Assicurazioni di seguito riportate. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento direttosiano applicabili le procedure sopra riportate, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla Compagnia all’Assicurazione del responsabile, mediante responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209)Assicurazioni. In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla AVVERTENZA: la denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanzasinistro, deve essere richiesta trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Italiana Assicurazioni entro 3 giorni dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata rispostadata del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. In quest’ultimo casoNegli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.042.042 (attivo per informazioni 365 giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoniall’anno, 24 ore su 24). Italiana Assicurazioni è tenuta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una formulare congrua offerta di Risarcimento per il risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono nei termini di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxseguito indicati:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autobus, Veicoli Adibiti a Trasporto Di Cose,

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è È prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicuratoassicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la Non rientrano nell’applicazione della procedura di risarcimento diretto le macchine agricole. Come previsto all’art 149 del Risarcimento direttoCodice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209), l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx risarcimento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. La Società non ammette l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx risarcimento deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo secondo quanto previsto dall’art 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). In caso La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di sinistri con soli danni a Xxxxlegge. Alla denuncia devono far seguito, l’identificazione nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Si fa rinvio al sito internet della Società per l’indicazione dei competenti centri di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiestaliquidazione sinistri. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazioneassicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209n. 209 del 7.9.2005) e dalle Condizioni di Assicurazione (si veda in partico- lare l’articolo 40.2 Parte II delle Condizioni di Assicurazione), è prevista l‘applicazione della si applica la procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società . L’Impresa risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. E’ ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica all’indirizzo di po- sta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx Nel caso in cui si applichi la procedura di cui Risarcimento diretto l’azione per il ri- sarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di collisione tra due veicoli danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneg- giato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegrammainviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, consegna a manoavendo osservato le modali- tà ed i contenuti previsti dagli articoli 145, trasmissione a mezzo telefax149 e 150 del D. Lgs. Qualora n. 209 del 7.9.2005. L’elenco completo dei centri liquidativi dell’Impresa è consultabile sul sito www. xxxxxxx.xx, alla voce “chi siamo”, ”rete liquidativa”. Nel caso in cui al Sinistro non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è sia applicabile la procedura di Risarcimento risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia inoltrata richiesta all’assicuratore del civilmente responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005e, n° 209). In in caso di sinistri con soli danni a Xxxxdecesso, l’identificazione i documenti seguenti: • stato di eventuali testimoni sul luogo famiglia della vittima; • dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di accadimento dell’incidente deve risultare prestazioni da parte di assicuratori sociali. Entro i termini stabiliti dalla denuncia legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di sinistro comunicare al danneggiato l’entità della somma offerta per il risarci- mento dei danni, o comunque dal primo atto formale i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. L’eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanzadanno, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata rispostapromossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile. In quest’ultimo casoI danni subiti dal Terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore dell’Autoveicolo sul quale si trovava al momento del Sinistro entro i limiti del Massimale minimo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia trasportato danneggiato si può rivolgere all’assicuratore del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimonicivilmente responsabile, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi condizione che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa prestata dallo stesso sia superiore al Massimale minimo di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxlegge.

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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante Dalla Circolazione

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgsgaranzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale Diretto” e la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i richiesta di Risarcimento dei danni subiti in caso dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di incidentelieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della Compagnia compagnia del responsabile nei seguenti casia risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: • in caso - si tratti di collisione tra che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente ed assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento direttoper la Responsabilità Civile Auto; • se la - dalla collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose cose e/o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicuratoconducenti. Quando - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è applicabile la procedura esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del Risarcimento direttorecesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso assicurazione”, nei casi di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione applicabilità della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005Condizioni di assicurazione”, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioniinapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, 60 giorni nel in caso di danni riguardanti solo danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il veicolo Contraente o le Cose qualora l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistroConstatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), 30 immediatamente e comunque entro 3 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertadal fatto, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione fornendole ogni notizia e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazionedocumento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta i seguenti termini: • 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al danneggiato che abbia comunicato Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei Veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso Constatazione amichevole di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, – Denuncia di sinistro “modulo blu”; • 90 giorni per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) i danni al conducente con Invalidità permanente non superiore al 9%; • per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxdanni alle cose:

