Puntualità Clausole campione

Puntualità. La condizione di puntualità di ogni corsa consiste nel rispetto dell’orario programmato di arrivo nelle stazioni intermedie rilevanti e in quelle di destino.
Puntualità. 1. L'orario ufficiale è quello dato dall'orologio del Giudice arbitro. 2. Al loro primo incontro della competizione i concorrenti devono farsi identificare, presentandosi al- meno dieci minuti prima dell’orario fissato per l’incontro, ed a tale scopo debbono esibire la tessera fede- rale ed un documento di riconoscimento al Giudice arbitro. 3. Il giocatore che non sia pronto per giocare all'orario stabilito dal Giudice arbitro, ovvero al momento in cui il suo incontro viene chiamato, viene escluso dalla gara. 4. Se il ritardo del giocatore non supera i dieci minuti, quando la sua eliminazione sia di grave detrimento per il torneo, può essere ammesso a giocare a discrezione del Giudice arbitro; in tale ipotesi, il Giudice arbitro infligge al giocatore il provvedimento dell'ammonizione.
Puntualità. 1. L'orario ufficiale è quello dato dall'orologio del Giudice arbitro. 2. Il giocatore che non sia pronto per giocare all'orario stabilito dal Giudice arbitro, ovvero al momento in cui il suo in- contro viene chiamato, viene escluso dalla gara; se il ritardo del giocatore non supera i dieci minuti, quando la sua elimi- nazione sia di grave detrimento per il torneo, può essere ammesso a giocare a discrezione del Giudice arbitro. In tale se- conda ipotesi, il Giudice arbitro infligge al giocatore il provvedimento dell'ammonizione.
Puntualità. 1. L'orario ufficiale è quello dato dall'orologio del Giudice arbitro. 2. Al loro primo incontro della competizione i concorrenti devono esibire la tessera federale al Giudice arbitro, presentandosi almeno dieci minuti prima dell’orario fissato per l’incontro. 3. Il giocatore che non sia pronto per giocare all'orario stabilito dal Giudice arbitro, ovvero al momento in cui il suo incontro viene chiamato, viene escluso dalla gara; se il ritardo del giocatore non supera i dieci minuti, quando la sua eliminazione sia di grave detrimento per il torneo, può essere ammesso a gio- care a discrezione del Giudice arbitro. In tale seconda ipotesi, il Giudice arbitro infligge al giocatore il provvedimento dell'ammonizione.
Puntualità. La condizione di puntualità di ogni corsa consiste nel rispetto dell’orario programmato di arrivo nelle stazioni intermedie rilevanti e in quelle di destinazione finale. L’indice di puntualità viene calcolato per ogni linea e per mese come rapporto tra il numero dei treni arrivati con un ritardo massimo di 5 minuti ed il numero dei treni effettuati dai dati forniti mensilmente da Cotral a consuntivo nell’ambito del monitoraggio delle condizioni minime di qualità. I dati elementari di base sono forniti da Cotral, resi accessibili alla Regione Lazio con il profilo di “Committente/cliente Impresa ferroviaria”, in real-time mediante la piattaforma ad accesso riservato del Gestore dell’Infrastruttura, non accessibile a terzi.
