Common use of Quadro normativo Clause in Contracts

Quadro normativo. L’Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita ai sensi dell’art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, coerentemente all’art. 119 della Costituzione e allo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014 ed ha l’obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica, nonché di rafforzare, al fine dell’attuazione degli interventi, l’azione di programmazione e sorveglianza di queste politiche. Lo statuto, in coerenza con la legge istitutiva, attribuisce all’Agenzia le seguenti funzioni: a) operare il monitoraggio dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione; b) svolgere azioni di accompagnamento alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale; c) vigilare sull’attuazione dei programmi e progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione; d) promuovere il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi; e) assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale. Le norme e i regolamenti interni di riferimento sono di seguito indicati e reperibili sul sito dell’Agenzia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), - DL 31 agosto 2013, n. 101, Art. 10, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 con modificazioni, di istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013). - DPCM 9 luglio 2014, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione Territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014). - DPCM 4 novembre 2014, di nomina del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014). - DPCM 15 dicembre 2014, trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI serie generale n. 15 del 20 gennaio 2015). - DPCM 1 aprile 2015, nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 2 aprile 2015, composizione del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di organizzazione dell’Agenzia. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2015). - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (pubblicato in GURI Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 7 del 2 aprile 2015, di organizzazione del Nucleo di Verifica e controllo (NUVEC). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015, Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia. - Determinazione Direttore generale n.30/2016 - Organizzazione NUVEC.

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Samples: Professional Services