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è È prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicuratoassicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura dell’Assicurato Come previsto all’art 149 del Risarcimento direttoCodice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209), l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx risarcimento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. La Società non ammette l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx risarcimento deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo secondo quanto previsto dall’art 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). In caso La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di sinistri con soli danni a Xxxxlegge. Alla denuncia devono far seguito, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia onel più breve tempo possibile, in mancanzale notizie, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata rispostai documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia L’impresa provvede immediatamente all’apertura del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione alla relativa informazione all’assicurato. Si fa rinvio al sito internet della Società per l’indicazione dei testimoni, a mezzo competenti centri di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiestaliquidazione sinistri. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazioneassicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autovetture E Autotassametri/ Dimensione Auto

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgsgaranzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale Diretto” e la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i richiesta di Risarcimento dei danni subiti in caso dal Veicoloassicurato e/o per le lesioni di incidentelieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della Compagnia compagnia del responsabile nei seguenti casia risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: • in caso - si tratti di collisione tra che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente ed assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento direttoper la Responsabilità Civile Auto; • se la - dalla collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose cose e/o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicuratoconducenti. Quando - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è applicabile la procedura esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del Risarcimento direttorecesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera Prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso assicurazione”, nei casi di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione applicabilità della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005Condizioni di assicurazione”, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioniinapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, 60 giorni nel in caso di danni riguardanti solo danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il veicolo Contraente o le Cose qualora l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistroConstatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), 30 immediatamente e comunque entro 3 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertadal fatto, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione fornendole ogni notizia e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazionedocumento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta i seguenti termini: • 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al danneggiato che abbia comunicato Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei Veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso Constatazione amichevole di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, – Denuncia di sinistro “modulo blu”; • 90 giorni per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) i danni al conducente con Invalidità permanente non superiore al 9%; • per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxdanni alle cose:

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni private (D. LgsAssicurazioni. 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società Xxxxx risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia . Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del responsabile nei seguenti casidanno direttamente a Verti e non all’assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: • in caso - il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di collisione tra due veicoli a motore identificati- il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d’invalidità - il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato nella Città del Vaticano) compresi Vaticano - i ciclomotori veicoli coinvolti sono immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italianoin Italia, della nella Repubblica di San Marino o dello Stato nella Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai Vaticano - i veicoli e alle Cose sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori che esercitano l’assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura sistema del Risarcimento risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefaxai sensi degli artt. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato 23 e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 24 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005- il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006. Per avvalerti del risarcimento diretto, n° 209)devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet xxxxx.xx nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. In 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di sinistri con soli danni a Xxxxalle cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro oppure 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde in cui accetti la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxofferta.

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti del Codice delle Assicurazioni private (D. LgsAssicurazioni. 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società Xxxxx risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia . Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del responsabile nei seguenti casidanno direttamente a Verti e non all’Assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: • in caso » il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di collisione tra due veicoli a motore identificati» il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d’invalidità » il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato nella Città del Vaticano) compresi Vaticano » i ciclomotori veicoli coinvolti sono immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italianoin Italia, della nella Repubblica di San Marino o dello Stato nella Città del VaticanoVaticano » i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l’assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli 23 e alle Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura 24 del Codice delle Assicurazioni » il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006 Per avvalerti del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denunciadevi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/richiesta R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimentoassicurazione dell’altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet xxxxx.xx nella sezione Sinistri, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefaxsecondo quanto previsto dagli artt. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato 148 e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209)Assicurazioni. In I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di sinistri con soli danni a Xxxxcalle cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro oppure 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde in cui accetti la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxofferta.

