Common use of Rapporto di lavoro a tempo determinato Clause in Contracts

Rapporto di lavoro a tempo determinato. In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione dell’art. 1 del presente CCNL e per gli effetti dell' art. 23 della legge n° 56 del 28/2/1987 e successive modifiche e integrazioni, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, è consentita, in forma scritta, a fronte di ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive di cui al Dlgs. n. 368/2001, secondo le seguenti ipotesi: • esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1993 n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni; • attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione, salvo la richiesta di ulteriori prestazioni oltre quelle previste nei contratti in essere; • sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa facoltativa, permessi, servizio militare o sostitutivo civile con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; • sostituzione di lavoratori assenti per ferie; • sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al comma 1 rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 30%. In caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l’utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto previsto all’art. 5, comma 6 del presente CCNL. Il primo contratto di lavoro a termine, di durata non superiore a 12 mesi può essere stipulato anche in assenza delle ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo (contratto acausale). Il contratto si considera a tempo indeterminato qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 giorni dalla data di cessazione, per contratti di durata non superiore ai sei mesi; entro un periodo di 30 giorni dalla data di cessazione per contratti superiori ai sei mesi. Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso. Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all’atto dell’assunzione in servizio. Le politiche adottate dalle Istituzioni circa l’utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti di informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell’organizzazione dell’occupazione, di cui all’art. 4. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato. Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misure: a) per l’assunzione fino a 6 mesi un periodo di 15 giorni b) per l’assunzione superiore a 6 mesi un periodo di 30 giorni Le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sono tenuti, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per dimissioni, ad un periodo di preavviso di 7 (sette) giorni. Ove la lavoratrice o il lavoratore non abbia dato il preavviso, l' Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso. Non è ammesso l'assunzione a tempo determinato per le lavoratrice e i lavoratori, per sopperire a carenza stabili dell'organico e comunque nei seguenti casi: • per la sostituzioni di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero; • nel caso l’istituzione non abbia effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. • nel caso in cui nelle Istituzioni si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi (art. 4 e art. 24 legge 223/91) e/o con mobilità, cassa integrazione in deroga che riguardino lavoratori e lavoratrici adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine; • per assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi di lavoratrici e lavoratori in mobilità (art. 8 comma 2 legge 223/91); • per una durata iniziale non superiore a 3 mesi. E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato, anche in assenza di specifiche ragioni, per: • i lavoratori e le lavoratrici in mobilità; • per le assunzioni di persone con disabilità (legge 68/2009) Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, a condizione che sia motivata da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto a tempo determinato sia stato stipulato, comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Le ragioni giustificative della proroga, oltre che prevedibili sin dalla prima assunzione, possono essere anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipula del contratto originario, purché sempre riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Se il contratto a tempo determinato ha durata inferiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni 20 dalla data di scadenza del primo contratto. Se il contratto a tempo determinato ha durata superiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni 30 dalla data di scadenza del primo contratto . Nel rispetto degli intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza delle comprovabili ragioni, non esistono limitazioni alla stipula di più contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore nei limiti previsti dei 36 mesi.