Quadro normativo. L’Agenzia L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 dispone l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il medesimo comma specifica, poi, che l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali. L'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 limita l'operatività della disciplina di cui al comma I escludendo espressamente quelle collaborazioni per la coesione territoriale è stata istituita le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Gli artt. da 47-bis a47-septies del D.Lgs. 81/2015 recano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali. A norma del comma I dell'a11. 47-quater del D.Lgs. 81/2015: "I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente". I criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al summenzionato comma 1 dell'art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 possono derogare a quelli legali, come previsto dal successivo comma 2 : "In difetto della stipula dei contratti di cui al comma I, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai sensi dell’artmedesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale". 10 Le particolari esigenze produttive ed organizzative del D.L. 31 agosto 2013settore del Food Delivery e i rapporti di lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c. o ex art. 409, n. 1013 c.p.c., coerentemente all’art. 119 della Costituzione e allo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014 in essere tra le Piattaforme aderenti all' Associazione ed ha l’obiettivo di sostenerei Rider, promuovere ed accompagnarerappresentati dalle 00.XX., secondo criteri di efficacia ed efficienzarichiedono una regolamentazione collettiva, programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica, nonché di rafforzareanche sulla base delle norme citate, al fine dell’attuazione degli interventi, l’azione di programmazione assicurare livelli di tutela economica e sorveglianza normativa ai Rider e certezza di queste politiche. Lo statuto, in coerenza con la legge istitutiva, attribuisce all’Agenzia le seguenti funzioni: a) operare il monitoraggio dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione; b) svolgere azioni di accompagnamento alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale; c) vigilare sull’attuazione dei programmi e progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento norme ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione; d) promuovere il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi; e) assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale. Le norme e i regolamenti interni di riferimento sono di seguito indicati e reperibili sul sito dell’Agenzia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), - DL 31 agosto 2013, n. 101, Art. 10, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 con modificazioni, di istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013). - DPCM 9 luglio 2014, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione Territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014). - DPCM 4 novembre 2014, di nomina del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014). - DPCM 15 dicembre 2014, trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI serie generale n. 15 del 20 gennaio 2015). - DPCM 1 aprile 2015, nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 2 aprile 2015, composizione del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di organizzazione dell’Agenzia. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2015). - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (pubblicato in GURI Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 7 del 2 aprile 2015, di organizzazione del Nucleo di Verifica e controllo (NUVEC). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015, Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia. - Determinazione Direttore generale n.30/2016 - Organizzazione NUVECinquadramento all'intero settore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Quadro normativo. L’Agenzia per la coesione territoriale Di seguito è stata istituita ai sensi dell’artriportato il quadro normativo relativo alla procedura di esecuzione del contratto in via d’urgenza. 10 del D.L. 31 agosto 2013 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 10150, coerentemente all’artrecante «Codice dei contratti pubblici»  Art. 119 della Costituzione e allo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014 ed ha l’obiettivo 32, comma 8 L’ESECUZIONE D’URGENZA: “[…] è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di sostenereeventi oggettivamente imprevedibili, promuovere ed accompagnareper ovviare a situazioni di pericolo per persone, secondo criteri di efficacia ed efficienzaanimali o cose, programmi e progetti ovvero per lo sviluppo l'igiene e la coesione economicasalute pubblica, nonché ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di rafforzarefinanziamenti comunitari”.  Art. 32, al fine dell’attuazione degli interventicomma 13 “[…] l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, l’azione di programmazione e sorveglianza di queste politiche. Lo statutosalvo che, in coerenza casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8”.  Art 8, comma 1 lettera a) Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA: “1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con la legge istitutivai quali si indice una gara sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, attribuisce all’Agenzia nonché', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le seguenti funzioniofferte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021: a) operare il monitoraggio è sempre autorizzata la consegna dei programmi operativi lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e degli interventi forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della politica verifica dei requisiti di coesione; b) svolgere azioni cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché' dei requisiti di accompagnamento alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale; c) vigilare sull’attuazione dei programmi e progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione; d) promuovere il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi; e) assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale. Le norme e i regolamenti interni di riferimento sono di seguito indicati e reperibili sul sito dell’Agenzia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), - DL 31 agosto 2013, n. 101, Art. 10, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 con modificazioni, di istituzione dell'Agenzia qualificazione previsti per la coesione territorialepartecipazione alla procedura”. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013). - DPCM 9 luglio 2014, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione Territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014). - DPCM 4 novembre 2014, di nomina del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014). - DPCM 15 dicembre 2014, trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI serie generale n. 15 del 20 gennaio 2015). - DPCM 1 aprile 2015, nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 2 aprile 2015, composizione del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di organizzazione dell’Agenzia. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2015). - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (pubblicato in GURI Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia MIT del 7 marzo 2018 n. 49 (GU n. 111 del 15.05.2018) – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», adottato in attuazione dell‘art. 111 del D.lgs. 50/2016. Con riferimento all’esecuzione in via d’urgenza del contratto è previsto:  PER I LAVORI: - “Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali” (art. 5, comma 9, ultimo capoverso);  PER SERVIZI E FORNITURE: - Quando è disposta l’esecuzione anticipata “[…] il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per la coesione territoriale n. 7 il rimborso delle relative spese” (art. 19, comma 2); - Quando “[…] il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del 2 aprile 2015contratto in via di urgenza, indica nel verbale di organizzazione del Nucleo di Verifica e controllo consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire” (NUVECart. 19, comma 3). 3.1. - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015, Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia. - Determinazione Direttore generale n.30/2016 - Organizzazione NUVEC.Precisazioni in riferimento all’esecuzione in via d’urgenza:

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Samples: Contract for Urgent Execution and Anti Mafia Checks

