Common use of Rapporto di lavoro a tempo determinato Clause in Contracts

Rapporto di lavoro a tempo determinato. I. In materia di contratti a tempo determinato le Parti stipulanti richiamano le previsioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ove si riconosce che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro. II. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso alle condizioni previste dalle disposizioni di legge. III. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione, in coerenza con quanto disposto dall’art. 4, secondo comma, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. IV. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso: - per Poste Italiane S.p.A., nella misura media annua dell’8% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza su base regionale al 1 gennaio dell’anno di assunzione; - per le altre Società cui si applica il presente CCNL, nella misura media annua del 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. V. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli previsti dal comma che precede è demandata alla contrattazione collettiva aziendale/territoriale. VI. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di utilizzo sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge. VII. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma V, nel caso di contemporaneo ricorso in Poste Italiane S.p.A. a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 ed al contratto a tempo determinato, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione al 1 gennaio dell’anno di assunzione. VIII. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato saranno assicurati - in tempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - gli interventi informativi/formativi necessari in materia di sicurezza nonché relativi al processo lavorativo, tenuto conto dell’esperienza lavorativa e della tipologia di attività. IX. Nel corso del rapporto di lavoro – in coerenza con le vigenti disposizioni legislative in materia – l’Azienda fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della provincia di appartenenza, in modo da agevolarli nella eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione aziendali in uso. X. L’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente CCNL. XI. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le stesse modalità previste dall’art. 18 del presente CCNL, provvedendo alla consegna di copia del contratto di lavoro a tempo determinato al lavoratore all’atto dell’assunzione e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di assunzione stessa. XII. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso, comunque entro i limiti previsti dall’art. 19 del presente CCNL, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunio. XIII. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/5 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL, la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro spettano fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto stesso, ferma restando la scadenza del medesimo. XIV. In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro i limiti di durata del contratto a termine. XV. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da limitazioni quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti si danno atto che per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo determinato. I. In Le Parti stipulanti si richiamano all’Accordo Europeo UNICE-CEEP-CES del 18 marzo 1999 in materia di contratti a tempo determinato le Parti stipulanti richiamano le previsioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ove si riconosce che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavorolavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori, e che gli stessi contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, alle esigenze delle parti contraenti. II. Il L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Pertanto - fermo restando il disposto dell’art. 2 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, come modificato ed integrato dalla Legge del 23 dicembre 2005 n. 266, che regola, in via non esclusiva, le esigenze delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste – il ricorso al all’istituto del contratto a tempo determinato è ammesso alle condizioni previste dalle disposizioni in presenza di leggeragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, riscontrabili alla data della stipula del contratto a termine e specificate nella lettera di assunzione. III. L’assunzione Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale parentale, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione, in coerenza con quanto disposto dall’artai sensi dell’art. 4, secondo comma, del D.Lgscitato D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151151/2001. IV. Il ricorso al contratto Sono soggetti a tempo determinato è ammesso: - per Poste Italiane S.p.A.limiti quantitativi di utilizzo, nella misura media annua dell’8% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza servizio su base regionale al 1 gennaio alla data del 31 dicembre dell’anno di assunzione; - precedente per Poste Italiane S.p.A. e nella misura del 10% per le altre Società cui si applica il presente CCNL, nella misura media annua del 15% del numero dei lavoratori i contratti a tempo indeterminato determinato stipulati per: - incrementi di attività in forza al 1 gennaio dell’anno dipendenza di assunzioneeventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nell’unità produttiva interessata; - temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; - copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche ovvero a processi produttivi soggetti a riorganizzazione e riconversione; - più commesse concomitanti, alle quali non sia possibile far fronte con il personale presente interessato alla tipologia di commesse. V. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli previsti dal Nella percentuale complessiva riferita a Poste Italiane S.p.A. nel comma che precede precede, è demandata alla contrattazione collettiva aziendale/territorialericompresa una percentuale del 3% che potrà essere utilizzata solo a seguito di positiva verifica svolta con le XX.XX. territoriali. VI. