Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e‐bis), f) e f‐bis) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. La Commissione di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.