Quadro normativo. L’Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita ai sensi dell’artCome rappresentato con circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, il titolo II, del D.lgs. 10 del D.L. 31 agosto 2013148/2015 ha ampiamente revisionato l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà e ha introdotto nuove disposizioni volte disciplinare il concreto avvio degli stessi. Le prestazioni ordinarie dei fondi di solidarietà, descritte nella predetta circolare n. 10130/2016, coerentemente all’art. 119 della Costituzione sono finanziate con un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e allo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014 ed ha l’obiettivo lavoratore nella misura, rispettivamente, di sostenere, promuovere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica, nonché di rafforzare, al fine dell’attuazione degli interventi, l’azione di programmazione e sorveglianza di queste politiche. Lo statuto, in coerenza con la legge istitutiva, attribuisce all’Agenzia le seguenti funzioni: a) operare il monitoraggio dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione; b) svolgere azioni di accompagnamento alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale; c) vigilare sull’attuazione dei programmi e progetti che utilizzano i Fondi strutturali due terzi e di investimento ed il Fondo per lo Sviluppo un terzo. Sono i decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e la coesione; d) promuovere il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività 3 (Fondi di programmazione e attuazione degli interventi; e) assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale. Le norme e i regolamenti interni di riferimento sono di seguito indicati e reperibili sul sito dell’Agenzia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxsolidarietà bilaterali), - DL 31 agosto 201328 (Fondo residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale), a determinare le aliquote di contribuzione ordinaria. A seguito di approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. 8475 del 14 aprile 2016, ha precisato che, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 10192/2012, Artl’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 ha modificato parzialmente anche il novero dei lavoratori in relazione ai quali sussiste obbligo di assoggettamento delle retribuzioni al contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà. 10In particolare, convertito nella legge 30 ottobre 2013il primo periodo del comma 1 dell’articolo 39, estende ai Fondi di solidarietà l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, commi 1 e 2. Tali norme, come rappresentato nel messaggio n. 125 24 del 5 gennaio 2016, stabiliscono che possono essere considerati tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con modificazionicontratto di apprendistato professionalizzante. Dalle norme citate deriva che il decreto legislativo n. 148/2015 ha innovato la materia prevedendo espressamente che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, viene precisato, pertanto, che la contribuzione ordinaria di istituzione dell'Agenzia per la coesione territorialefinanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx legislativo n. 148/2015 (Pubblicato in GURI Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013). - DPCM 9 luglio 2014, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione Territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014). - DPCM 4 novembre 2014, di nomina del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014). - DPCM 15 dicembre 2014, trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI serie generale n. 15 del 20 gennaio settembre 2015). - DPCM 1 aprile 2015Si precisa che tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, nomina per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l’articolo 26, comma 7, del Collegio decreto legislativo n. 148/2015 che stabilisce che “ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”. Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale fissato in alcuni decreti istitutivi dei revisori dei conti dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 2 aprile 2015, composizione del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 7 agosto 2015, regolamento Fondi di organizzazione dell’Agenzia. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2015). - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (pubblicato in GURI Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 7 del 2 aprile 2015, di organizzazione del Nucleo di Verifica e controllo (NUVEC). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015, Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia. - Determinazione Direttore generale n.30/2016 - Organizzazione NUVECsolidarietà.

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Samples: Fondi Di Solidarietà Articolo 26 Decreto Legislativo N. 148/2015

