Common use of Proprietà industriale e commerciale. Brevetti Clause in Contracts

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del Contratto. 5.2 L’Appaltatore deve indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente. 5.3 In ogni caso sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro. 5.5 L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalti.

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Samples: Contract, Condizioni Generali Di Contratto

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce Il Fornitore garantisce, in ogni tempo tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto. 5.2 L’Appaltatore deve Il Fornitore è tenuto ad indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati brevettati, da esso stesso Appaltatore Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrandobrevetto. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile del titolare di cessione a suo favore di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore da parte del titolare, per il caso in caso di conclusione del cui il Contratto venga concluso con il Committente. 5.3 In ogni caso sono Tutti gli oneri, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque qualsiasi titolo, connessi con l’ottenimento all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di tali brevetticui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. 5.4 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di lorodetti soggetti. 5.5 L’Appaltatore Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna inoltre a far porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore del Fornitore qualora il Committente intendesse intenda utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre personealtri soggetti, in altri appalticontratti di appalto di forniture. 5.7 Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l'erogazione della Fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo del Committente di restituire le somme che in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. 5.8 Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. 5.9 In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Per Gli Appalti Di Forniture

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del Contratto. 5.2 L’Appaltatore deve indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente. 5.3 In ogni caso sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro. 5.5 L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalti. 5.7 Il Contratto può prevedere l’obbligo dell’Appaltatore di trasferire integralmente, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto verrà realizzato nell’esecuzione del Contratto medesimo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può altresì prevedere la facoltà del Committente di concedere all’Appaltatore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte dell’Appaltatore medesimo.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce Il Fornitore garantisce, in ogni tempo tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto. 5.2 L’Appaltatore deve Il Fornitore è tenuto ad indicare nell’offerta nell’offerta, o in un suo allegato allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati brevettati, da esso stesso Appaltatore Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrandobrevetto. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile del titolare di cessione a suo favore di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore da parte del titolare, per il caso in caso di conclusione del cui il Contratto venga concluso con il Committente. 5.3 In ogni caso sono Tutti gli oneri, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque qualsiasi titolo, connessi con l’ottenimento all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di tali brevetticui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. 5.4 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di loro. 5.5 L’Appaltatore detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna inoltre a far porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 5.5 Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest’ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo del Committente di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. 5.6 Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. 5.7 In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore del Fornitore, qualora il Committente intendesse intenda utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre personealtri soggetti, in altri appalticontratti. 5.8 Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente al Committente, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà del Committente di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto Per Gli Appalti Di Forniture

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce garantisce, in ogni tempo tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto. 5.2 . L’Appaltatore deve è tenuto ad indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati brevettati, da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrandobrevetto. L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile del titolare di cessione a suo favore di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore da parte del titolare, per il caso in caso di conclusione del cui il Contratto venga concluso con il Committente. 5.3 In ogni caso sono . Tutti gli oneri, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque qualsiasi titolo, connessi con l’ottenimento all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di tali brevetticui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 , sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di loro. 5.5 L’Appaltatore detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, l’Appaltatore si impegna inoltre a far porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore dal Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 5.6 Il Contratto può prevedere . L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente intendesse utilizzarliha facoltà di procedere alla risoluzione dell’A.Q. e dei Contratti applicativi e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. In ogni caso, sia direttamente che per tramite i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di altre personearmonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in altri appaltimateria di armonizzazione tecnica, l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.

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Samples: Accordo Quadro

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce Il Fornitore garantisce, in ogni tempo il Committente tempo, le Società contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto. 5.2 L’Appaltatore deve . Il Fornitore è tenuto ad indicare nell’offerta nel preventivo/offerta, o in un suo allegato allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati brevettati, da esso stesso Appaltatore Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrandobrevetto. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile del titolare di cessione a suo favore di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore da parte del titolare, per il caso in caso di conclusione del cui il Contratto venga concluso con il Committente. 5.3 In ogni caso sono le Società. Tutti gli oneri, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque qualsiasi titolo, connessi con l’ottenimento all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di tali brevetticui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 Il Committente resta estraneo , sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Le Società restano estranee ai rapporti tra l’Appaltatore il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di loro. 5.5 L’Appaltatore detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna inoltre a far porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa le Società possano esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 5.6 . Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne le Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della Fornitura. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare alle Società tutti gli importi che queste dovessero essere condannate a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo delle Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le Società hanno facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. Rev. 1_05/11/2021 3 In ogni caso, i beni oggetto della Fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore del Fornitore, qualora il Committente intendesse le Società intendano utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre personealtri soggetti, in altri appaltiContratti. Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente alle Società, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà delle Società di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce Il Fornitore garantisce, in ogni tempo tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto. 5.2 L’Appaltatore deve Il Fornitore è tenuto ad indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati brevettati, da esso stesso Appaltatore Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrandobrevetto. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile del titolare di cessione a suo favore di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore da parte del titolare, per il caso in caso di conclusione del cui il Contratto venga concluso con il Committente. 5.3 In ogni caso sono Tutti gli oneri, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque qualsiasi titolo, connessi con l’ottenimento all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di tali brevetticui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. 5.4 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di lorodetti soggetti. 5.5 L’Appaltatore Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna inoltre a far porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore del Fornitore qualora il Committente intendesse intenda utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre personealtri soggetti, in altri appalticontratti di forniture. 5.7 Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l'erogazione della Fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo del Committente di restituire le somme che in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. 5.8 Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. 5.9 In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.

