Common use of Proprietà industriale e commerciale. Brevetti Clause in Contracts

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, le Società contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto. Il Fornitore è tenuto ad indicare nel preventivo/offerta, o in un suo allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con le Società. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Le Società restano estranee ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché le Società possano esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne le Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della Fornitura. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare alle Società tutti gli importi che queste dovessero essere condannate a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo delle Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le Società hanno facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. Rev. 1_05/11/2021 3 In ogni caso, i beni oggetto della Fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora le Società intendano utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri Contratti. Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente alle Società, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà delle Società di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

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Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. Il Fornitore L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, le Società il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto. Il Fornitore L’Appaltatore è tenuto ad indicare nel preventivo/offerta, nell’offerta o in un suo allegato, allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto. Il Fornitore L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con le Societàil Committente. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Le Società restano estranee Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore l’Appaltatore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché le Società possano il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. Il Fornitore L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne le Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della Fornitura. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare alle Società tutti gli importi che queste dovessero essere condannate a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo delle Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respintealtrui. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le Società hanno il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto dell’A.Q. e dei Contratti applicativi e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. Rev. 1_05/11/2021 3 In ogni caso, i beni oggetto della Fornitura fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora le Società intendano utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri Contratti. Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente alle Società, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà delle Società di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

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Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, le Società contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto. Rev. 2_01/09/2022 3 Il Fornitore è tenuto ad indicare nel preventivo/offerta, o in un suo allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con le Società. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Le Società restano estranee ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché le Società possano esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne le Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della Fornitura. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare alle Società tutti gli importi che queste dovessero essere condannate a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo delle Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le Società hanno facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. Rev. 1_05/11/2021 3 In ogni caso, i beni oggetto della Fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Rev. 2_01/09/2022 4 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora le Società intendano utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri Contratti. Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente alle Società, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà delle Società di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

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Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. Il Fornitore L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, le Società il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o e concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e ed altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contrattocontratto. Il Fornitore L’Appaltatore è tenuto ad indicare nel preventivo/offerta, nell’offerta o in un suo allegato, allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, terzi che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto. Il Fornitore è, inoltre, L’Appaltatore è tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto contratto venga concluso con le Societàil Committente. Tutti Tutto gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Le Società restano estranee Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed l’Appaltatore e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero dovrebbero insorgere tra detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché le Società possano esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. Il Fornitore Committente si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed e in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne le Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della Fornitura. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare alle Società tutti gli importi che queste dovessero essere condannate a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo delle Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respintealtrui. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le Società hanno il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto contratto e di agire per il risarcimento di tutti i dei danni subiti. Rev. 1_05/11/2021 3 In ogni caso, i beni oggetto della Fornitura fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora le Società intendano utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri Contratti. Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente alle Società, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà delle Società di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

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Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. Il Fornitore L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, le Società la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto. Il Fornitore L’Appaltatore è tenuto ad indicare nel preventivo/offerta, nell’offerta o in un suo allegato, allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto. Il Fornitore L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con le Societàla Stazione Appaltante. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Le Società restano estranee La Stazione Appaltante resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore l’Appaltatore si impegna a porre in essere realizzare tutto quanto necessario affinché le Società possano la Stazione Appaltante possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore dall’Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. Il Fornitore L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne le Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della Fornituraaltrui. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare alle Società tutti gli importi che queste dovessero essere condannate a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo delle Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le Società hanno facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. Rev. 1_05/11/2021 3 In ogni caso, i beni oggetto della Fornitura fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora le Società intendano utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri Contratti. Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente alle Società, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà delle Società di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

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Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. Il Fornitore L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, le Società la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto. Il Fornitore L’Appaltatore è tenuto ad indicare nel preventivo/offerta, o in un suo allegato, nell’offerta anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto. Il Fornitore L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con le Societàla Stazione Appaltante. Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Le Società restano estranee La Stazione Appaltante resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore l’Appaltatore si impegna a porre in essere realizzare tutto quanto necessario affinché le Società possano la Stazione Appaltante possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore dall’Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. Il Fornitore L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne le Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della Fornituraaltrui. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare alle Società tutti gli importi che queste dovessero essere condannate a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo delle Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le Società hanno facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. Rev. 1_05/11/2021 3 In ogni caso, i beni oggetto della Fornitura fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora le Società intendano utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri Contratti. Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente alle Società, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà delle Società di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

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