Raccolte differenziate Clausole campione

Raccolte differenziate. L’organizzazione del servizio è funzionale alla massima differenziazione all’origine dei rifiuti riutilizzabili o riciclabili, con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire mediante conferimento in discarica. Su tutto il territorio comunale sarà attuata a cura degli utenti la separazione “a monte” dei rifiuti urbani non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, con riferimento alle componenti merceologiche principali, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell’art. 183 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. In particolare gli utenti conferiranno separatamente le seguenti frazioni: frazione riciclabile/valorizzabile costituita da: - carta unitamente a imballaggi in cartone; - imballaggi in vetro; - imballaggi in plastica (contenitori per liquidi, vaschette per alimenti, pellicole per imballaggio, film per alimenti, shopper e tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche dei COREPLA) ed imballaggi metallici (latte e lattine); -rifiuti ingombranti e RAEE -sfalci di potatura - altri materiali ritirati a domicilio su appuntamento. -frazione organica compostabile da R.U. costituita da scarti alimentari; -frazione secca residua da destinare allo smaltimento costituita da quanto rimane dopo aver effettuato le separazioni di cui sopra. Tutti i servizi, che prevedono la raccolta con modalità “porta a porta”, dovranno essere effettuati improrogabilmente entro le ore 10:00. E’ consentito il trasbordo veicolare a condizione che lo stesso avvenga in zone periferiche non residenziali, concordate con l’amministrazione comunale; alla fine delle attività l’area dovrà essere pulita accuratamente. Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta sarà predisposto dall’appaltatore concordandolo con l’amministrazione aggiudicatrice. Il servizio dovrà essere espletato per l’intero arco settimanale (sei giorni esclusa la sola domenica ), anche nel caso in cui un o più giorni infrasettimanali siano festivi. La raccolta e il trasporto agli impianti di smaltimento o recupero debitamente autorizzati, dovranno essere effettuati con mezzi ed attrezzature idonee allo scopo ed autorizzati secondo la normativa vigente in materia. L’appaltatore sarà tenuto al lavaggio di tutti i cassonetti dedicati alla frazione organica e alla frazione secca residua con volumetrie maggiori o uguali a 120 litri con una frequenza almeno mensile dal 15 settembre al 15 giugno e con frequenza minima di almeno due volte al mese nel restante...
Raccolte differenziate. Publiambiente S.p.A promuove la raccolta differenziata che si divide tra: raccolta di materie suscettibili di essere riutilizzate; raccolta di materie suscettibili di essere recuperate in quanto riciclabili, oppure, utilizzabili per la produzione di energia; raccolta di rifiuti pericolosi, per ridurre l'impatto sull'ambiente e prevenire situazioni di pericolo. Publiambiente S.p.A provvede al monitoraggio continuo delle quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato. Le raccolte differenziate vengono promosse sia con il sistema “a cassonetto stradale” che con il sistema “porta a porta”. Publiambiente S.p.A. mette sempre a disposizione dei cittadini utenti la Guida alle Raccolte differenziate, in cui si possono trovare tutte le notizie utili alla corretta separazione e smaltimento dei rifiuti di origine domestica. La “Guida alle Raccolte Differenziate” è sempre disponibile presso gli uffici aziendali aperti al pubblico, gli URP dei Comuni, oppure facendone richiesta al numero verde 800-980800. Publiambiente S.p.A. provvede anche alla distribuzione sul territorio tramite lo stand aziendale presente presso manifestazioni, feste e sagre paesane.
Raccolte differenziate. 1. L’organizzazione del servizio prevede la differenziazione all’origine dei rifiuti riutilizzabili o riciclabili, con l’obiettivo di ridurre il quantitativo di rifiuti urbani da smaltire mediante incenerimento o conferimento in discarica. 2. In tutto il territorio comunale deve essere attuata, a cura degli utenti, la separazione “a monte” dei rifiuti solidi urbani non ingombranti, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, con riferimento alle componenti merceologiche principali. 3. La ditta dovrà provvedere alla raccolta ed il trasporto dei seguenti rifiuti: a) rifiuti urbani differenziabili compostabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, di seguito denominati “frazione umida”; b) rifiuti urbani differenziabili non compostabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, di seguito denominati; c) rifiuti urbani non altrimenti differenziabili, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione e da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, di seguito denominata “frazione indifferenziata”; d) rifiuti abbandonati su suolo pubblico e ad uso pubblico; e) rifiuti ingombranti (mobili vecchi, materassi, scaffali ecc);
Raccolte differenziate. Le raccolte differenziate sono effettuate in attuazione di quanto previsto dagli artt. 198 e 204 del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa: - principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali; - oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica: fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.
Raccolte differenziate. Il Gestore organizza le proprie attività e servizi nel rispetto degli obiettivi per la raccolta differenziata (art. 205 TU 152/2006), assicurando il servizio di raccolta per categorie, come ad esempio: - frazione organica putrescibile, - verde e ramaglie, - carta e cartone, - vetro (oppure vetro e metalli), - plastica, - multimateriale (specificando le frazioni), - rifiuti ingombranti, - rifiuti urbani pericolosi, - rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), - altre raccolte differenziate (specificare quali), - inerti da piccole riparazioni domestiche Vengono elencate le frazioni merceologiche di rifiuti urbani (con relative diciture) e i relativi sistemi di raccolta, ad esempio: - porta a porta mediante sacchi - campane e cassonetti collocati sul suolo pubblico - campane stradali - bidoni dislocati in locali pubblici - cassoni - stazione ecologica - altri sistemi di raccolta E per tipologia di raccolta - domicilio - plessi Comunali - aree mercatali - plessi scolastici e uffici privati - privati mediante cassoni Il gestore fornisce: - per ciascuna frazione merceologica una descrizione sintetica delle modalità e della frequenza dello svolgimento della raccolta, eventualmente diversificata a seconda della stagionalità; - le caratteristiche dei contenitori e dei sacchi (tipologia, colore, ecc.), la loro collocazione e/o le modalità per il loro reperimento; - la densità media di distribuzione dei contenitori in rapporto ai residenti serviti; - la frequenza minima del loro lavaggio; - la distanza massima delle utenze dai contenitori distinguendo tra aree urbane intensive e commerciali, aree urbane non intensive e artigianali e le altre aree servite.

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  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Diritti del concorrente interessato Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.