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Rapporto di lavoro a tempo determinato. In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione dell’art1. 1 del presente CCNL e per gli effetti dell' art. 23 della legge n° 56 del 28/2/1987 e successive modifiche e integrazioni, Si conferma che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, subordinato è consentita, in forma scritta, a fronte di ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive di cui al Dlgs. n. 368/2001, secondo le seguenti ipotesi: • esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1993 n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni; • attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione, salvo la richiesta di ulteriori prestazioni oltre quelle previste nei contratti in essere; • sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa facoltativa, permessi, servizio militare o sostitutivo civile con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; • sostituzione di lavoratori assenti per ferie; • sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al comma 1 rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 30%. In caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l’utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto previsto all’art. 5, comma 6 del presente CCNL. Il primo contratto di lavoro a termine, di durata non superiore a 12 mesi può essere stipulato anche in assenza delle ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo (contratto acausale). Il contratto si considera a tempo indeterminato qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 giorni dalla data di cessazione, per contratti di durata non superiore ai sei mesi; entro un periodo di 30 giorni dalla data di cessazione per contratti superiori ai sei mesi. Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso. Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all’atto dell’assunzione in servizio. Le politiche adottate dalle Istituzioni circa l’utilizzo del contratto previsti dalla legge, quali a tempo determinato rientrano fra i diritti di informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell’organizzazione dell’occupazione, di cui all’art. 4. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato. Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misureesemplificativo e non esaustivo: a) per l’assunzione fino a 6 mesi un periodo la sostituzione di 15 giornipersonale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad esempio malattia, aspettativa, ferie etc.); b) per l’assunzione la sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento e addestramento; c) per l’avvio e la realizzazione di nuovi progetti e attività per un periodo non superiore a 6 dodici mesi elevabile a ventiquattro mesi previo accordo in sede aziendale con le RSU o, in mancanza di queste ultime, con le XX.XX. territoriali; e) per la sostituzione di personale temporaneamente adibito ad altre mansioni, per un periodo non superiore a sei mesi; f) per l’assunzione di 30 giorni Le lavoratrici e i lavoratori assunti personale riferito a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi, con contratto possibilità di lavoro a tempo determinato sono tenutiimpiego, in caso di risoluzione anticipata del rapporto eventuale o di lavoro fermo produttivo, su altre produzioni in corso; g) per dimissioniincremento e intensificazione temporanea dell’attività lavorativa, ad un periodo di preavviso di 7 (sette) giorni. Ove la lavoratrice o cui non è possibile far fronte con il lavoratore non abbia dato il preavviso, l' Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso. Non è ammesso l'assunzione personale a tempo determinato per le lavoratrice e i lavoratori, per sopperire a carenza stabili dell'organico e comunque nei seguenti casi: • indeterminato in organico; h) per la sostituzioni copertura di lavoratrici e lavoratori assenti una posizione rimasta vacante per sciopero; • nel caso l’istituzione non abbia effettuato la valutazione dei rischiil periodo necessario a reperire un altro lavoratore da inserire stabilmente nella posizione, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. • nel caso in cui nelle Istituzioni si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi (art. 4 e art. 24 legge 223/91) e/o con mobilità, cassa integrazione in deroga che riguardino lavoratori e lavoratrici adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine; • per assunzione a termine di durata comunque non superiore a 12 mesi sei mesi; i) per l’esecuzione di lavoratrici opere e lavoratori servizi straordinari relativi all’introduzione di nuove tecnologie; l) per la copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in mobilità (art. 8 comma 2 legge 223/91); • conseguenza di modifiche dell’organizzazione dell’impresa; m) per una durata iniziale non superiore a 3 mesi. E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato, anche in assenza di specifiche ragioni, per: • i lavoratori e le lavoratrici in mobilità; • per le assunzioni di persone con disabilità (legge 68/2009) Il termine l’aumento temporaneo dell’attività indotto da particolari esigenze del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, a condizione che sia motivata da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto a tempo determinato sia stato stipulato, comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Le ragioni giustificative della proroga, oltre che prevedibili sin dalla prima assunzione, possono essere anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipula del contratto originario, purché sempre riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Se il contratto a tempo determinato ha durata inferiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni 20 dalla data di scadenza del primo contratto. Se il contratto a tempo determinato ha durata superiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni 30 dalla data di scadenza del primo contratto . Nel rispetto degli intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza delle comprovabili ragioni, non esistono limitazioni alla stipula di più contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore nei limiti previsti dei 36 mesimercato.