Puntualità. Secondo la Delibera ART, la puntualità viene misurata nelle stazioni intermedie rilevanti di cui alla tabella 2 e nella stazione di destino. Il ritardo si definisce come la differenza positiva, espressa in minuti, tra l’orario reale e quello programmato del treno in una determinata località di rilevamento. La puntualità del servizio è misurata attraverso l’indicatore % di scostamento orario OS (0’-5’) dei treni, per ogni linea della tabella 1 e per mese. Per la codifica delle cause di ritardo e di soppressione dei treni si fa riferimento alla classificazione adottata dal gestore della rete infrastrutturale nazionale, RFI - Rete Ferroviaria Italiana, come da “Comunicazione Operativa n. 269/RFI del 30 luglio 2010”, che recepisce la codifica europea delle cause di ritardo “Fiche UIC 450 -2 – edizione 2009” Fonte PIC WEB RFI. L’indicatore %OS si misura per:  servizio relativo a domanda di trasporto rilevante (6-9 in arrivo e 17-20 in partenza), dal lunedì al venerdì;  servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante (totalità dei treni al netto di quelli a domanda rilevante), tutti i giorni della settimana. CMQ CMQ Puntualità del servizio: valori mensili 2020 Estesa agli anni successi se il dato di consuntivo 2020 è minore di 2021 - 2032 nel caso in cui il dato di consuntivo sia ≥ al CMQ dell’anno precedente Linee FR1 – servizio relativo a domanda di trasporto rilevante 92,1 + 0,1 punto Linee FR1 – servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante 89,7 + 0,1 punto Linee FR2 – servizio relativo a domanda di trasporto rilevante 95,0 + 0,1 punto Linee FR2 – servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante 91,7 + 0,1 punto Linee FR3 – servizio relativo a domanda di trasporto rilevante 91,9 + 0,1 punto Linee FR3 – servizio relativo a domanda di trasporto non rilevante 93,2 + 0,1 punto La penale è determinata secondo la seguente formula: Penale mensile = coefficiente di gradualità * ((importo unitario della penale * (obiettivo CMQ – valore consuntivo)*Kx) Dove:  Coefficiente di mitigazione Kx (se obiettivo costante rispetto ad anno precedente): o pari a 1 se il rapporto tra [il valore medio dell’anno in considerazione meno il valore medio dell’anno precedente] e [il valore medio dell’anno precedente] sia ≤ 0; o pari al complemento a 1 se il rapporto di cui sopra è >0.  Coefficiente di gradualità pari a: o 0,5 per il primo anno di validità (2020); o 0,8 per il secondo anno (2021);
Puntualità. (5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1-0 pt.)
Puntualità. Secondo la Delibera ART 16/ 2018, la puntualità viene misurata nelle stazioni intermedie rilevanti e nella stazione di destino. Il ritardo si definisce come la differenza positiva, espressa in minuti, tra l'orario reale e quello programmato del treno in una determinata località di rilevamento. La puntualità del servizio è misurata attraverso l'indicatore % di scostamento orario OS(0’-5’) dei treni, per ogni linea della tabella 1 “Classificazione delle linee” e per mese.
Puntualità. Secondo la Delibera ART, la puntualità viene misurata nelle stazioni intermedie rilevanti di cui alla tabella 2 e nella stazione di destino. Il ritardo si definisce come la differenza positiva, espressa in minuti, tra l’orario reale e quello programmato del treno in una determinata località di rilevamento. La puntualità del servizio è misurata attraverso l’indicatore % di scostamento orario OS (0’-5’) dei treni, per ogni linea della tabella 1 e per mese. Per la codifica delle cause di ritardo e di soppressione dei treni si fa riferimento alla classificazione adottata dal gestore della rete infrastrutturale nazionale, RFI - Rete Ferroviaria Italiana, come da Procedura Operativa RFI COp 269 aggiornata il 30 giugno 2021. L’indicatore %OS si misura per: • servizio relativo a domanda di trasporto rilevante (6-9 in arrivo e 17-20 in partenza), dal lunedì al venerdì;
Puntualità. La penale è determinata secondo la seguente formula: Penale mensile= coefficiente di gradualità* [(importo unitario della penale* (obiettivo CMQ - valore consuntivo) * coefficiente di mitigazione Kx] Dove: Coefficiente di mitigazione (Kx): pari a 1; Importo unitario mensile della penale: 20.000,00 € (Euro ventimila/ 00) ogni 2 decimi di scostamento dall'obiettivo percentuale. Il superamento degli obiettivi di eccellenza di eccellenza (over-performance), di cui all’Allegato n. 3 comporterà l'applicazione di una mitigazione mensile, come di seguito riportato: Importo unitario della mitigazione della penale: 20.000,00 € (Euro ventimila/00) per ogni due decimi di scostamento. Per il calcolo della penale sono presi in considerazione gli eventi che compromettono la regolarità del servizio imputabili all’impresa ferroviaria e sono pertanto espressamente esclusi eventi successivi al primo, determinati per garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione in relazione ai limiti strutturali della linea. Per ogni singola non conformità accertata dalla Regione, rispetto a quanto previsto nelle CMQ, è applicata una penale pari a 50,00 € (Euro venticinque/00) per giorno. Per ogni singola non conformità, per singolo treno, rilevata dalla Regione, relativa alla comunicazione statica e dinamica, accertata dalla Regione è applicata una penale pari a 50,00 € (Euro cinquanta/00), e comunque non superiore a 250,00 € (Euro duecentocinquanta / 00) per giorno.