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di utilizzo sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge. VII. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma VIn relazione a quanto precede, nel caso di contemporaneo ricorso in Poste Italiane S.p.A. a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 ed al contratto a tempo determinato, nelle fattispecie di cui al comma IV del presente articolo, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. VII. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di lavoro a tempo determinato è vietato: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salva diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al 1 gennaio dell’anno trattamento di assunzioneintegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. VIII. Ai I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno assicurati usufruiranno - in tempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - gli di interventi informativi/formativi necessari formativi, in materia di sicurezza nonché relativi al processo lavorativo, tenuto conto dell’esperienza adeguati all’esperienza lavorativa e della ed alla tipologia di attività. IX. Nel corso del rapporto di lavoro – in coerenza fermi restando i contenuti e l’attuazione dell’Accordo del 13 gennaio 2006, con le vigenti disposizioni legislative in materia particolare riferimento ai termini di validità del sistema di graduatorie di cui al punto 2) dell’accordo stesso, nonché degli accordi dell’10/22 luglio 2008 e del 21 maggio 2010 – l’Azienda fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della provincia di appartenenza, in modo da agevolarli nella eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione aziendali in uso. X. L’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti il presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente CCNL. XI. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le stesse modalità previste dall’art. 18 del presente CCNL, provvedendo alla consegna di copia del contratto di lavoro a tempo determinato al lavoratore all’atto dell’assunzione e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di assunzione stessa. XII. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso, comunque entro i limiti previsti dall’art. 19 del presente CCNL, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunio. XIII. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/5 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL, la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro spettano fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto stesso, ferma restando la scadenza del medesimo. XIV. In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro i limiti di durata del contratto a termine. XV. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da limitazioni quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti si danno atto che per fase di avvio di nuove attività attività, si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo determinato. I. In materia di contratti a tempo determinato le Parti stipulanti richiamano le previsioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ove si riconosce che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro. II. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso alle condizioni previste dalle disposizioni di legge. III. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione, in coerenza con quanto disposto dall’art. 4, secondo comma, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. IV. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso: - per Poste Italiane S.p.A., nella misura media annua dell’8% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza su base regionale al 1 gennaio dell’anno di assunzione; - per le altre Società cui si applica il presente CCNL, nella misura media annua del 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. V. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli previsti dal comma che precede è demandata alla contrattazione collettiva aziendale/territoriale. VI. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di utilizzo sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge. VII. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma V, nel caso di contemporaneo ricorso in Poste Italiane S.p.A. a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 ed al contratto a tempo determinato, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione al 1 gennaio dell’anno di assunzione. VIII. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato saranno assicurati - in tempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - gli interventi informativi/formativi necessari in materia di sicurezza nonché relativi al processo lavorativo, tenuto conto dell’esperienza lavorativa e della tipologia di attività. IX. Nel corso del rapporto di lavoro – in coerenza con le vigenti disposizioni legislative in materia – l’Azienda fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della provincia di appartenenza, in modo da agevolarli nella eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione aziendali in uso. X. L’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente CCNL. XI. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le stesse modalità previste dall’art. 18 del presente CCNL, provvedendo alla consegna di copia del contratto di lavoro a tempo determinato al lavoratore all’atto dell’assunzione riguarda solo gli operai il cui contratto, a differenza di quello a tempo indeterminato, è ca- ratterizzato dalla precarietà e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data saltuarietà di occupazione presso le varie aziende agricole, per l’esecuzione di lavori di breve durata o di carattere stagionale, la cui durata sarà indicata nella lettera di assunzione stessacome previsto dalle norme. Il rapporto di lavoro indicato come O.T.D. è regolato dagli art. 21 e 23 del C.C.N.L.. Durante il periodo di validità del contratto individuale di lavoro le aziende garantiranno l’occupazione salvo motivo di forza maggiore (es: crisi conclamate, eventi calamitosi, ecc. XII). Per il personale assunto con contratto Comunque le aziende, riconosciuta l’esigenza di garantire maggiore continuità occupazionale, opereranno affinché nell’arco dell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), siano assicurate le fasce occu- pazionali dell’anno precedente, tenuto conto del piano colturale e compatibilmente all’andamento climatico stagionale, alle condizio- ni produttive e di mercato. Detti operai a tempo determinato la durata del periodo saranno retribuiti con paga oraria secondo le modalità di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso, comunque entro i limiti previsti dall’art. 19 del pagamento delle retribuzioni previste dal presente CCNL, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunioContratto integrativo. XIII. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/5 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL, la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro spettano fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto stesso, ferma restando la scadenza del medesimo. XIV. In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro i limiti di durata del contratto a termine. XV. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da limitazioni quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti si danno atto che per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Interprovincial Agricultural Workers and Floriculture Contract

Rapporto di lavoro a tempo determinato. I. In Le Parti stipulanti si richiamano all’Accordo Europeo UNICE-CEEP- CES del 18 marzo 1999 in materia di contratti a tempo determinato le Parti stipulanti richiamano le previsioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ove si riconosce che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavorolavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori, e che gli stessi contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, alle esigenze delle parti contraenti. II. Il L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Pertanto - fermo restando il disposto dell’art. 2 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, come modificato ed integrato dalla Legge del 23 dicembre 2005 n. 266, che regola, in via non esclusiva, le esigenze delle imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste – il ricorso al all’istituto del contratto a tempo determinato è ammesso alle condizioni previste dalle disposizioni in presenza di leggeragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, riscontrabili alla data della stipula del contratto a termine e specificate nella lettera di assunzione. III. L’assunzione Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale parentale, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione, in coerenza con quanto disposto dall’artai sensi dell’art. 4, secondo commaxxxxx, del D.Lgscitato D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151151/2001. IV. Il ricorso al contratto Sono soggetti a tempo determinato è ammesso: - per Poste Italiane S.p.A.limiti quantitativi di utilizzo, nella misura media annua dell’8% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza servizio su base regionale al 1 gennaio alla data del 31 dicembre dell’anno di assunzione; - precedente per Poste Italiane S.p.A. e nella misura del 10% per le altre Società cui si applica il presente CCNL, nella misura media annua del 15% del numero dei lavoratori i contratti a tempo indeterminato determinato stipulati per: - incrementi di attività in forza al 1 gennaio dell’anno dipendenza di assunzioneeventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nell’unità produttiva interessata; - temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; - copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche ovvero a processi produttivi soggetti a riorganizzazione e riconversione; - più commesse concomitanti, alle quali non sia possibile far fronte con il personale presente interessato alla tipologia di commesse. V. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli previsti dal Nella percentuale complessiva riferita a Poste Italiane S.p.A. nel comma che precede precede, è demandata alla contrattazione collettiva aziendale/territorialericompresa una percentuale del 3% che potrà essere utilizzata solo a seguito di positiva verifica svolta con le XX.XX. territoriali. VI. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di utilizzo sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge. VII. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma VIn relazione a quanto precede, nel caso di contemporaneo ricorso in Poste Italiane S.p.A. a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 28 ed al contratto a tempo determinato, nelle fattispecie di cui al comma IV del presente articolo, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. VII. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di lavoro a tempo determinato è vietato: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; - salva diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al 1 gennaio dell’anno trattamento di assunzioneintegrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgsl. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche. VIII. Ai I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno assicurati usufruiranno - in tempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - gli di interventi informativi/formativi necessari formativi, in materia di sicurezza nonché relativi al processo lavorativo, tenuto conto dell’esperienza adeguati all’esperienza lavorativa e della ed alla tipologia di attività. IX. Nel corso del rapporto di lavoro – in coerenza fermi restando i contenuti e l’attuazione dell’Accordo del 13 gennaio 2006, con le vigenti disposizioni legislative in materia particolare riferimento ai termini di validità del sistema di graduatorie di cui al punto 2) dell’accordo stesso – l’Azienda fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della provincia di appartenenza, in modo da agevolarli nella eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione aziendali in uso. X. L’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali sindacali stipulanti il presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 4 5 del presente CCNL. XI. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le stesse modalità previste dall’art. 18 19 del presente CCNL, provvedendo alla consegna di copia del contratto di lavoro a tempo determinato al lavoratore all’atto dell’assunzione e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di assunzione stessa. XII. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso, comunque entro i limiti previsti dall’art. 19 del presente CCNL, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunio. XIII. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/5 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL, la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro spettano fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto stesso, ferma restando la scadenza del medesimo. XIV. In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro i limiti di durata del contratto a termine. XV. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da limitazioni quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti si danno atto che per fase di avvio di nuove attività attività, si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Collective Bargaining Agreement

Rapporto di lavoro a tempo determinato. I. In materia Ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, si individuano le seguenti ipotesi aggiuntive a quelle di legge, per le quali la Società può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato le Parti stipulanti richiamano le previsioni determinato: - necessità di cui espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre; Dette norme vengono riportate nell’ allegato 1) al D.Lgspresente contratto del quale costituiscono parte integrante. 15 giugno 2015 n. 81 ove si riconosce - incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che i contratti non sia possibile soddisfare con il personale in servizio nell’unità produttiva interessata; - punte di più intensa attività stagionale; - sostituzione di lavoratori partecipanti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti corsi di lavororiqualificazione professionale. II. Possono altresì essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi. Prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dell’incontro; b) a livello regionale, qualora risulti interessata una sola regione. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dell’incontro. III. Il ricorso al numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è ammesso alle condizioni previste dalle disposizioni di legge. III. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternitànon potrà superare, paternità o congedo parentale può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione, in coerenza con quanto disposto dall’art. 4, secondo comma, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. IV. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso: - per Poste Italiane S.p.A., nella misura media annua dell’8% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza su base regionale al 1 gennaio dell’anno di assunzione; - per le altre Società cui si applica regionale, il presente CCNL, nella misura media annua del 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. V. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli previsti dal comma che precede è demandata alla contrattazione collettiva aziendale/territoriale. VI. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di utilizzo sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge. VII. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma V, nel caso di contemporaneo ricorso in Poste Italiane S.p.A. a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 ed al contratto a tempo determinato, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 145% del numero dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente per Poste Italiane S.p.A. nell’ambito della stessa regione al 1 gennaio dell’anno regione, e il 10% per le Società di assunzionecui all’elenco allegato all’art. 1, I comma, lett. b) del presente contratto. VIIIIV. Ai lavoratori con Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per individuare ulteriori fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato saranno assicurati - in tempo utilerispetto a quelle di cui al presente articolo, anche nonché prevedere l’elevazione della quota percentuale di cui al fine comma che precede nell’ambito massimo di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - gli interventi informativi/formativi necessari in materia di sicurezza nonché relativi al processo lavorativo, tenuto conto dell’esperienza lavorativa e della tipologia di attivitàun ulteriore 3% per Poste Italiane S.p.A. IX. Nel corso del rapporto di lavoro – in coerenza con le vigenti disposizioni legislative in materia – l’Azienda fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della provincia di appartenenza, in modo da agevolarli nella eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione aziendali in uso. X. L’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente CCNL. XI. V. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le stesse modalità previste dall’art. 18 22 del presente CCNL, provvedendo alla consegna di copia del contratto di lavoro a tempo determinato al lavoratore all’atto dell’assunzione e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di assunzione stessa. XIIVI. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso, comunque entro i limiti previsti dall’art. 19 del presente CCNL, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunio. XIII. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/5 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL, la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro spettano fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto stesso, ferma restando la scadenza del medesimo. XIV. In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro i limiti di durata del contratto a termine. XV. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da limitazioni quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti si danno atto che per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo determinato. I. In materia di contratti a tempo determinato le Parti stipulanti richiamano le previsioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ove si riconosce che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro. II. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso alle condizioni previste dalle disposizioni di legge. III. