Pubblici Ufficiali Clausole campione

Pubblici Ufficiali. Ai sensi dell’art. 357 cod. pen., sono considerati Pubblici Ufficiali (prosieguo, per brevità, anche solo “PP.UU.”) agli effetti della Legge penale “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. In particolare, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi”. Ne deriva che rivestono la qualifica di PP.UU. coloro che esercitano una funzione legislativa o giurisdizionale, nonché, tutti coloro i quali formano o concorrono a formare la volontà della Pubblica Amministrazione, mediante l’esercizio dei poteri tipici della pubblica funzione (i.e. poteri autoritativi, certificativi e coattivi). Per quanto concerne la nozione di funzione legislativa, essa consiste nell’attività normativa ed in tutte le attività accessorie e/o preparatorie alla stessa. Pertanto, è un Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa” chiunque, a livello nazionale e/ o comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. Trattasi in sostanza dei parlamentari “nazionali”, appartenenti alle Camere, e dei consiglieri regionali e delle Province autonome, nonché di tutti quei soggetti coinvolti nel processo legislativo secondo le competenze stabilite dalla Costituzione; rivestono altresì la funzione di Pubblico Ufficiale i soggetti facenti parte delle Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale, nonché altri organismi non espressamente indicati. La funzione giudiziaria trova la sua attuazione nell’attività dello iusdicere; va precisato che essa comprende non soltanto la funzione giurisdizionale in senso stretto ma anche quella requirente. Si ritiene, dunque, che sia un Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la ‘pubblica funzione giudiziaria’ non solo chi esercita l’attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l’attività afferente all’amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, i magistrati, i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa collegata allo iusdicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc. Per qua...
Pubblici Ufficiali. Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà. Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. In altre parole, è definita “pubblica” la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357 c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue: Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Pubblica funzione amministrativa: è quella:
Pubblici Ufficiali. Management System - Linee Guida Anti-Corruzione Funzionari di qualsiasi dipartimento o ufficio a livello locale, nazionale o internazionale; funzionari di qualsiasi organizzazione pubblica internazionale (ad es., ONU, Ufficio Internazionale brevetti, Banca Europea per gli Investimenti, Commissione Europea, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.); partiti politici e leader di partito; candidati a cariche pubbliche; dirigenti e dipendenti di società statali o a partecipazione statale; chiunque agisca per conto di qualunque dei citati funzionari; qualsivoglia soggetto che ricopra incarichi legislativi, amministrativi o giudiziari.

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