QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO Clausole campione

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO. CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato i seguenti strumenti pianificatori/programmatori:
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO. CONSIDERATO che il Proponente ha fornito, nei termini di seguito sintetizzati, una descrizione dei rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO. CONSIDERATO che il Proponente, come già verificato nel PII n. 63/23 del 21/09/2023, ha esaminato e verificato la compatibilità del progetto in esame con i seguenti strumenti pianificatori/programmatori:
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO. CONSIDERATO che si richiama integralmente l’analisi del Quadro di riferimento programmatico riportata nel P.I.I. n. 21/2023 del 31.03.2023.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO. Il Rapporto Ambientale raccoglie una ricognizione e una sintesi mirate degli strumenti di natura programmatica che in vario modo interessano i contenuti dell’Atto Integrativo. Per un quadro di riferimento programmatico più ampio, si rimanda a quanto contenuto nelle VAS dei PGT di Milano e di Rho, in quanto si tratta di valutazioni effettuate su strumenti di recente redazione che costituiscono un utile riferimento presentando affinità con il presente documento, sia per la loro natura, sia per quanto riguarda il contesto territoriale oggetto di analisi e valutazione. Si considerano pertanto in prevalenza esaustive ed efficaci le ricognizioni e le sintesi lì effettuate sia alla scala sovracomunale, sia nell’ambito degli strumenti di settore. Gli strumenti programmatici considerati in questa sede più rilevanti ai fini della valutazione degli elementi oggetto dell’Atto Integrativo e qui oggetto di ricognizione sono i seguenti: • Piano Territoriale Regionale • Piano Territoriale Paesaggistico Regionale • Piano di Sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale • Piano Regionale degli interventi per la Qualità dell’Aria • Piano Strategico per la Competitività e lo Sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo • Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale • Piano di Indirizzo Forestale 2004-2014 • Programma triennale dei servizi del Trasporto Pubblico Locale 2006-2008 • Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana • Piano Strategico della Mobilità Ciclistica “MI-Bici” • Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico • Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano • Piano d’Area del Rhodense La sintesi riportata esplicita i contenuti principali degli strumenti ed è articolata nelle seguenti voci: a. Strumento e stato di attuazione; b. Obiettivi e contenuti rilevanti ai fini dell’Atto integrativo.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO. CONSIDERATO che si richiamano integralmente l’analisi del Quadro di riferimento programmatico riportata nel P.I.I. n. 94/20221, nonché le integrazioni del Proponente in riscontro al suddetto Parere Intermedio.
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.