Pubblicità Il presente bando è pubblicato all'Albo Ufficiale del Politecnico, sul sito Internet del Politecnico, del MIUR e dell'Unione Europea. Il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Fto. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 30.04.2015, 3398 of 29.07.2016, 8268 of 20.12.2017 and n. 6605 of 27.09.2018, 3983 of 29.05.2019 and further amended by Rectoral Decree no. 9232 of 23/12/2020; A public selection is hereby organized to grant n° 1 temporary research fellowship to grant research activity, on a fixed-term basis:
Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.
Bibliografia AMANTE, E.: “L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa nella prospettiva delle scienze comportamentali”, Riv. Corte conti., 2022, III, pp. 26 ss. XXXXXXXXX, X.: “Responsabilità precontrattuale nei contratti pubblici – responsabilità precontrattuale nelle procedure di evidenza pubblica: quali regole a parti invertite?”, Giur. it., 2021, VII, pp. 1708 ss. XXXXXXXXX, X.: “Natura oggettiva della responsabilità per danni in materia di appalti: nuovi fondamenti tra norme e principi”, Urb, app., 2013, II, pp. 162 ss. BOSVOEUX-ONYEKWELU, C.: “Revenir sur une légende en sociologue: l’arret Blanco et le Xxxxx xx xx «xxxxxxxxx” xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx”, Xxxxx et Société, 2019, I, pp. 159 ss. XXXXXXX, L.: “La responsabilità civile della Pubblica amministrazione per attività provvedimentale”, Danno e resp., 2022, III, pp. 304 ss. XXXXXXX, X.: “L’illecito degli enti pubblici”, Giappichelli, Torino, 1953. XXXXXXX, X.: “Responsabilità civile della pubblica amministrazione”, in CLARICH, M. e FONDERICO, G., Dizionario di diritto amministrativo, Il Sole 24 ore, Milano, 2007. XXXXXX, S.: “La colpa nella responsabilità civile delle Amministrazioni pubbliche”, Xxxxxxx, Milano, 2008 XXXXXXXXX, X.: “La responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici nella fase precedente alla stipula del contratto”, Urb. app., 2019, II, pp. 246 ss. XXXXXXXXX, X.: “Responsabilità da mero comportamento nella “dimensione relazionale complessiva” tra amministrazione pubblica e privato”, Urb. app., 2021, III, pp. 309 ss. XXXXXXX, X.: “La responsabilità civile della pubblica amministrazione nel diritto italiano”, Riv. trim. dir. pubbl., 1989, pp. 1085 ss. XXXXXXX, X.: “Manuale di giustizia amministrativa”, Il Mulino, Bologna, 2021 CLARICH, M.: “Manuale di diritto amministrativo”, Il Mulino, Bologna, 2022 COMPORTI, G. D. (a cura di): “Verso un’amministrazione responsabile”, Xxxxxxx, Milano, 2005 DI XXXXXXXX, X.: “La problematica del risarcimento da perdita di chance nel diritto amministrativo e nella disciplina dei contratti pubblici”, Dir. econ., 2019, I, pp. 371 ss. DI MAJO, A.: “La responsabilità pre-contrattuale della pubblica amministrazione tra tutela dell’interesse pubblico e privato”, Riv. giur. ed., 2020, IV, pp. 291 ss. DEGL’INNOCENTI, F.: “Affidamenti e patologia del contratto: i rapporti con la p.a. fra prerogative dell’ente e responsabilità da comportamento”, Xxxxx. civ., 2021, I, pp. 115 ss.
PUBBLICITA’ Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata: 10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand; 10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate; 10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore; 10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante: 10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari; 10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta; 10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.
DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Pubblicazione In pubblicazione dal 31/12/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.
PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.
Rappresentanze sindacali 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.; 2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa. 3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo. 4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. 5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta. 6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. 7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
SOPRALLUOGO Il sopralluogo degli immobili oggetto del servizio di pulizia è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. La richiesta di sopralluogo deve essere fatta telefonicamente al tecnico referente del servizio Pace Salvatore al n. tel. 0000000000 /0000000000, o via e-mail all’indirizzo xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a, b e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.