Common use of QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Clause in Contracts

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. L'attività industriale svolta dal Gruppo Actelios è regolata da numerosi provvedimen- ti normativi comunitari e nazionali di settore, tra i quali si ricordano come più rile- vanti: - Direttiva comunitaria 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 che detta regole per l’incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, fissando i limiti di emissione in atmosfera degli impianti tecnologici e abrogando, a partire dal 28 dicembre 2005, le disposizioni attualmente vigenti, frammentate in una serie di provvedimenti normativi tra i quali le Direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE sull’incenerimento dei rifiuti urbani e la Direttiva 94/67/CE relativa all’incenerimento dei rifiuti pericolosi (provvedimenti questi ultimi recepiti in Italia dal D.M. 19 novembre 1997, n. 503 e dal D.M. 25 febbraio 2000 n. 124); - Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. "Decreto Ronchi") “Attuazione del- le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, che traccia a livello nazionale il quadro nor- mativo di riferimento in materia di gestione dei rifiuti e che in particolare prevede scadenze temporali (già oggetto di proroghe) entro le quali devono essere attuati pre- cisi obiettivi a tutela dell'ambiente, introducendo tra l'altro la previsione che dal 1° gennaio 1999 gli impianti di incenerimento possono essere autorizzati solo nel caso in cui garantiscano il recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile; per tali tipologie di impianti vengono altresì indicate le procedure autorizzative necessarie alla realizzazione ed alla gestio- ne; - D.M. 11 novembre 1999 (c.d. "Decreto Bersani"), in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 emanato ai fini dell'attuazione delle norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, che impone alla nuova produzione di e- nergia da fonti fossili tradizionali la dotazione di una percentuale, crescente nel tem- po, di energia rinnovabile, di fatto imponendo la realizzazione dei relativi impianti; - Protocollo di Kyoto e successive ratifiche che obbligano i Paesi a più elevato svi- luppo, a ridurre le emissioni di “gas serra” secondo un programma stabilito di otti- mizzazione energetica e massiccio ricorso alle fonti di energia rinnovabile ; - Legge 9/10 del 1991 e CIP 6 del 1992, che consentono la realizzazione di nuovi impianti di produzione nel settore elettrico ad imprese private, nel rispetto di criteri di merito tecnologico ed ambientale, incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui appartengono gli impianti WTE, ed assimilate quali gli impianti cogenerativi e termici ad alta efficienza; in particolare il CIP 6 92 fissa il prezzo di cessione alla rete dell’energia elettrica secondo uno schema tariffario, indicizzato e comunicato periodicamente attraverso l’Autorità per l’Energia, il cui valore è basato sul costo evitato delle centrali ENEL (che include il costo di investimento, di manu- tenzione e del combustibile), a cui si aggiunge un incentivo prefissato in relazione al- la tecnologia utilizzata e quindi al merito economico/ambientale; la tariffa che ne consegue è certa e remunerativa e consente il ripagamento di impianti di energia da fonti rinnovabili, altrimenti non economicamente sostenibili sul mercato libero dell’energia. Il CIP 6 stabilisce inoltre i criteri di collegamento alla rete nazionale per tutte le nuove iniziative, obbligando l’Ente gestore della rete ad effettuare l’allacciamento ed impegnandolo al ritiro totale dell’energia prodotta per un numero fissato di anni e comunque non inferiore alla durata del prezzo incentivato (otto an- ni); in questo modo il produttore è tutelato per quanto riguarda la totale vendita dell’energia al prezzo definito. - Legge 203/88 e successive integrazioni per il controllo delle emissioni in atmosfera e la regolamentazione delle registrazioni degli inquinanti cui sono soggetti gli im- pianti di produzione di energia elettrica. - Legge 549/93 per la protezione dell'ozonosfera e Legge 36/94 per la gestione delle acque.