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Samples: Appalto Di Forniture

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce garantisce, in ogni tempo il Committente tempo, la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto. 5.2 . L’Appaltatore deve è tenuto ad indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati brevettati, da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrandobrevetto. L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile del titolare di cessione a suo favore di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore da parte del titolare, per il caso in caso di conclusione del cui il Contratto venga concluso con il Committente. 5.3 In ogni caso sono la Stazione Appaltante. Tutti gli oneri, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque qualsiasi titolo, connessi con l’ottenimento all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di tali brevetticui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 Il Committente , sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. La Stazione Appaltante resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di loro. 5.5 L’Appaltatore detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, l’Appaltatore si impegna inoltre a far realizzare tutto quanto necessario affinché il Committente la Stazione Appaltante possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalti.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tram Bidirezionali

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce garantisce, in ogni tempo tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o e concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e ed altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto. 5.2 contratto. L’Appaltatore deve è tenuto ad indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati brevettati, da esso stesso Appaltatore o da terzi, terzi che intenda eventualmente adottare adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrandobrevetto. L’Appaltatore è tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile del titolare di cessione a suo favore di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore da parte del titolare, per il caso in caso di conclusione del Contratto cui il contratto venga concluso con il Committente. 5.3 In ogni caso sono . Tutto gli oneri, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque qualsiasi titolo, connessi con l’ottenimento all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di tali brevetticui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 , sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi nel prezzo contrattuale. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovrebbero insorgere tra detti soggetti. Il Committente si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di loro. 5.5 L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Nell’ipotesi di inadempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente possa esercitare ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di agire per il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organirisarcimento dei danni subiti. In ogni caso, i pezzi o beni oggetto della fornitura ed i dispositivi forniti dall’Appaltatore relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioniarmonizzazione tecnica e garantire, senza che sia dovuto alcun compenso tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l’Appaltatore procede al titolare e/o licenziatariocontrollo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalti.

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Samples: Accordo Quadro

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce Il Fornitore garantisce, in ogni tempo il Committente tempo, le Società contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto. 5.2 L’Appaltatore deve . Rev. 2_01/09/2022 3 Il Fornitore è tenuto ad indicare nell’offerta nel preventivo/offerta, o in un suo allegato allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati brevettati, da esso stesso Appaltatore Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrandobrevetto. Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile del titolare di cessione a suo favore di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore da parte del titolare, per il caso in caso di conclusione del cui il Contratto venga concluso con il Committente. 5.3 In ogni caso sono le Società. Tutti gli oneri, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque qualsiasi titolo, connessi con l’ottenimento all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di tali brevetticui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 Il Committente resta estraneo , sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Le Società restano estranee ai rapporti tra l’Appaltatore il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di loro. 5.5 L’Appaltatore detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna inoltre a far porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa le Società possano esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. 5.6 . Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne le Società, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l’erogazione della Fornitura. Ai fini della presente disposizione, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare alle Società tutti gli importi che queste dovessero essere condannate a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l’obbligo delle Società di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte. Nell’ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, le Società hanno facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti. In ogni caso, i beni oggetto della Fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. Rev. 2_01/09/2022 4 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore del Fornitore, qualora il Committente intendesse le Società intendano utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre personealtri soggetti, in altri appaltiContratti. Il Contratto può prevedere l’obbligo del Fornitore di trasferire integralmente alle Società, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell’appalto. Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà delle Società di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce garantisce, in ogni tempo il Committente tempo, la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione ai fini dell’esecuzione del Contratto. 5.2 . L’Appaltatore deve è tenuto ad indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati brevettati, da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrandobrevetto. L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile del titolare di cessione a suo favore di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore da parte del titolare, per il caso in caso di conclusione del cui il Contratto venga concluso con il Committente. 5.3 In ogni caso sono la Stazione Appaltante. Tutti gli oneri, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque qualsiasi titolo, connessi con l’ottenimento all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di tali brevetticui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 Il Committente , sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. La Stazione Appaltante resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra di loro. 5.5 L’Appaltatore detti soggetti. Salva diversa disposizione contrattuale, l’Appaltatore si impegna inoltre a far realizzare tutto quanto necessario affinché il Committente la Stazione Appaltante possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario. L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti. 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalti.

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Samples: Accordo Quadro

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti. 5.1 L’Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del Contratto. 5.2 L’Appaltatore deve indicare nell’offerta o in un suo allegato anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzixxxxx, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi all’Appaltatore in caso di conclusione del Contratto con il Committente. 5.3 In ogni caso sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno. 5.4 Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro. 5.5 L’Appaltatore si impegna inoltre a far quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatarioolicenziatario. 5.6 Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore qualora il Committente intendesse utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altre persone, in altri appalticontratti.

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Samples: Contratto Di Appalto