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione, in coerenza con quanto disposto dall’art. 4, secondo commaxxxxx, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. IV. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso: - per Poste Italiane S.p.A., nella misura media annua dell’8% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza su base regionale al 1 gennaio dell’anno di assunzione; - per le altre Società cui si applica il presente CCNL, nella misura media annua del 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. V. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli previsti dal comma che precede è demandata alla contrattazione collettiva aziendale/territoriale. VI. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di utilizzo sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di leggelegge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti a tempo determinato per la sostituzione dei lavoratori assenti, contratti a termine sottoscritti con lavoratrici/lavoratori di età superiore ai 50 anni di età, contratti a tempo determinato conclusi nelle fasi di avvio di nuove attività di cui al successivo comma XV del presente articolo). VII. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma V, nel caso di contemporaneo ricorso in Poste Italiane S.p.A. a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 ed al contratto a tempo determinato, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione al 1 gennaio dell’anno di assunzione. VIII. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato saranno assicurati - in tempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - gli interventi informativi/formativi necessari in materia di sicurezza nonché relativi al processo lavorativo, tenuto conto dell’esperienza lavorativa e della tipologia di attività. IX. Nel corso Relativamente a Poste Italiane S.p.A., con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato per attività di recapito e smistamento, le Parti concordano, in deroga a quanto previsto dall’art. 24 D.Lgs. n. 81/2015 ed avvalendosi della previsione di cui al comma 1 del rapporto medesimo articolo di lavoro – legge, di voler definire come di seguito le modalità con cui opera il diritto di precedenza dei lavoratori che abbiano già reso prestazione lavorativa con uno o più contratti a termine nei suddetti ambiti organizzativi. A fronte di esigenze di inserimento stabile di personale per le suindicate attività di recapito e smistamento, potranno concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato i lavoratori che, alla data del 31 gennaio dell’anno in coerenza cui si darà avvio al processo assunzionale, abbiano: - prestato attività lavorativa con le vigenti disposizioni legislative medesime mansioni di Portalettere e/o Addetto di Produzione con uno o più contratti a tempo determinato; - manifestato la volontà di avvalersi di tale diritto attraverso la propria adesione sull’apposito applicativo reso disponibile dall’Azienda, opzionando almeno una provincia d’interesse tra quelle per le quali l’Azienda abbia indicato disponibilità. Per le modalità applicative della presente disciplina pattizia in materia – l’Azienda fornirà ai di diritto di precedenza - ivi inclusi il periodo minimo di attività lavorativa resa con contratto a tempo determinato necessario per concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato nonché l’arco temporale da prendere a riferimento per la determinazione di tale periodo minimo - si rinvia agli accordi di volta in volta sottoscritti tra le Parti. Azienda e Organizzazioni Sindacali convengono pertanto che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché per lo svolgimento di attività di recapito e/o di smistamento non maturano, per i relativi contratti, il diritto di precedenza alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni in merito ai posti vacanti assunzioni a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della provincia di appartenenzacui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.. Per le mansioni presenti in modo da agevolarli nella eventuale richiesta Poste Italiane S.p.A. diverse rispetto a quelle di posti Portalettere e di lavoro Addetto di Produzione nonché per le altre Società del Gruppo Poste rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, resta ferma la disciplina legale tempo per tempo vigente in materia di diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione aziendali in uso. X. L’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente CCNL. XI. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le stesse modalità previste dall’art. 18 del presente CCNL, provvedendo alla consegna di copia del contratto di lavoro a tempo determinato al lavoratore all’atto dell’assunzione e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di assunzione stessa. XII. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso, comunque entro i limiti previsti dall’art. 19 del presente CCNL, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunio. XIII. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/5 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL, la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro spettano fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto stesso, ferma restando la scadenza del medesimo. XIV. In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro i limiti di durata del contratto a termine. L’Azienda conferma la propria disponibilità a procedere, in presenza di esigenze organizzative e produttive compatibili, alla proroga e/o al rinnovo del contratto a tempo determinato, nel rispetto dei limiti di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, nei confronti del lavoratore che, dopo un periodo di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, abbia ripreso proficuamente servizio prima della scadenza del contratto a termine medesimo. XV. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da limitazioni quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti si danno atto che per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo determinato. I. In materia di contratti a tempo determinato le Parti stipulanti richiamano le previsioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ove si riconosce che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro. II. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso alle condizioni previste dalle disposizioni di legge. III. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione, in coerenza con quanto disposto dall’art. 4, secondo comma, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. IV. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso: - per Poste Italiane S.p.A., nella misura media annua dell’8% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza su base regionale al 1 gennaio dell’anno di assunzione; - per le altre Società cui si applica il presente CCNL, nella misura media annua del 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. V. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli previsti dal comma che precede è demandata alla contrattazione collettiva aziendale/territoriale. VI. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di utilizzo sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di leggelegge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti a tempo determinato per la sostituzione dei lavoratori assenti, contratti a termine sottoscritti con lavoratrici/lavoratori di età superiore ai 50 anni di età, contratti a tempo determinato conclusi nelle fasi di avvio di nuove attività di cui al successivo comma XV del presente articolo). VII. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma V, nel caso di contemporaneo ricorso in Poste Italiane S.p.A. a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 ed al contratto a tempo determinato, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione al 1 gennaio dell’anno di assunzione. VIII. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato saranno assicurati - in tempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - gli interventi informativi/formativi necessari in materia di sicurezza nonché relativi al processo lavorativo, tenuto conto dell’esperienza lavorativa e della tipologia di attività. IX. Nel corso Relativamente a Poste Italiane S.p.A., con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato per attività di recapito e smistamento, le Parti concordano, in deroga a quanto previsto dall’art. 24 D.Lgs. n. 81/2015 ed avvalendosi della previsione di cui al comma 1 del rapporto medesimo articolo di lavoro – legge, di voler definire come di seguito le modalità con cui opera il diritto di precedenza dei lavoratori che abbiano già reso prestazione lavorativa con uno o più contratti a termine nei suddetti ambiti organizzativi. A fronte di esigenze di inserimento stabile di personale per le suindicate attività di recapito e smistamento, potranno concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato i lavoratori che, alla data del 31 gennaio dell’anno in coerenza cui si darà avvio al processo assunzionale, abbiano: - prestato attività lavorativa con le vigenti disposizioni legislative medesime mansioni di Portalettere e/o Addetto di Produzione con uno o più contratti a tempo determinato; - manifestato la volontà di avvalersi di tale diritto attraverso la propria adesione sull’apposito applicativo reso disponibile dall’Azienda, opzionando almeno una provincia d’interesse tra quelle per le quali l’Azienda abbia indicato disponibilità. Per le modalità applicative della presente disciplina pattizia in materia – l’Azienda fornirà ai di diritto di precedenza - ivi inclusi il periodo minimo di attività lavorativa resa con contratto a tempo determinato necessario per concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato nonché l’arco temporale da prendere a riferimento per la determinazione di tale periodo minimo - si rinvia agli accordi di volta in volta sottoscritti tra le Parti. Azienda e Organizzazioni Sindacali convengono pertanto che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché per lo svolgimento di attività di recapito e/o di smistamento non maturano, per i relativi contratti, il diritto di precedenza alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni in merito ai posti vacanti assunzioni a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della provincia di appartenenzacui all’art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.. Per le mansioni presenti in modo da agevolarli nella eventuale richiesta Poste Italiane S.p.A. diverse rispetto a quelle di posti Portalettere e di lavoro Addetto di Produzione nonché per le altre Società del Gruppo Poste rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, resta ferma la disciplina legale tempo per tempo vigente in materia di diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione aziendali in uso. X. L’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente CCNL. XI. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le stesse modalità previste dall’art. 18 del presente CCNL, provvedendo alla consegna di copia del contratto di lavoro a tempo determinato al lavoratore all’atto dell’assunzione e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di assunzione stessa. XII. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso, comunque entro i limiti previsti dall’art. 19 del presente CCNL, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunio. XIII. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/5 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL, la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro spettano fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto stesso, ferma restando la scadenza del medesimo. XIV. In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro i limiti di durata del contratto a termine. L’Azienda conferma la propria disponibilità a procedere, in presenza di esigenze organizzative e produttive compatibili, alla proroga e/o al rinnovo del contratto a tempo determinato, nel rispetto dei limiti di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, nei confronti del lavoratore che, dopo un periodo di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, abbia ripreso proficuamente servizio prima della scadenza del contratto a termine medesimo. XV. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da limitazioni quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti si danno atto che per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro