Proprietà degli oggetti trovati Clausole campione

Proprietà degli oggetti trovati. L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la stona, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in nessun caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.
Proprietà degli oggetti trovati. 1. L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.
Proprietà degli oggetti trovati. La proprietà degli oggetti trovati è stabilita secondo le disposizioni di cui all’art. 35 del C.G.A.
Proprietà degli oggetti trovati. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene all’amministrazione la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori, nei cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all’amministrazione. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stessa amministrazione.
Proprietà degli oggetti trovati. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Proprietà degli oggetti trovati. 1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l’articolo 35 del Capitolato Generale.
Proprietà degli oggetti trovati. Art.36 –Esecuzione d’ufficio Art.37–Risoluzione del contratto
Proprietà degli oggetti trovati. L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o la archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e l'appaltatore deve consegnarli all'Amministrazione, che gli rimborsa le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente ricupero. Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne subito partecipazione alla direzione e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della direzione stessa.
Proprietà degli oggetti trovati. 33 Art. 35 Esecuzione d'ufficio 33 Art. 36: Risoluzione del contratto 33 Art. 37: Recesso 34 Art. 38: Subappalti e cottimi 34 Art. 39: Revisione prezzi 37 Art. 40: Responsabilità dell'Appaltatore 37 Art. 41: Rappresentante tecnico dell’Appaltatore 37 Art. 42:Accordo bonario-definizione delle controversie 37 .
Proprietà degli oggetti trovati. Publiacqua S.p.A., salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM 145/2000.