Common use of Pubblicazioni Clause in Contracts

Pubblicazioni. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’Istituto. Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica

Pubblicazioni. Quale esclusivo titolare dei risultati, ISS è l’unico soggetto titolare delle pubblicazioni scaturenti da tale Progetto di ricerca. Le Parti garantiscono l’adeguata e corretta diffusione e pubblicazione dei risultati del Progetto. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti ISS e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’Istituto. Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo dell’Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni. Le Parti si impegnanoOgni pubblicazione, ciascuna per i propri rapporti partecipazione congressuale o azione divulgativa o di competenzaformazioni risultanti dall’attività progettuale dell’Accordo dovrà riportare il logo dell’Associazione Bambini delle Fate, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordononché la dicitura, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche esemplificativa e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esternonon esaustiva: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale“Grazie al contributo economico dell’Associazione Bambini delle Fate”.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica

Pubblicazioni. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’Istituto. Le informazioni Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano ciascuna di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioniesse. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività. Qualora le Parti intendano esporre o fare uso, in occasioni di congressi, convegni, seminari o simili, dei risultati delle ricerche in oggetto, concorderanno le modalità ed i termini. Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Scientifica Tra

Pubblicazioni. Le pubblicazioni e La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le diffusioni Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati parziali o finali delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della ricerca potranno avvenire solo con il consenso scritto stessa, secondo un piano di pubblicazioni condiviso tra le Parti parti. I risultati dello studio verranno presentati e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo diffusi in tutte le sedi opportune e divulgati attraverso la pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi e la partecipazione a convegni, fermo restando l’impegno di entrambe le parti a non divulgare dati e informazioni e conoscenze che siano aventi carattere di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’Istituto. Le informazioni riservatezza raccolti durante l’attività di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività ricerca oggetto del presente accordo e a non rendere note a terziAccordo, sotto qualsiasi forma, le informazionisecondo quanto previsto dal precedente art. 7. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione impegnano inoltre a riportare nelle pubblicazioni scientifiche che il lavoro è stato realizzato nell’ambito del Registro Italiano ArtroProtesi (RIAP) coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali realizzato con il supporto finanziario della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attivitàdel Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute. Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

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Pubblicazioni. Le pubblicazioni e La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le diffusioni Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati parziali o finali delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della ricerca potranno avvenire solo con il consenso scritto stessa, secondo un piano di pubblicazioni condiviso tra le Parti parti. I risultati dello studio verranno presentati e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo diffusi in tutte le sedi opportune e divulgati attraverso la pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi e la partecipazione a convegni, fermo restando l’impegno di entrambe le parti a non divulgare dati e informazioni e conoscenze che siano aventi carattere di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’Istituto. Le informazioni riservatezza raccolti durante l’attività di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività ricerca oggetto del presente accordo e a non rendere note a terziAccordo, sotto qualsiasi forma, le informazionisecondo quanto previsto dal precedente art. 7. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione impegnano inoltre a riportare nelle pubblicazioni scientifiche che il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto Registro Italiano ArtroProtesi (RIAP) coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali realizzato con il supporto finanziario della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attivitàdel Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute. Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

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Pubblicazioni. Le pubblicazioni e La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le diffusioni Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati parziali o finali delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della ricerca potranno avvenire solo con il consenso scritto stessa, secondo un piano di pubblicazioni condiviso tra le Parti parti. I risultati dello studio verranno presentati e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo diffusi in tutte le sedi opportune e divulgati attraverso la pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi e la partecipazione a convegni, fermo restando l’impegno di entrambe le parti a non divulgare dati e informazioni e conoscenze che siano aventi carattere di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’Istituto. Le informazioni riservatezza raccolti durante l’attività di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività ricerca oggetto del presente accordo e a non rendere note a terziAccordo, sotto qualsiasi forma, le informazionisecondo quanto previsto dal precedente art. 7. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione impegnano inoltre a riportare nelle pubblicazioni scientifiche che il lavoro è stato realizzato nell’ambito dell’Accordo coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali realizzato con il supporto finanziario della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attivitàdel Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute. Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

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