Proprietà dei materiali di demolizione Clausole campione

Proprietà dei materiali di demolizione. 1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
Proprietà dei materiali di demolizione. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’Appaltatore, che è tenuto a gestirli in conformità al contratto ed al progetto, laddove se ne preveda il reimpiego, ed in ogni caso in base alla legge, anche ed in special modo per i profili di tutela ambientale.
Proprietà dei materiali di demolizione. 1. Ai sensi dell’art. 36 del Capitolato Generale e dell’art. 46 del C. G. A. R., i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante.
Proprietà dei materiali di demolizione. 1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione.
Proprietà dei materiali di demolizione. I materiali provenienti da demolizioni sono di proprietà di RETE. La Ditta deve trasportarli, accatastarli nel luogo concordato e smaltirli a termini di legge. CAPO 5 – CONTABILITA’ DEI LAVORI
Proprietà dei materiali di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
Proprietà dei materiali di demolizione. Articolo 13.
Proprietà dei materiali di demolizione. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato speciale, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora il capitolato speciale stabilisca che i detti materiali siano ceduti all'appaltatore il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Proprietà dei materiali di demolizione. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Proprietà dei materiali di demolizione. Il carico, trasporto conferimento e smaltimento dei materiali provenienti da escavazioni, demolizioni e/o rimozioni sono da intendersi già compresi nei corrispettivi previsti per le singole lavorazioni eseguite nei prezzi unitari.