Quadro normativo. L’Agenzia La distribuzione locale del gas è definita dalla direttiva 30/98/CE (norme comuni per il mercato interno del gas naturale) come l'attività di "trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la coesione territoriale consegna ai clienti". Il decreto Letta (D.Lgs. 164/2000), emanato in attuazione di questa direttiva, ha effettuato la scelta della gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas. La distribuzione locale viene trattata come un "monopolio naturale" (in quanto non è stata istituita ai sensi dell’arteconomicamente sostenibile la duplicazione delle infrastrutture). 10 L'impossibilità della competizione ex post (nel mercato), dunque, viene compensata attraverso l'introduzione di forme di competizione ex ante. Lo stesso decreto ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni previgenti, in funzione di una serie di parametri tesi ad aggregare i distributori esistenti, secondo termini di scadenza che, anche in funzione di modifiche normative successive, sono divenuti più lunghi dei cinque anni iniziali; conseguentemente la maggior parte delle concessioni previgenti al D.Lgs. n.164 del 2000 aveva un termine di scadenza tra il 2009 e il 2012. L'aggregazione dei distributori esistenti veniva vista nell'ottica dello sfruttamento delle economie di scala. Alla fine degli anni Novanta si contavano in Italia circa 700 operatori, rispetto agli oltre 6.000 comuni metanizzati esistenti nel paese. Oggi le reti gas sono in mano a poco più di 200 soggetti. In particolare, il "decreto Letta" ha previsto all'articolo 14 che l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas deve avvenire esclusivamente mediante gara, da svolgersi decorso il "periodo transitorio" (che è in pratica il periodo di attesa per l'avvio delle gare) disciplinato dal successivo articolo 15. Gli enti locali, dunque, devono affidare la gestione del servizio solamente a mezzo gara: cessano quindi le gestioni comunali dirette ("in economia" o a mezzo di aziende speciali) per le quali è stabilito (articolo 15, commi 1-3) l'obbligo di trasformarsi in società di capitali. Le centinaia di gare che hanno avuto luogo nel trascorso decennio, per scadenza naturale delle concessioni più antiche, sono state prevalentemente basate, in assenza di criteri prestabiliti, sul massimo canone offerto ed hanno comportato numerosi contenziosi, in particolare per quanto riguarda il valore di rimborso della rete da corrispondere al gestore uscente. Inoltre alle nuovi gestioni spetta anche il compito di assicurare impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana, nonché per completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto. Il legislatore, con il D.L. 31 agosto 20131 ottobre 2007, n. 101159, coerentemente all’art. 119 della Costituzione e allo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014 ed ha l’obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica, nonché di rafforzare, al fine dell’attuazione degli interventi, l’azione di programmazione e sorveglianza di queste politiche. Lo statuto, in coerenza poi modificato con la legge istitutiva23 luglio 2009, attribuisce all’Agenzia le seguenti funzioni: a) operare n.99, ha affidato ai Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti regionali il monitoraggio dei programmi operativi compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e degli interventi della politica un decreto che individui i criteri di coesione; b) svolgere azioni di accompagnamento alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale; c) vigilare sull’attuazione dei programmi e progetti che utilizzano i Fondi strutturali gara e di investimento ed valutazione delle offerte. Sulle gare per la distribuzione del gas naturale sono stati emanati i seguenti decreti: • il Fondo per lo Sviluppo e la coesione; d) promuovere il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi; e) assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale. Le norme e i regolamenti interni di riferimento sono di seguito indicati e reperibili sul sito dell’Agenzia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx"decreto Ambiti"(Decreto ministeriale 19 gennaio 2011), - DL 31 agosto 2013, n. 101, Artstrutturato per ottenere un riassetto delle concessioni da cui conseguirà una sensibile riduzione degli operatori attivi. 10, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 con modificazioni, Sono previsti 177 ambiti (che sono gli insiemi minimi di istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013comuni i cui impianti dovranno essere gestiti da un unico soggetto). - DPCM 9 luglio 2014, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione Territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014). - DPCM 4 novembre 2014, di nomina del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014). - DPCM 15 dicembre 2014, trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI serie generale n. 15 del 20 gennaio 2015). - DPCM 1 aprile 2015, nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 2 aprile 2015, composizione del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di organizzazione dell’Agenzia. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2015). - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (pubblicato in GURI Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 7 del 2 aprile 2015, di organizzazione del Nucleo di Verifica e controllo (NUVEC). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015, Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia. - Determinazione Direttore generale n.30/2016 - Organizzazione NUVEC.

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Samples: Servizio Di Distribuzione Del Gas Metano