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 Affinché si possa applicare la procedura di risarcimento diretto stabilita dagli artt. 149 e 159 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005Assicurazioni, n° 209), è prevista l‘applicazione della procedura devono ricorrere le condizioni di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casiseguito riportate: • il sinistro deve consistere in caso un urto diretto che non coinvolga più di collisione tra due veicoli a motore identificativeicoli; • il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità; • il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato nella Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italianoi veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, della nella Repubblica di San Marino o dello Stato nella Città del Vaticano; • i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile In tali casi, per la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefaxliquidativa si rinvia agli artt. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato 149 e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 150 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209)e alla lettera A) dell'articolo A.9 - Procedura per il risarcimento del danno della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione. In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia Per tutte le altre fattispecie di sinistro o comunque dal primo atto formale si rinvia all'art.148 del danneggiato nei confronti Codice delle Assicurazioni e alla lettera C) dell'art. A.9 – Procedura per il risarcimento del danno della Compagnia osezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza. Ai sensi dell'art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, in mancanza, la denuncia del sinistro deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata rispostaredatta sul modulo conforme a quello previsto dal regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008. In quest’ultimo casoLa predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Xxxxx. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. È esclusa Nota informativa - Responsabilità Civile la Compagnia deve effettuare presentazione in via telematica. Sul sito internet (xxx.xxx-xxx.xx) sono indicati i centri di liquidazione sinistri. AXA MPS Xxxxx, ricevuta la richiesta di indicazione dei testimoni risarcimento, con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiatoContraente, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offertadanno. La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti: • 90 giorni giorni, in caso di lesioni; • 60 giorni, 60 in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose; • 30 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo ai veicoli o le Cose alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. In caso di richiesta incompleta fornita dal Contraente, AXA MPS Xxxxx richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni nel caso dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di danni cui al veicolo paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o alle Cose qualora dei documenti integrativi. Qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara Contraente dichiari di accettare la somma offerta, la Società provvede al AXA MPS Xxxxx è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazionecomunicazione. La Società, entro quindici giorni, Nel medesimo termine AXA MPS Xxxxx corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La l'offerta; la somma in tale tal modo corrisposta è imputata all’eventuale nella liquidazione definitiva del danno. In Nel caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché non si raggiunga un accordo il sinistro sia avvenuto danneggiato potrà agire in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxgiudizio soltanto nei confronti della stessa.

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgsgaranzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della “Risarcimento Diretto”. Per i sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di Risarcimento diretto, in base Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni su- biti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto e/o in parte, i danni subiti in caso di incidenteall’Agenzia/punto vendita che provvederà, per conto della Compagnia compagnia del responsabile nei seguenti casia risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: • in caso - si tratti di collisione tra che coinvolge due veicoli soli Veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento direttoed Assicurati per la Respon- sabilità Civile Auto; • se la - dalla collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli Veicoli e alle Cose cose e/o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicuratocondu- centi. Quando - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è applicabile la procedura esercitabile per i sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Conven- zione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbli- gatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del Risarcimento direttorecesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta si rinvia: - all’Articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’Articolo “N.1.2 delle Condizioni di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso Assicurazione”, nei casi di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione applicabilità della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo Di- retto”; - all’Articolo 148 del Codice e all’Articolo “N.1.2 delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005Condizioni di Assicurazione”, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioniinap- plicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’Articolo 141 del Codice e all’Articolo “N.1.2 delle Condizioni di Assicurazione”, 60 giorni nel in caso di danni riguardanti solo danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il veicolo Contraente o le Cose qualora l’Assicurato devono darne avviso alla Società, uti- lizzando il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistroConstatazione amichevole di incidente - Denuncia di Xxxxxxxx (“modulo blu”), 30 immediatamente e comunque entro 3 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertadal fatto, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione fornendole ogni notizia e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazionedocumento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le moda- lità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta i seguenti termini: • 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al danneggiato che abbia comunicato Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei Veicoli coinvolti hanno sottoscritto con- giuntamente il modello di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso Constatazione amichevole di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, – Denuncia di Sinistro “modulo blu”; • 90 giorni per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) i danni al conducente con Invalidità Permanente non superiore al 9%; • per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxdanni alle cose:

