Processi esternalizzati Clausole campione

Processi esternalizzati. Il Regolamento Ivass n. 38 del 3 luglio 2018 individua e dettaglia le condizioni in presenza delle quali l’impresa può ricorrere all’esternalizzazione delle funzioni/attività essenziali o importanti o delle funzioni fondamentali. In particolare, prevede che le imprese possano concludere accordi di outsourcing, ma resta inteso che, ove vengano attuate esternalizzazioni, queste non esonerano in alcun caso gli organi sociali e l’alta direzione dell’impresa dalle rispettive responsabilità. Coerentemente con quanto sancito dal Regolamento citato, l’organo amministrativo della Compagnia, con delibera, ha definito la politica per la esternalizzazione delle attività dell’impresa, individuando: • le funzioni fondamentali: Group Audit, Group Compliance Function, Group Chief Risk Officer e Group Actuarial Function; • i criteri per la qualificazione delle attività come essenziali o importanti in aggiunta a quanto già previsto dal Regolamento; • i criteri di individuazione delle attività da esternalizzare; • i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell’onorabilità e della capacità finanziaria; • i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore (service level agreement, di seguito in breve anche “S.L.A.”) e la frequenza delle stesse; • i piani di emergenza dell’impresa e le relative procedure, ivi incluse le strategie di uscita nei casi di esternalizzazioni di funzioni o attività essenziali o importanti. La Società, inoltre, ha emesso la “Outsourcing Group Policy” con la finalità di: • definire gli standard minimi obbligatori per la gestione dell’outsourcing; • definire le relative responsabilità; • assicurare il rispetto dei requisiti ad oggi previsti da Solvency II e dal Regolamento sopra citato; • assicurare adeguati presidi di controllo e monitoraggio sulle attività affidate in outsourcing.
Processi esternalizzati. Il Regolamento Ivass n. 38 del 3 luglio 2018 individua e dettaglia le condizioni in presenza delle quali l’impresa può ricorrere all’esternalizzazione delle funzioni/attività essenziali o importanti o delle funzioni fondamentali. In particolare, prevede che le imprese possano concludere accordi di outsourcing, ma resta inteso che, ove vengano attuate esternalizzazioni, queste non esonerano in alcun caso gli organi sociali e l’alta direzione dell’impresa dalle rispettive responsabilità. Coerentemente con quanto sancito dal Regolamento citato, l’organo amministrativo della Compagnia, con delibera, ha definito la politica per la esternalizzazione delle attività dell’impresa, individuando: Function; • i criteri per la qualificazione delle attività come essenziali o importanti in aggiunta a quanto già previsto dal Regolamento; • i criteri di individuazione delle attività da esternalizzare; • i criteri di selezione dei fornitori, sotto il profilo della professionalità, dell’onorabilità e della capacità finanziaria; • i metodi per la valutazione del livello delle prestazioni del fornitore (service level agreement, di seguito in breve anche “S.L.A.”) e la frequenza delle stesse; • i piani di emergenza dell’impresa e le relative procedure, ivi incluse le strategie di uscita nei casi di esternalizzazioni di funzioni o attività essenziali o importanti. La Società, inoltre, ha emesso la “Outsourcing Group Policy” con la finalità di: • definire gli standard minimi obbligatori per la gestione dell’outsourcing; • definire le relative responsabilità; • assicurare il rispetto dei requisiti ad oggi previsti da Solvency II e dal Regolamento sopra citato; • assicurare adeguati presidi di controllo e monitoraggio sulle attività affidate in outsourcing.