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Samples: Prospetto Di Quotazione

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. L'attività industriale svolta dal Gruppo Actelios è regolata da numerosi provvedimen- ti normativi comunitari e nazionali L' attività di settoreorganizzazione ed erogazione dei servizi oggetto dell’appalto dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute negli atti di gara, tra i quali si ricordano come più rile- vantiin particolare, nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto che ne costituisce parte integrante, nonché della normativa vigente di seguito indicata: - Direttiva comunitaria 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 che detta regole per l’incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, fissando i limiti di emissione in atmosfera degli impianti tecnologici e abrogando, a partire dal 28 dicembre 2005, le disposizioni attualmente vigenti, frammentate in una serie di provvedimenti normativi tra i quali le Direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE sull’incenerimento dei rifiuti urbani e la Direttiva 94/67/CE relativa all’incenerimento dei rifiuti pericolosi (provvedimenti questi ultimi recepiti in Italia dal D.M. 19 novembre 1997✓ Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 503 e dal D.M. 25 febbraio 2000 n. 124773: "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS); - ✓ Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito con Legge 19 marzo 1936, n. 508: "Disciplina del servizio delle Guardie Particolari Giurate"; ✓ Regio Decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito con Legge 3 aprile 1937, n. 526: "Disciplina degli Istituti di Vigilanza privata"; ✓ Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635: "Regolamento di esecuzione del TULPS"; ✓ Decreto Legislativo 5 febbraio 199718 aprile 2016, n. 22 (c.d. "Decreto Ronchi") 50 e ss.mm.ii.: “Attuazione del- le delle direttive 91/1562014/23/CEE sui rifiutiUE, 91/6892014/24/CEE sui rifiuti pericolosi UE e 94/622014/25/CE UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli imballaggi appalti pubblici e sui rifiuti di imballaggio”sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, che traccia a livello nazionale dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il quadro nor- mativo di riferimento riordino della disciplina vigente in materia di gestione contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; ✓ Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; ✓ Decreto Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010, n. 269 come modificato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2015, n.56 : “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei rifiuti requisiti minimi di qualità degli istituti e che in particolare prevede scadenze temporali (già oggetto dei servizi di proroghe) entro le quali devono essere attuati pre- cisi obiettivi a tutela dell'ambientecui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introducendo tra l'altro nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la previsione che dal 1° gennaio 1999 gli impianti direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incenerimento possono essere autorizzati solo nel caso in cui garantiscano il recupero energetico con una quota minima di trasformazione incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti”; ✓ Circolare del potere calorifico dei rifiuti in energia utile; Ministero dell'Interno 24 marzo 2011: “Vademecum operativo – Disposizioni operative per tali tipologie di impianti vengono altresì indicate le procedure autorizzative necessarie alla realizzazione ed alla gestio- ne; - D.M. 11 novembre 1999 (c.d. "l’attuazione del Decreto Bersani")Ministeriale 1.12.2010, in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 emanato ai fini dell'attuazione delle norme 269, in materia di produzione capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di energia da fonti rinnovabilivigilanza e investigazione privata”; ✓ Circolare del Ministero dell’Interno 1 dicembre 2010: “Attività di telesorveglianza e portierato”; ✓ Decreto Ministero dell’Interno 4 giugno 2014, che impone alla nuova produzione n. 115: “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di e- nergia da fonti fossili tradizionali la dotazione certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di una percentualevigilanza privati, crescente nel tem- poautorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di energia rinnovabilericonoscimento degli organismi di certificazione indipendente”; ✓ Decreto Ministero della Giustizia 18 novembre 2014, n. 201: “Regolamento recante norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di