Quadro normativo. L’Agenzia Il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante le "condizioni e prescrizioni di carattere generale relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria e non a fini industriali" (articolo 1), prevede all’art.2 c.4 - rispetto a questa tipologia di sperimentazione - che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e gli organi di vertice delle strutture di cui alla lettera a), comma 1, articolo 1, ove applicabile, adottano, secondo le indicazioni delle Regioni e Province Autonome, le necessarie misure affinché, per le sperimentazioni di cui all'articolo 1, le relative assicurazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 211 del 2003 siano comprese nell'ambito della copertura assicurativa prevista per l 'attività clinica generale o di ricerca della struttura. Preso atto inoltre che la coesione territoriale è stata istituita ai sensi dell’art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, coerentemente disposizione di cui all’art. 119 3 comma 1, lettera f) del D.lgs. 211/2003 prevede che il promotore della Costituzione sperimentazione provvede alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e allo Statuto approvato con DPCM dei promotori della sperimentazione". Si conviene che le garanzie della presente polizza sono applicabili alle suddette sperimentazioni ed ai membri del 9 luglio 2014 ed ha l’obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica, nonché di rafforzare, al fine dell’attuazione degli interventi, l’azione di programmazione e sorveglianza di queste politiche. Lo statuto, in coerenza con la legge istitutiva, attribuisce all’Agenzia le seguenti funzioni: a) operare il monitoraggio dei programmi operativi Comitato e degli interventi eventuali Sottocomitati etici formalmente nominati che esprimono parere favorevole alla sperimentazione, sula base del quale l'Azienda/Ente di appartenenza ne autorizza lo svolgimento, alle condizioni previste dalla presente polizza. Premesso inoltre che il Decreto Ministeriale del 14 luglio 2009 ha stabilito i requisiti minimi di copertura assicurativa dei rischi legati alle sperimentazioni, si conviene che le garanzie della politica di coesione; b) svolgere azioni di accompagnamento presente polizza sono applicabili alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale; c) vigilare sull’attuazione dei programmi e progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento suddette sperimentazioni ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione; d) promuovere il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi; e) assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale. Le norme e i regolamenti interni di riferimento sono di seguito indicati e reperibili sul sito dell’Agenzia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), - DL 31 agosto 2013, n. 101, Art. 10, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 con modificazioni, di istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013). - DPCM 9 luglio 2014, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione Territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014). - DPCM 4 novembre 2014, di nomina del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014). - DPCM 15 dicembre 2014, trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI serie generale n. 15 del 20 gennaio 2015). - DPCM 1 aprile 2015, nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 2 aprile 2015, composizione ai membri del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 7 agosto 2015e degli eventuali Sottocomitati Etici formalmente nominati che esprimono parere favorevole alla sperimentazione, regolamento sulla base del quale l’Azienda/Ente di organizzazione dell’Agenzia. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2015). - DPCM 7 agosto 2015appartenenza ne autorizza lo svolgimento, regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (pubblicato in GURI Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 7 del 2 aprile 2015, di organizzazione del Nucleo di Verifica e controllo (NUVEC). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015, Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia. - Determinazione Direttore generale n.30/2016 - Organizzazione NUVECalle condizioni previste dalla presente polizza.

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Samples: Insurance Agreement