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgsgaranzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale Diretto” e la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i richiesta di Risarcimento dei danni subiti in caso dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di incidentelieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della Compagnia compagnia del responsabile nei seguenti casia risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: • in caso - si tratti di collisione tra che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente ed assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento direttoper la Responsabilità Civile Auto; • se la - dalla collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose cose e/o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicuratoconducenti. Quando - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è applicabile la procedura esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del Risarcimento direttorecesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso assicurazione”, nei casi di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione applicabilità della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005Condizioni di assicurazione”, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioniinapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, 60 giorni nel in caso di danni riguardanti solo danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione Sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il veicolo Contraente o le Cose qualora l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistroConstatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), 30 immediatamente e comunque entro 3 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertadal fatto, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione fornendole ogni notizia e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazionedocumento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta i seguenti termini: • 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al danneggiato che abbia comunicato Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso Constatazione amichevole di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, – Denuncia di sinistro “modulo blu”; • 90 giorni per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) i danni al conducente con Invalidità permanente non superiore al 9%; • per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxdanni alle cose:

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è È prevista l‘applicazione della procedura di Risarcimento risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicuratoassicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la Non rientrano nell’applicazione della procedura di risarcimento diretto le macchine agricole. Come previsto all’art 149 del Risarcimento direttoCodice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209), l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx risarcimento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. La Società non ammette l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx risarcimento deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo secondo quanto previsto dall’art 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). In caso La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di sinistri con soli danni a Xxxxlegge. Alla denuncia devono far seguito, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia onel più breve tempo possibile, in mancanzale notizie, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata rispostai documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia L’impresa provvede immediatamente all’apertura del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione alla relativa informazione all’Assicurato. Si fa rinvio al sito internet della Società per l’indicazione dei testimoni, a mezzo competenti centri di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiestaliquidazione sinistri. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazioneassicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori Autobus, Autoveicoli Trasporto Cose, Macchine Operatrici E Carrelli, Macchine Agricole

Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgsgaranzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della “Risarcimento Diretto”. Per i sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di Risarcimento diretto, in base Diretto” e la richiesta di Risarcimento dei danni su- biti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto e/o in parte, i danni subiti in caso di incidenteall’Agenzia/punto vendita che provvederà, per conto della Compagnia compagnia del responsabile nei seguenti casia risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: • in caso - si tratti di collisione tra che coinvolge due veicoli soli Veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento direttoed Assicurati per la Respon- sabilità Civile Auto; • se la - dalla collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli Veicoli e alle Cose cose e/o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicuratocondu- centi. Quando - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. La procedura di “Risarcimento Diretto” non è applicabile la procedura esercitabile per i sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Conven- zione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbli- gatoria R.C. Auto dell’impresa; - dalla data di operatività del Risarcimento direttorecesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta si rinvia: - all’Articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’Articolo “N.1.2 delle Condizioni di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso Assicurazione”, nei casi di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione applicabilità della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo Di- retto”; - all’Articolo 148 del Codice e all’Articolo “N.1.2 delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005Condizioni di Assicurazione”, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioniinap- plicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’Articolo 141 del Codice e all’Articolo “N.1.2 delle Condizioni di Assicurazione”, 60 giorni nel in caso di danni riguardanti solo danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il veicolo Contraente o le Cose qualora l’Assicurato devono darne avviso alla Società, uti- lizzando il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistroConstatazione amichevole di incidente - Denuncia di Xxxxxxxx (“modulo blu”), 30 immediatamente e comunque entro 3 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertadal fatto, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione fornendole ogni notizia e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazionedocumento utili. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In nel caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accadutola denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le moda- lità richieste, la richiesta ha l’obbligo di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con formulare l’offerta di Risarcimento entro i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxseguenti termini:

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209n. 209 del 7.9.2005), è prevista l‘applicazione della si applica la procedura di Risarcimento direttodiretto nel caso in cui l’Assicurato ritenga responsabile totalmente o parzialmente l’altro conducente. Condizioni di applicabilità del Risarcimento diretto o CARD: il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Società in luogo dell’assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti: - il sinistro deve consistere in base alla quale la Società risarcisce un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; - il conducente non deve riportare lesioni superiori al proprio Assicurato9% d’invalidità; - il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi: • in caso di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato nella Città del Vaticano) compresi ; - i ciclomotori veicoli coinvolti devono essere immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italianoin Italia, della nella Repubblica di San Marino o dello Stato nella Città del Vaticano; - i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia o da imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria della R.C. Auto aderenti al sistema del risarcimento diretto; - qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli Nell’ipotesi di lesioni al conducente dovranno essere indicati e alle Cose allegati: - l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; - l’entità delle lesioni subite; - la dichiarazione di cui all’Art. 142 della Legge circa la sussistenza del diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; - il certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione, con o lesioni senza postumi permanenti; - l’eventuale consulenza medico legale di lieve entità (con postumi non superiori parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicuratoprofessionista. Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, Se la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione risarcimento è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione conforme e il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato che abbia comunicato i motivi per cui ritiene di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna rispostadover fare l’offerta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxTali comunicazioni vengono effettuate:

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgsgaranzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”). 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della “Risarcimento Diretto”. Per i Sinistri nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente si può applicare la procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale Diretto” e la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i richiesta di Risarcimento dei danni subiti in caso dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di incidentelieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società e/o all’Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della Compagnia compagnia del responsabile nei seguenti casia risarcire direttamente all’assicurato i danni subiti. La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che: • in caso - si tratti di collisione tra che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente ed assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento direttoper la Responsabilità Civile Auto; • se la - dalla collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicuratoconducenti; - le imprese coinvolte nel Sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD. Quando La procedura di “Risarcimento Diretto” non è applicabile la procedura esercitabile per i Sinistri accaduti: - dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD; - dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Assicurazione obbligatoria R.C. auto dell’impresa; - dalla data di operatività del Risarcimento direttorecesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi). Per le procedure liquidative, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta si rinvia: - all’articolo 149 del Codice, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso assicurazione”, nei casi di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefax. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione applicabilità della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti Diretto”; - all’articolo 148 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005Condizioni di assicurazione”, n° 209). In caso di sinistri con soli danni a Xxxx, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioniinapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”; - all’articolo 141 del Codice e all’articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, 60 giorni nel in caso di danni riguardanti solo danno subito da uno o più trasportati del Veicolo assicurato. Per conoscere i centri di liquidazione sinistri competenti si rinvia al sito internet della Società. Avvertenza: in caso di Sinistro, il veicolo Contraente o le Cose qualora l’Assicurato devono darne avviso alla Società, utilizzando il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistroConstatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro (“modulo blu”), 30 immediatamente e comunque entro 3 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertadal fatto, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione fornendole ogni notizia e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazionedocumento utili. La Società, nel caso in cui la denuncia di Xxxxxxxx sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di Risarcimento entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta i seguenti termini • 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al danneggiato che abbia comunicato Veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso Constatazione amichevole di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, – Denuncia di sinistro “modulo blu”; • 90 giorni per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) i danni al conducente con Invalidità permanente non superiore al 9%; • per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxdanni alle cose:

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Procedura per il risarcimento del danno. Come previsto dall’art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l‘applicazione della Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società nei casi previsti dalla Legge (art. 149 del Codice delle Assicurazioni. La Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia sinistro. Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del responsabile nei seguenti casidanno direttamente a Verti e non all’assicuratore del veicolo responsabile. La CARD si applica se: • in caso » il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di collisione tra due veicoli a motore identificati» il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d’invalidità » il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato nella Città del Vaticano) compresi Vaticano » i ciclomotori veicoli coinvolti sono immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto; • se la collisione avviene sul territorio italianoin Italia, della nella Repubblica di San Marino o dello Stato nella Città del Vaticano. • qualora ne siano derivati danni ai Vaticano » i veicoli e alle Cose sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori che esercitano l’assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al 9%) ai loro conducenti e/o dell’Assicurato. Quando è applicabile la procedura sistema del Risarcimento risarcimento diretto, l’Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Xxxxxxxxxxxx tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano, trasmissione a mezzo telefaxai sensi degli artt. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l’applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l’Assicurato 23 e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile. Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148 24 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005» il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006 Per avvalerti del Risarcimento diretto devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/R, n° 209)mettendo in conoscenza anche la Compagnia di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet xxxxx.xx nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. In 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni. I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di sinistri con soli danni a Xxxxcalle cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro oppure 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione. La Società, entro quindici giorni, corrisponde in cui accetti la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l’eventuale nominativo del mandatario in Italia dell’impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all’estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni. Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all’indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xx In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Xxxxxxxxxxxx va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all’indirizzo xxxx://xx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxxx.xxxofferta.

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