fatto imponendo la realizzazione sicurezza e salute dei relativi impiantilavoratori nei luoghi di lavoro”; - Protocollo di Kyoto e successive ratifiche che obbligano i Paesi a più elevato svi- luppo, a ridurre le emissioni di ✓ Disciplinare del Ministero dell’Interno del 24 febbraio 2015: gas serra” secondo un programma stabilito di otti- mizzazione energetica e massiccio ricorso alle fonti di energia rinnovabile ; - Legge 9/10 del 1991 e CIP 6 del 1992, che consentono la realizzazione di nuovi impianti di produzione nel settore elettrico ad imprese private, nel rispetto di criteri di merito tecnologico ed ambientale, incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui appartengono gli impianti WTE, ed assimilate quali gli impianti cogenerativi e termici ad alta efficienza; in particolare il CIP 6 92 fissa il prezzo di cessione alla rete dell’energia elettrica secondo uno schema tariffario, indicizzato e comunicato periodicamente attraverso l’Autorità per l’Energia, il cui valore è basato sul costo evitato delle centrali ENEL (che include il costo di investimento, di manu- tenzione e del combustibile), a cui si aggiunge un incentivo prefissato in relazione al- la tecnologia utilizzata e quindi al merito economico/ambientale; la tariffa che ne consegue è certa e remunerativa e consente il ripagamento di impianti di energia da fonti rinnovabili, altrimenti non economicamente sostenibili sul mercato libero dell’energia. Il CIP 6 stabilisce inoltre i criteri di collegamento alla rete nazionale per tutte le nuove iniziative, obbligando l’Ente gestore della rete ad effettuare l’allacciamento ed impegnandolo al ritiro totale dell’energia prodotta per un numero fissato di anni e comunque non inferiore alla durata del prezzo incentivato (otto an- ni); in questo modo il produttore è tutelato per quanto riguarda la totale vendita dell’energia al prezzo definito. - Legge 203/88 e successive integrazioni per il controllo delle emissioni in atmosfera e la regolamentazione delle registrazioni degli inquinanti cui sono soggetti gli im- pianti di produzione di energia elettrica. - Legge 549/93 Disciplinare per la protezione dell'ozonosfera valutazione della Conformità degli Istituti e Legge 36/94 dei servizi di vigilanza privata da parte degli organismi di certificazione indipendente”; ✓ Linee guida per la gestione l’affidamento del servizio di vigilanza, ANAC determinazione n. 10 del 23.05.2018; ✓ Altre specifiche disposizioni impartite dai tutori dell'ordine pubblico nel distretto di esecuzione o svolgimento dei servizi richiesti. Per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle acquefonti sopra richiamate, l’esecuzione dell’appalto è regolata dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

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Samples: www.procura.tivoli.giustizia.it

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. L'attività industriale svolta dal Gruppo Actelios L’attività dell’Ente si inserisce in un processo partecipativo definito e strutturato dalle disposizioni regionali di riferimento, finalizzato a realizzare gli obiettivi individuati nel Programma regionale delle politiche abitative di cui all’articolo 4 della L.R. 1/2016. Il funzionamento dell’Ente è regolata disciplinato da numerosi provvedimen- ti normativi comunitari un quadro normativo regionale ampio e cogente, costituito principalmente da: • L.R. FVG 19 febbraio 2016, n. 1 “Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater” e xx.xx. • L.R. 6 agosto 2019, n. 14 “Ordinamento delle Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche alla • D.P.Reg del 26 ottobre 2016, n. 0208 “Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a • D.P.Reg. 22 settembre 2017 n. 210/Pres (pubblicato sul BUR Regione FVG dd. 04/10/2017, n.40) “Regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative di auto-recupero di cui all'art. 24, di coabitare sociale di cui all'art. 25 e delle forme innovative di cui all'art. 26 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)". nonché da norme nazionali di settoreinteresse generale quali: • Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/16 e xx.xx.; • Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08; • Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/06; • Legge 190/12 e xx.xx; • Delibere e Linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione. Ne deriva che i protocolli di prevenzione e le regole dettate dal Modello si innestano in un insieme di presidi di legge, tra i quali si ricordano regole cogenti e controlli esterni che vige a prescindere dalle previsioni del decreto 231, ma che al contempo garantisce un valido