Quadro normativo. L’Agenzia Il DT ha in carico la gestione delle operazioni tecniche e tecnico-amministrative relative ai conducenti di veicoli a motore (patenti) e ai veicoli (immatricolazioni, revisioni, collaudi, omologazioni). I pagamenti delle pratiche gestite dal DT sono regolati attraverso l’art. 3 del Dl 21.12.1966 n. 1090 convertito nella legge n. 14 del 1967 così come novellato dall’art. 7 della legge 625/78. Tale disposizione prevede che i diritti per la coesione territoriale è stata istituita ai sensi dell’artle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del DT sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. 10 del D.L. 31 agosto 2013Successivamente l’art. 4, n. 101comma 171, coerentemente all’art. 119 della Costituzione e allo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014 ed ha l’obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica, nonché di rafforzarelegge 350/2003 (“legge finanziaria 2004” 1), al fine dell’attuazione degli interventidi rendere più efficiente la gestione dei servizi online e dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche, l’azione ha disposto che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si dotasse di programmazione un sistema idoneo al controllo telematico dei pagamenti effettuati, unitamente alla loro puntuale rendicontazione e sorveglianza alla progressiva eliminazione della gestione cartacea dei bollettini di queste politicheversamento. Lo statutoI primi servizi di pagamento online sono stati attivati il 20 settembre 2004. In esecuzione di tale previsione legislativa, in coerenza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto con Poste Italiane la Convenzione del 22 marzo 2004 per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, nella quale sono definite le modalità di attuazione, per la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all’utenza. Infine il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, all’art. 86 dispone: 1 Art. 4, comma 171 legge istitutivafinanziaria 2004: “Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, attribuisce all’Agenzia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza” 1. “la Convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le seguenti funzioni: a) operare pratiche automobilistiche e dei servizi connessi, stipulata tra il monitoraggio Ministero delle infrastrutture e dei programmi operativi trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e degli interventi per i sistemi informativi e statistici e Poste Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004, […] termina con il decorso del periodo di nove anni previsto dall'articolo 8, primo comma, della politica di coesioneConvenzione medesima”; b) svolgere azioni di accompagnamento alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento 2. l'espletamento del servizio previsto dall'articolo 4, comma 171, della coesione territorialelegge 24 dicembre 2003, n. 350 è affidato nel rispetto della normativa dell'Unione Europea; c) vigilare sull’attuazione 3. al fine di verificare l’applicabilità del ricorso ad una procedura di gara pubblica al caso dei programmi servizi in esame, il Ministero delle Infrastrutture e progetti che utilizzano i Fondi strutturali dei Trasporti “effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto delle esigenze tecniche e di investimento ed il Fondo organizzative richieste per lo Sviluppo l'espletamento dello stesso” e la coesione; d) promuovere il miglioramento ne trasmette gli esiti all'Autorità garante della qualità, della tempestività, dell’efficacia concorrenza e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi; e) assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale. Le norme e i regolamenti interni di riferimento sono di seguito indicati e reperibili sul sito dell’Agenzia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), - DL 31 agosto 2013, n. 101, Art. 10, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 con modificazioni, di istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013). - DPCM 9 luglio 2014, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione Territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014). - DPCM 4 novembre 2014, di nomina del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014). - DPCM 15 dicembre 2014, trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI serie generale n. 15 del 20 gennaio 2015). - DPCM 1 aprile 2015, nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 2 aprile 2015, composizione del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di organizzazione dell’Agenzia. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2015). - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (pubblicato in GURI Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 7 del 2 aprile 2015, di organizzazione del Nucleo di Verifica e controllo (NUVEC). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015, Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia. - Determinazione Direttore generale n.30/2016 - Organizzazione NUVECmercato.

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Samples: Concessione Di Servizi

