Proroghe dei termini Clausole campione

Proroghe dei termini. Eventuale proroga dei termini del bando, o riaperture straordinarie, saranno comunicate sul sito istituzionale della Provincia di Sondrio.
Proroghe dei termini. 1. Le parti contraenti possono concordare proroghe consensuali ai rispettivi termini sottoscrivendo per iscritto il relativo accordo che costituirà parte integrante del presente contratto. Sono fatte salve la cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenute.
Proroghe dei termini. L’acquisto dei beni oggetto di finanziamento e la relativa rendicontazione devono essere obbligatoriamente completati entro il 31 dicembre 2019, senza alcuna possibilità di proroga.
Proroghe dei termini. Termini previsti per avvio e completamento delle attività formative e di rendicontazione possono essere prorogati per una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario. La richiesta deve pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, indicando nell’oggetto “Contratti di solidarietà‐ richiesta proroga termini”.
Proroghe dei termini. Eventuali motivate istanze di proroga, da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di esecuzione dei lavori mediante la piattaforma Bandi online, sono concesse dal Responsabile dell’attuazione di cui al paragrafo D.6.2 entro 30 giorni dalla loro presentazione. Alla richiesta di proroga deve essere allegato il nuovo cronoprogramma delle attività di realizzazione. La proroga può essere disposta con provvedimento motivato del Responsabile dell’attuazione di cui al paragrafo D.6.2.
Proroghe dei termini. 1) Successivamente al provvedimento di concessione dell’Agevolazione, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento non più di una richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi aggiuntivi accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità al seguito del verificarsi di fatti estranei alla volontà dei Soggetti Beneficiari medesimi che siano sopravvenuti a ritardare l’inizio o l’esecuzione del Progetto.

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.