presidio ex ante alla commissione dei reati. PARTE SPECIALE – PARTE IV SEZIONE A – REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La presente sezione è suddivisa come più rile- vanti: - Direttiva comunitaria 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 che detta regole per l’incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, fissando i limiti di emissione in atmosfera degli impianti tecnologici e abrogando, a partire dal 28 dicembre 2005, le disposizioni attualmente vigenti, frammentate in una serie di provvedimenti normativi tra i quali le Direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE sull’incenerimento dei rifiuti urbani e la Direttiva 94/67/CE relativa all’incenerimento dei rifiuti pericolosi (provvedimenti questi ultimi recepiti in Italia dal D.M. 19 novembre 1997, n. 503 e dal D.M. 25 febbraio 2000 n. 124); - Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. "Decreto Ronchi") “Attuazione del- le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, che traccia a livello nazionale il quadro nor- mativo di riferimento in materia di gestione dei rifiuti e che in particolare prevede scadenze temporali (già oggetto di proroghe) entro le quali devono essere attuati pre- cisi obiettivi a tutela dell'ambiente, introducendo tra l'altro la previsione che dal 1° gennaio 1999 gli impianti di incenerimento possono essere autorizzati solo nel caso in cui garantiscano il recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile; per tali tipologie di impianti vengono altresì indicate le procedure autorizzative necessarie alla realizzazione ed alla gestio- ne; - D.M. 11 novembre 1999 (c.d. "Decreto Bersani"), in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 emanato ai fini dell'attuazione delle norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, che impone alla nuova produzione di e- nergia da fonti fossili tradizionali la dotazione di una percentuale, crescente nel tem- po, di energia rinnovabile, di fatto imponendo la realizzazione dei relativi impianti; - Protocollo di Kyoto e successive ratifiche che obbligano i Paesi a più elevato svi- luppo, a ridurre le emissioni di “gas serra” secondo un programma stabilito di otti- mizzazione energetica e massiccio ricorso alle fonti di energia rinnovabile ; - Legge 9/10 del 1991 e CIP 6 del 1992, che consentono la realizzazione di nuovi impianti di produzione nel settore elettrico ad imprese private, nel rispetto di criteri di merito tecnologico ed ambientale, incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui appartengono gli impianti WTE, ed assimilate quali gli impianti cogenerativi e termici ad alta efficienza; in particolare il CIP 6 92 fissa il prezzo di cessione alla rete dell’energia elettrica secondo uno schema tariffario, indicizzato e comunicato periodicamente attraverso l’Autorità per l’Energia, il cui valore è basato sul costo evitato delle centrali ENEL (che include il costo di investimento, di manu- tenzione e del combustibile), a cui si aggiunge un incentivo prefissato in relazione al- la tecnologia utilizzata e quindi al merito economico/ambientale; la tariffa che ne consegue è certa e remunerativa e consente il ripagamento di impianti di energia da fonti rinnovabili, altrimenti non economicamente sostenibili sul mercato libero dell’energia. Il CIP 6 stabilisce inoltre i criteri di collegamento alla rete nazionale per tutte le nuove iniziative, obbligando l’Ente gestore della rete ad effettuare l’allacciamento ed impegnandolo al ritiro totale dell’energia prodotta per un numero fissato di anni e comunque non inferiore alla durata del prezzo incentivato (otto an- ni); in questo modo il produttore è tutelato per quanto riguarda la totale vendita dell’energia al prezzo definito. - Legge 203/88 e successive integrazioni per il controllo delle emissioni in atmosfera e la regolamentazione delle registrazioni degli inquinanti cui sono soggetti gli im- pianti di produzione di energia elettrica. - Legge 549/93 per la protezione dell'ozonosfera e Legge 36/94 per la gestione delle acque.segue:

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Samples: www.gorizia.aterfvg.it

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. L'attività industriale svolta dal Gruppo Actelios è regolata In materia normativa il Código dos Contratos Públicos trae le sue origini da numerosi provvedimen- ti normativi comunitari vari codici e nazionali di settoredecreti legge. In primis, tra i quali si ricordano come più rile- vanti: - Direttiva comunitaria 2000/76il CCP attua le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emesse del 4 dicembre 2000 Parlamento e dal Consiglio europeo, che detta regole per l’incenerimento ed il coincenerimento prevedono la progressiva informatizzazione dei rifiuti pericolosi contratti pubblici. In secondo luogo CCP, raccoglie e non pericolosisostituisce le diverse normative nazionali disciplinanti la materia degli appalti precedente in vigore: Decreto-Lei n.º 59/99, fissando i limiti di emissione in atmosfera degli impianti tecnologici e abrogandodel 2 Marzo; Decreto-Lei n.º 197/99, del 8 Giugno, Decreto-Lei n.º 223/2001, del 9 Agosto. Il CCP viene approvato dal Decreto-Lei n.º 18/2008 del 29 Gennaio, a partire dal 28 dicembre 2005, le disposizioni attualmente vigenti, frammentate in una serie di cui fanno seguito alcuni provvedimenti normativi tra di carattere esecutivo, qui di seguito indicate: Portaria nº 701-G/2008, 29 de Julho de 2008, definisce i quali requisiti e le Direttive 89/369condizioni a cui devono rispondere le entità aggiudicanti quando utilizzano le piattaforme elettroniche nella fase di formazione dei contratti pubblici. Decreto-Lei nº 34/2008/CEE e 89/429/CEE sull’incenerimento dei rifiuti urbani e la Direttiva 94/67/CE relativa all’incenerimento dei rifiuti pericolosi (provvedimenti questi ultimi recepiti in Italia dal D.M. 19 novembre 1997A, n. 503 e dal D.M. 25 febbraio 2000 n. 124); - Decreto Legislativo 5 febbraio 199700 xx Xxxxx xx 2008, n. 22 (c.d. "Decreto Ronchi") “Attuazione del- le direttive 91/156/CEE sui rifiutistabilisce delle regole speciali da utilizzarsi nella Regione Autonoma delle Azzorre, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, che traccia a livello nazionale il quadro nor- mativo di riferimento in materia di gestione dei rifiuti contratti pubblici. Decreto-Lei nº 143-A/2008, 00 xx Xxxxx xx 0000, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx di comunicazione, scambio e archivio di dati e informazioni, previsti nel CCP. Decreto-Lei nº 278/2009, 2 de Outubro de 2009, retifica il Decreto-Lei n.º 18/2008 del 29 Gennaio. Tutti i decreti e i bandi per gli appalti pubblici sono consultabili sul sito della Gazzetta Ufficiale portoghese (Diário da República, xxx.xxx.xx). Al fine di consentire una piena e trasparente smaterializzazione delle procedure relative agli appalti pubblici, il CCP ha previsto la creazione di un portale internet unico che gestisca in particolare prevede scadenze temporali maniera organica le informazioni sulla contrattazione pubblica elettronica. L'operatività' di questo portale telematico, denominato BASE (già oggetto di proroghe) entro le quali devono essere attuati pre- cisi obiettivi a tutela dell'ambiente, introducendo tra l'altro la previsione che dal 1° gennaio 1999 gli impianti di incenerimento possono essere autorizzati solo nel caso in cui garantiscano il recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile; per tali tipologie di impianti vengono altresì indicate le procedure autorizzative necessarie alla realizzazione ed alla gestio- ne; - D.M. 11 novembre 1999 (c.d. "Decreto Bersani"xxx.xxxx.xxx.xx), in attuazione dell'arte' assicurata dall'Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI) e dalla Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP). 11 che provvedono a raccogliere e gestire tutte le informazioni relative ai contratti pubblici sottoposti all'ambito normativo del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 emanato ai fini dell'attuazione delle norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, che impone alla nuova produzione di e- nergia da fonti fossili tradizionali la dotazione di una percentuale, crescente nel tem- po, di energia rinnovabile, di fatto imponendo la realizzazione dei relativi impianti; - Protocollo di Kyoto e successive ratifiche che obbligano i Paesi a più elevato svi- luppo, a ridurre le emissioni di “gas serra” secondo un programma stabilito di otti- mizzazione energetica e massiccio ricorso alle fonti di energia rinnovabile ; - Legge 9/10 del 1991 e CIP 6 del 1992, che consentono la realizzazione di nuovi impianti di produzione nel settore elettrico ad imprese private, nel rispetto di criteri di merito tecnologico ed ambientale, incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui appartengono gli impianti WTE, ed assimilate quali gli impianti cogenerativi e termici ad alta efficienza; in particolare il CIP 6 92 fissa il prezzo di cessione alla rete dell’energia elettrica secondo uno schema tariffario, indicizzato e comunicato periodicamente attraverso l’Autorità per l’Energia, il cui valore è basato sul costo evitato delle centrali ENEL (che include il costo di investimento, di manu- tenzione e del combustibile), a cui si aggiunge un incentivo prefissato in relazione al- la tecnologia utilizzata e quindi al merito economico/ambientale; la tariffa che ne consegue è certa e remunerativa e consente il ripagamento di impianti di energia da fonti rinnovabili, altrimenti non economicamente sostenibili sul mercato libero dell’energiaCCP. Il CIP 6 stabilisce inoltre Portale BASE si alimenta attraverso i criteri di collegamento alla rete nazionale per tutte seguenti canali informativi: 1) le nuove iniziativeinformazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Portoghese (Diário da República Electrónico, obbligando l’Ente gestore della rete ad effettuare l’allacciamento ed impegnandolo al ritiro totale dell’energia prodotta per un numero fissato di anni e comunque non inferiore alla durata del prezzo incentivato (otto an- ni); in questo modo il produttore è tutelato per quanto riguarda la totale vendita dell’energia al prezzo definito. - Legge 203/88 e successive integrazioni per il controllo delle emissioni in atmosfera e la regolamentazione delle registrazioni degli inquinanti cui sono soggetti gli im- pianti di produzione di energia elettrica. - Legge 549/93 per la protezione dell'ozonosfera e Legge 36/94 xxx.xxx.xx ) 2) le informazioni comunicate dalle singole entità aggiudicanti 3) le informazioni comunicate dalle piattaforme elettroniche certificate per la gestione elettronica degli appalti pubblici. All'interno del portale BASE è inoltre attiva la funzione di monitoraggio della contrattazione relativa alle opere pubbliche portoghesi condotte l'Observatório das Obras Públicas. Infine, il portale raccoglie tutte le informazioni concernenti le piattaforme telematiche certificate che consentono l'espletamento delle acquegare di appalto pubblico in formato elettronico. L'attivazione di BASE ha dunque consentito di centralizzare in un unico strumento informativo le piu' rilevanti informazioni relative alle procedure concernenti la formazione e la stipulazione di contratti pubblici, vale a dire: la legislazione di riferimento; i bandi e gli avvisi concernenti contratti pubblici ed i relativi atti amministrativi adottati dalle amministrazioni aggiudicanti; un database completo di tutti i contratti pubblici sottoposti a trattativa privata; un elenco delle piattaforme elettroniche certificate che sono abilitate alla gestione delle singole gare di appalto. Le principali piattaforme elettroniche certificate attualmente (2011) operanti in Portogallo nell'ambito di quanto previsto dal CCP sono: - xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ - xxxx://xxx.xxxxxx.xx/ In merito alle singole gare di appalto, il portale BASE si limita tuttavia ad offrire all'utenza privata informazioni di carattere generale ed a divulgare gli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale (bandi di gara, esito della procedura), viceversa tutti gli aspetti relative alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici vengono realizzate attraverso specifiche piattaforme telematiche. Tali strumenti consistono in siti internet certificati che sono gestiti da società private e fungono da interfaccia tra i soggetti appaltanti e le imprese nazionali o estere interessate a partecipare a gare per l'affidamento di opere, servizi e forniture. Mediante le piattaforme telematiche i soggetti appaltanti possono gestire tutte le informazioni ed operazioni relative a ciascun bando di gara, servendosi di uno strumento che consente un dialogo trasparente ed efficace con il mondo delle imprese. Nel pubblicare un bando di gara, i soggetti pubblici appaltanti potranno utilizzare una tra le diverse piattaforme telematiche certificate. Un elenco esaustivo e' presente all'interno del citato portale BASE. Si tratta di portali internet che hanno preventivamente ricevuto un'apposita certificazione da parte dell'ente pubblico competente, il Xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx (XXXXX). La certificazione è concessa solo se la piattaforma risponda ai requisiti prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici. Per accedere ai bandi pubblicati all'interno di queste piattaforme è necessario procedere ad un previo accreditamento, registrando i dati della propria impresa direttamente on-line. La conferma della registrazione potrà avvenire depositando la propria firma elettronica certificata (denominata in portoghese assinatura digital o certificado digital qualificado) oppure inviando la documentazione richiesta via fax all'ente gestore della piattaforma telematica. In linea di massima, i documenti concernenti le singole procedure di affidamento e gli specifici capitolati di spesa, sono consultabili gratuitamente solo dopo che l'ente gestore della piattaforma abbia confermato l'avvenuta registrazione. A seconda della piattaforma elettronica, il processo di registrazione può essere completato in un arco temporale compreso tra le 24 ore ed i 15 giorni. Come riferito, la consultazione della documentazione relativa ai singoli bandi e' in genere gratuita ed illimitata; tuttavia, in occasione della presentazione di offerte relativamente ad una specifica gara di appalto, l'impresa dovrà allegare un certo numero di Selos de validação cronologica, ovvero dei Timestamp elettronici che attestino la data e l'ora dell'invio della proposta, acquistabili abitualmente all'interno della piattaforma telematica stessa. Alle imprese che partecipano a bandi per l'esecuzione di opere e lavori pubblici viene in genere richiesta l'abilitazione ad eseguire tali opere mediante successiva presentazione di specifici attestati, licenze e certificazioni Le imprese italiane, dopo la notifica dell'aggiudicazione della gara e l'affidamento delle opere appaltate (o nei diversi termini indicati dal bando di gara), dovranno presentare all'ente aggiudicatore specifiche certificazioni di diritto portoghese (alvarà o titulo de registo) o, in alternativa, un'apposita dichiarazione di abilitazione . Tale documentazione viene rilasciata dall'Instituto da Contrução e do Imobiliário (INCI IP), attesta l'abilitazione della società straniera ad eseguire le opere o i lavori richiesti dal soggetto appaltante e deve essere richiesta anche nei casi in cui l'impresa sia parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese ovvero operi in regime di subappalto. Per informazioni dettagliate si suggerisce di consultare il website dell'INCI (xxxx://xxx.xxxx.xx/) ed in particolare la pagina xxxx://xxx.xxxx.xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx/XxXxxxxxxx/Xxxxxxx/XxxXxxxxxxxxx.xxxx concernente la documentazione richiesta alle imprese straniere. Segue una scheda riassuntiva relativa alle principali piattaforme telematiche certificate attraverso cui è possibile accedere ai singoli bandi di gara ed alle relative procedure di affidamento. Per ciascuna piattaforma vengono indicati i riferimenti e le principali funzionalità messe a disposizione dell'utenza.

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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO. L'attività industriale svolta Fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, nella prima versione e successive modifiche, approvate con Decisioni C(2018) 434 del 25 gennaio 2018 e Decisione C(2018) 5895 del 5 settembre 2018, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale nei 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane ed è stata individuata l’Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione. In attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane, e fra questi, quindi, il Comune di Bari, è stato attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU), con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON METRO, ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Con Deliberazione n. 155 del 17/03/2016, la Giunta comunale ha individuato nello Staff Autorità Urbana, l'Organismo Intermedio (OI) per l'esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione (AdG) del PON METRO e nel dirigente del suddetto Staff Avv. Xxxxxx Xxxxxxx - il responsabile dell'Organismo e, con Decreto Sindacale n. 162407 del 08/07/2016, è stato formalmente conferito alla stessa, l'incarico della Direzione dello Staff Autorità Urbana nell'ambito dell'attuazione del PON METRO 2014-2020 quale Organismo Intermedio. In data 04/11/2016 è stato sottoscritto tra il comune di Bari e l’Agenzia per la Coesione Territoriale l’atto di delega per l’Organismo Intermedio (rif. Deliberazione di G. M. n. 638 del 02/10/2016), ai sensi dell’art.7 del Reg. CE 1301/2013. Con Deliberazione di G. M. n. 512 del 26/07/2017 è stato approvato il Piano Operativo del PON METRO della Città di Bari, poi aggiornato con le Determinazioni Dirigenziali n. 2018/176/00011 del 02/05/2018 e n. 2018/176/00035 del 30/07/2018. Sulla base della disponibilità di risorse finanziarie, derivanti dal Gruppo Actelios è regolata da numerosi provvedimen- ti normativi comunitari POC METRO 2014-2020 (Programma Nazionale Complementare “Città Metropolitane”), elaborato in conformità alla Delibera CIPE n. 10 del 25/01/2015 e nazionali in relazione ai P.A.C. (Programmi di settoreazione e coesione), concernenti le aree urbane delle sei Città Metropolitane, tra cui Bari, ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate e finanziato con le risorse del Fondo di rotazione di cui alla Legge n. 183/1987 il Comune di Bari, con Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 12/04/2018 ha adottato il Piano Operativo, per l’utilizzo delle citate risorse, aggiornato nel Piano Operativo versione 2.0, con Delibera di Giunta Comunale n. 346 del 19/04/2019. Il POC METRO si suddivide in 3 Ambiti, di cui l’Ambito 1 e l’Ambito 3, ad attuazione diretta da parte degli Organismi intermedi, mentre l’Ambito 2 attraverso l’Autorità di Gestione del POC. Tra i quali si ricordano come più rile- vanti: - Direttiva comunitaria 2000/76/CE progetti dell’Ambito 1-“Azioni complementari alla strategia del 4 dicembre 2000 che detta regole per l’incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, fissando i limiti di emissione in atmosfera degli impianti tecnologici e abrogando, a partire dal 28 dicembre 2005, le disposizioni attualmente vigenti, frammentate in una serie di provvedimenti normativi tra i quali le Direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE sull’incenerimento dei rifiuti urbani e la Direttiva 94/67/CE relativa all’incenerimento dei rifiuti pericolosi (provvedimenti questi ultimi recepiti in Italia dal D.M. 19 novembre 1997, n. 503 e dal D.M. 25 febbraio 2000 n. 124); - Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. "Decreto Ronchi") “Attuazione del- le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggioPON Metro”, che traccia volti alla rivitalizzazione fisica, sociale ed economica delle aree urbane, con priorità a livello nazionale quelle degradate, è stata individuata la strategia “D_BARI start up”, all’interno della quale è stata promossa l’operazione “D_BARI start up Imprese”, con l’obiettivo di consolidare il quadro nor- mativo di riferimento in materia di gestione dei rifiuti e che in particolare prevede scadenze temporali (già oggetto di proroghe) entro le quali devono essere attuati pre- cisi obiettivi a tutela dell'ambiente, introducendo tra l'altro la previsione che dal 1° gennaio 1999 gli impianti di incenerimento possono essere autorizzati solo nel caso in cui garantiscano il recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile; per tali tipologie di impianti vengono altresì indicate le procedure autorizzative necessarie tessuto microimprenditoriale alla realizzazione ed alla gestio- ne; - D.M. 11 novembre 1999 (c.d. "Decreto Bersani"), in attuazione dell'art. 11 del D.Lgs. 16 marzo 1999 n. 79 emanato ai fini dell'attuazione delle norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, che impone alla nuova produzione di e- nergia da fonti fossili tradizionali la dotazione di una percentuale, crescente nel tem- po, di energia rinnovabile, di fatto imponendo la realizzazione dei relativi impianti; - Protocollo di Kyoto e successive ratifiche che obbligano i Paesi a più elevato svi- luppo, a ridurre le emissioni di “gas serra” secondo un programma stabilito di otti- mizzazione energetica e massiccio ricorso alle fonti di energia rinnovabile ; - Legge 9/10 del 1991 e CIP 6 del 1992, che consentono la realizzazione di nuovi impianti di produzione nel settore elettrico ad imprese private, nel rispetto di criteri di merito tecnologico ed ambientale, incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili, a cui appartengono gli impianti WTE, ed assimilate quali gli impianti cogenerativi e termici ad alta efficienza; in particolare il CIP 6 92 fissa il prezzo di cessione alla rete dell’energia elettrica secondo uno schema tariffario, indicizzato e comunicato periodicamente attraverso l’Autorità per l’Energia, il cui valore è basato sul costo evitato delle centrali ENEL (che include il costo di investimento, di manu- tenzione e del combustibile), a cui si aggiunge un incentivo prefissato in relazione al- la tecnologia utilizzata e quindi al merito economico/ambientale; la tariffa che ne consegue è certa e remunerativa e consente il ripagamento di impianti di energia da fonti rinnovabili, altrimenti non economicamente sostenibili sul mercato libero dell’energia. Il CIP 6 stabilisce inoltre i criteri di collegamento alla rete nazionale per tutte le nuove iniziative, obbligando l’Ente gestore della rete ad effettuare l’allacciamento ed impegnandolo al ritiro totale dell’energia prodotta per un numero fissato di anni e comunque non inferiore alla durata del prezzo incentivato (otto an- ni); in questo modo il produttore è tutelato per quanto riguarda la totale vendita dell’energia al prezzo definito. - Legge 203/88 e successive integrazioni per il controllo delle emissioni in atmosfera e la regolamentazione delle registrazioni degli inquinanti cui sono soggetti gli im- pianti di produzione di energia elettrica. - Legge 549/93 per la protezione dell'ozonosfera e Legge 36/94 per la gestione delle acquescala urbana.

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