Quadro normativo. L’Agenzia L'articolo 25 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto la trasformazione del Centro per la coesione territoriale è stata istituita documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, costituito con l’art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237 con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, in una fondazione di diritto privato, ai sensi dell’art. 112, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio”, denominata "Fondazione MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo", da istituirsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. A tale scopo è stato emanato il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 15 luglio 2009, che ha approvato l’atto costitutivo e il primo statuto della Fondazione, prevedendo il conferimento in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione di un compendio immobiliare e delle raccolte individuate con decreto ministeriale, oltre ad un contributo per le spese di funzionamento ed il trasferimento di una quota pari al cinquanta per cento delle risorse destinate annualmente al Piano per l’arte contemporanea. La Fondazione ha acquisito in data 21 ottobre 2009 il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; in data 29 ottobre 2012 è stato sottoscritto un nuovo statuto, che ha previsto all’art. 4 il conferimento al Fondo di gestione di eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici; ed inoltre dei contributi, in qualsiasi forma concessi, dai fondatori promotori, dagli altri fondatori e dai partecipanti. È fondatore promotore il Ministero per i beni e le attività culturali, cui compete la vigilanza sulla Fondazione ai sensi del D.L. 31 agosto decreto ministeriale del 27 novembre 2001, n. 491. Gli enti territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede possono assumere la qualifica di fondatori promotori mediante adesione alla Fondazione e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e dello statuto, contribuendo stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, con le modalità definite e in misura non inferiore (euro 350.000 annui) a quella stabilita mediante apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione nell’ottobre del 2015. Xxxxxxx divenire fondatori, previo consenso dei fondatori promotori e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche e quelle giuridiche pubbliche e private nonché gli enti che contribuiscano stabilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione mediante i contributi economici pluriennali fissati dal regolamento (euro 600.000 annui). Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti che intervengono con contributi economici annuali o pluriennali. Con apposito regolamento adottato dal Presidente, sentito il Consiglio di amministrazione sono individuate almeno tre diverse categorie di partecipanti, differenziate in ragione del diverso e progressivo livello di contribuzione e dei relativi diritti. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2017 la Fondazione MAXXI è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La sede operativa della Fondazione è sita nel compendio immobiliare di proprietà statale sito in Roma, Via Xxxxx Xxxx, il cui utilizzo è stato concesso in uso1 dal Ministero per i beni e le attività culturali. La Fondazione MAXXI, Ente di diritto privato in controllo pubblico, è una istituzione nazionale dedicata alla creatività contemporanea e persegue i propri obiettivi tramite la gestione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico pubblico affidatole dal Ministero, nonché di quello acquisito successivamente. Provvede all’organizzazione di mostre, eventi culturali ed ulteriori attività di promozione nonché di convegni, studi e ricerche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 Aprile 2013. È soggetto agli obblighi della legge 6 novembre 2012, n. 1902, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 101, coerentemente all’art333 e del d.lgs. 119 della Costituzione e allo Statuto approvato con DPCM del 9 luglio 2014 ed ha l’obiettivo di sostenere, promuovere ed accompagnare, secondo criteri di efficacia ed efficienza, programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione economica, nonché di rafforzare, al fine dell’attuazione degli interventi, l’azione di programmazione e sorveglianza di queste politiche. Lo statuto, in coerenza con la legge istitutiva, attribuisce all’Agenzia le seguenti funzioni: a) operare il monitoraggio dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione; b) svolgere azioni di accompagnamento alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale; c) vigilare sull’attuazione dei programmi e progetti che utilizzano i Fondi strutturali e di investimento ed il Fondo per lo Sviluppo e la coesione; d) promuovere il miglioramento della qualità, della tempestività, dell’efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi; e) assumere le funzioni dirette di Autorità di gestione di programmi o di specifici progetti o a carattere sperimentale. Le norme e i regolamenti interni di riferimento sono di seguito indicati e reperibili sul sito dell’Agenzia (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), - DL 31 agosto 8 aprile 2013, n. 101, Art394. 10, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 con modificazioniLa Fondazione segue le linee guida dettate dall’ANAC in materia di prevenzione alla corruzione5. 1 La durata della concessione in uso non è indicata né nel DM 10.1.2012, di istituzione dell'Agenzia conferimento dell'immobile, né negli atti istitutivi della Fondazione; tuttavia nei “Criteri per la coesione territoriale. (Pubblicato determinazione del valore d'uso del complesso museale MAXXI del 15 dicembre 2011 il valore del complesso immobiliare è stato "calcolato in GURI Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013). - DPCM 9 luglio 2014, analogia di approvazione dello Statuto dell'Agenzia una concessione di trent'anni senza indicizzazione". 2 Disposizioni per la coesione Territoriale. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014). - DPCM 4 novembre 2014, di nomina del Direttore dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014). - DPCM 15 dicembre 2014, trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo prevenzione e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la coesione territoriale. (Pubblicato in GURI serie generale n. 15 del 20 gennaio 2015). - DPCM 1 aprile 2015repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 3 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 2 aprile 2015, composizione del Comitato Direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale. - DPCM 7 agosto 2015, regolamento trasparenza e diffusione di organizzazione dell’Agenzia. (Pubblicato in GURI Serie generale n. 246 del 22 ottobre 2015). - DPCM 7 agosto 2015, regolamento di contabilità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (pubblicato in GURI Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2015). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 7 del 2 aprile 2015, di organizzazione del Nucleo di Verifica e controllo (NUVEC). - Decreto del Direttore generale dell’Agenzia per la coesione territoriale n. 47 del 15 ottobre 2015, Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia. - Determinazione Direttore generale n.30/2016 - Organizzazione NUVECinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

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Samples: Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria