Rapporti con gli organi di informazione Clausole campione

Rapporti con gli organi di informazione. I rapporti tra il Gruppo Tinexta ed i media sono di competenza delle funzioni aziendali espressamente designate e devono essere svolte in coerenza con una politica di comunicazione definita dalle Società e conformemente alle procedure all’uopo previste. I Destinatari non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentati dei mass media senza l’autorizzazione delle funzioni competenti. La partecipazione, in nome o in rappresentanza di una o più Società del Gruppo, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto, nel rispetto delle procedure interne. Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate e tra loro omogenee.
Rapporti con gli organi di informazione. I rapporti con gli organi di informazione sono gestiti esclusivamente dalla Funzione Gestione Informazioni Privilegiate. E’ fatto assoluto divieto agli altri Soggetti Rilevanti di intrattenere rapporti con organi di informazione. La Società non comunica agli organi di informazione Informazioni Privilegiate, a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico (con le modalità previste dall’art. 4.3. della presente Procedura) contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale, e tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Eventuali dichiarazioni da parte della Società concernenti Informazioni Rilevanti, ad esempio, lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora, secondo l’Emittente, Informazioni Privilegiate, devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.
Rapporti con gli organi di informazione. 1. L'ispettore di vigilanza si astiene da rapporti con gli organi di informazione, se non preventivamente autorizzato dal diretto superiore. 2. Qualora venga a conoscenza di notizie inesatte riportate da organi di stampa, ne informa il proprio superiore gerarchico secondo le modalità stabilite dall'Istituto. Analogamente hanno fatto il Ministero del Lavoro ed anche l’Inail, aderendo con ciò al Protocollo d’intesa del 7/4/2006.
Rapporti con gli organi di informazione. 4.5.1 Nel comunicare informazioni rilevanti con modalità diverse da quelle previste agli art. 4.2 e 4.3, la Società deve considerare l’effetto disomogeneo della diffusione presso il pubblico. 4.5.2 Eventuali dichiarazioni da parte del management concernenti informazioni rilevanti, ad esempio, lo stato di trattative in corso che non costituiscono ancora, secondo la Società, informazioni privilegiate, devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.
Rapporti con gli organi di informazione. I rapporti con gli organi di informazione (mass media) sono riservati all’Amministratore Unico, ovvero a specifiche funzioni interne dell’Organizzazione dallo stesso incaricate e/o delegate, nel rispetto delle procedure interne applicabili. In tale ambito è fatto divieto ai dipendenti/collaboratori non autorizzati: • Rilasciare a rappresentanti degli organi di informazione qualsiasi notizia riguardante in modo diretto o indiretto la Società; • Diffondere informazioni e notizie false. Le informazioni, ove diffuse dalle figure autorizzate, devono essere trasparenti, veritiere e corrette. Devono essere coerenti con le politiche e le strategie societarie e non devono essere formulate con modalità tali da ingenerare equivoci od ambiguità.
Rapporti con gli organi di informazione. I rapporti con gli organi d’informazione, riguardanti attività o cooperazioni derivanti dal presente protocollo, saranno curati di comune accordo e a livello centrale, in modo da assicurare la piena valorizzazione strategica delle scelte operate. Il presente Protocollo:
Rapporti con gli organi di informazione. Le informazioni afferenti la Società e dirette ai mass-media possono essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, nel rispetto delle regole interne pro tempore vigenti per le singole materie; i Destinatari, qualora richiesti di fornire informazioni o di rilasciare interviste, devono comunicarlo alla funzione aziendale a ciò delegata e ricevere un’apposita e preventiva autorizzazione. In ogni caso, la comunicazione all’esterno di dati o informazioni deve essere veritiera, trasparente e completa e tale da riflettere in modo omogeneo l’immagine e le strategie adottate dalla Società, favorendo il consenso alle politiche aziendali.

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  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.