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Rapporto di lavoro a tempo determinato. In Possono essere stipulati rapporto di lavoro a tempo determinato in tutte le realtà strutture comprese nella sfera nell'ambito di applicazione dell’art. 1 del presente CCNL contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e per gli effetti dell' artsostitutivo. 23 della legge n° 56 L'apposizione del 28/2/1987 e successive modifiche e integrazioni, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individualelavoro, è consentita, in forma scritta, a fronte di ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive di cui al Dlgstutti i casi ammessi dal D.Lgs. 6/9/2001 n. 368/2001, secondo le seguenti ipotesi: • esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1993 n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni; • attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione, salvo la richiesta di ulteriori prestazioni oltre quelle previste nei contratti in essere; • sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa facoltativa, permessi, servizio militare o sostitutivo civile con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; • sostituzione di lavoratori assenti per ferie; • sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente368. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al comma 1 rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 30%. In caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l’utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto previsto all’art. 5, comma 6 del presente CCNL. Il primo contratto di lavoro a termine, di durata non superiore a 12 mesi può essere stipulato anche in assenza delle ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo (contratto acausale). Il contratto si considera a tempo indeterminato qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 giorni dalla data di cessazione, per contratti di durata non superiore ai sei mesi; entro un periodo di 30 giorni dalla data di cessazione per contratti superiori ai sei mesi. Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso. Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all’atto dell’assunzione in servizio. Le politiche adottate dalle Istituzioni circa l’utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti di informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell’organizzazione dell’occupazione, di cui all’art. 4. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato. Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misure: a) per l’assunzione fino a 6 mesi un periodo di 15 giorni b) per l’assunzione superiore a 6 mesi un periodo di 30 giorni Le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sono tenuti, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per dimissioni, ad un periodo di preavviso di 7 (sette) giorni. Ove la lavoratrice o il lavoratore non abbia dato il preavviso, l' Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso. Non è ammesso l'assunzione a tempo determinato per le lavoratrice e i lavoratori, per sopperire a carenza stabili dell'organico e comunque nei seguenti casi: • per la sostituzioni di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero; • nel caso l’istituzione non abbia effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. • nel caso in cui nelle Istituzioni si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi (art. 4 e art. 24 legge 223/91) e/o con mobilità, cassa integrazione in deroga che riguardino lavoratori e lavoratrici adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine; • per assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi di lavoratrici e lavoratori in mobilità (art. 8 comma 2 legge 223/91); • per una durata iniziale non superiore a 3 mesi. E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato, anche in assenza di specifiche ragioni, per: • i lavoratori e le lavoratrici in mobilità; • per le assunzioni di persone con disabilità (legge 68/2009) Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, a condizione che sia motivata da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto a tempo determinato sia stato stipulato, comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Le ragioni giustificative della prorogaA titolo esemplificativo si indicano, oltre che prevedibili sin in relazione alle particolari esigenze delle imprese ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi: c) per garantire le indispensabili necessità del servizio e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie. d) per l'effettuazione di attività psicopedagogia, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri, ed altri enti pubblici o privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra; e) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla prima assunzione, possono essere anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipula del contratto originario, purché sempre riconducibili a impresa; f) in caso d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere tecnicogiuridico (arresto, produttivosospensione in attesa di giudizio, organizzativo o sostitutivoecc.) nonché in caso d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio; g) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.). Se I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il contratto 25% del personale assunto a tempo determinato ha durata inferiore indeterminato. Le Imprese che occupano fino a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo 6 lavoratori a tempo indeterminato potranno effettuare l’assunzione fino a due lavoratori a tempo determinato. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non prima di giorni 20 dalla data di scadenza del primo contratto. Se il contratto deve sopperire a tempo determinato ha durata superiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni 30 dalla data di scadenza del primo contratto . Nel rispetto degli intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza delle comprovabili ragionimancanze stabili dell'organico, non esistono limitazioni alla stipula di più contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore nei limiti previsti dei 36 mesipreviste dalle norme convenzionali.

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Rapporto di lavoro a tempo determinato. 1. In tutte le realtà strutture comprese nella sfera nell'ambito di applicazione dell’art. 1 del presente CCNL e per gli effetti dell' art. 23 della legge n° 56 del 28/2/1987 e successive modifiche e integrazionicontratto, l’apposizione l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individualelavoro, è consentita, in forma scritta, a fronte di ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive di cui al Dlgstutti i casi ammessi dal D.Lgs. n. 368/2001, secondo le seguenti ipotesi: • esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1993 n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni; • attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione, salvo la richiesta di ulteriori prestazioni oltre quelle previste nei contratti in essere; • sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa facoltativa, permessi, servizio militare o sostitutivo civile con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; • sostituzione di lavoratori assenti per ferie; • sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente. 2. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al comma 1 rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 30%. In caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l’utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto previsto all’art. 5, comma 6 del presente CCNL. Il primo contratto di lavoro a termine, di durata non superiore a 12 mesi può essere stipulato anche in assenza delle ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo (contratto acausale). Il contratto si considera a tempo indeterminato qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 giorni dalla data di cessazione, per contratti di durata non superiore ai sei mesi; entro un periodo di 30 giorni dalla data di cessazione per contratti superiori ai sei mesi. Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso. Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all’atto dell’assunzione in servizio. Le politiche adottate dalle Istituzioni circa l’utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti di informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell’organizzazione dell’occupazione, di cui all’art. 4. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato. Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misure: a) per l’assunzione fino a 6 mesi un periodo di 15 giorni b) per l’assunzione superiore a 6 mesi un periodo di 30 giorni Le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sono tenuti, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per dimissioni, ad un periodo di preavviso di 7 (sette) giorni. Ove la lavoratrice o il lavoratore non abbia dato il preavviso, l' Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso. Non è ammesso l'assunzione a tempo determinato per le lavoratrice e i lavoratori, per sopperire a carenza stabili dell'organico e comunque nei seguenti casi: • per la sostituzioni di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero; • nel caso l’istituzione non abbia effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. • nel caso in cui nelle Istituzioni si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi (art. 4 e art. 24 legge 223/91) e/o con mobilità, cassa integrazione in deroga che riguardino lavoratori e lavoratrici adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine; • per assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi di lavoratrici e lavoratori in mobilità (art. 8 comma 2 legge 223/91); • per una durata iniziale non superiore a 3 mesi. E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato, anche in assenza di specifiche ragioni, per: • i lavoratori e le lavoratrici in mobilità; • per le assunzioni di persone con disabilità (legge 68/2009) Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, a condizione che sia motivata da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto a tempo determinato sia stato stipulato, comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 3. Le ragioni giustificative della prorogaA titolo esemplificativo si indicano, oltre che prevedibili sin in relazione alle particolari esigenze delle organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi: a) per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie. Per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle organizzazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private; b) per l'effettuazione di attività sociosanitaria, psicopedagogia, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri, ed altri enti pubblici o privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra; c) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla prima assunzione, possono essere anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipula del contratto originario, purché sempre riconducibili a Datrice; d) in caso d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere tecnicogiuridico (arresto, produttivosospensione in attesa di giudizio, organizzativo o sostitutivoecc.) nonché in caso d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio; e) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.). 4. Se I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il contratto 25% del personale assunto a tempo determinato ha durata inferiore indeterminato. Nelle Datrici che occupano fino a mesi sei il lavoratore sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere riassunto con un nuovo effettuata l’assunzione di due lavoratori a tempo determinato. 5. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non prima di giorni 20 dalla data di scadenza del primo contratto. Se il contratto deve sopperire a tempo determinato ha durata superiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni 30 dalla data di scadenza del primo contratto . Nel rispetto degli intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza delle comprovabili ragionicarenze stabili dell'organico, non esistono limitazioni alla stipula di più contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore nei limiti previsti dei 36 mesipreviste dalle norme convenzionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo determinato. In tutte le realtà comprese nella sfera Per la copertura dei posti di applicazione dell’art. 1 insegnamento del presente CCNL contingente, temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per gli effetti dell' art. 23 della legge n° 56 la sostituzione del 28/2/1987 e successive modifiche e integrazioni, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, è consentita, in forma scritta, a fronte di ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive di cui al Dlgs. n. 368/2001, secondo le seguenti ipotesi: • esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1993 n. 17 convertito personale con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni; • attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione, salvo la richiesta di ulteriori prestazioni oltre quelle previste nei contratti in essere; • sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa facoltativa, permessi, servizio militare o sostitutivo civile con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; • sostituzione di lavoratori assenti per ferie; • sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono essere assunte/i con contratto rapporto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al comma 1 rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 30%. In caso di obiettive necessità di carattere straordinariotemporaneamente assente, i limiti quantitativi per l’utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto previsto all’art. 5, comma 6 del presente CCNL. Il primo contratto di lavoro a termine, di durata non superiore a 12 mesi può essere stipulato anche in assenza delle ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo (contratto acausale). Il contratto si considera a tempo indeterminato qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 giorni dalla data di cessazione, per stipulano contratti di durata non superiore ai sei mesi; entro un periodo di 30 giorni dalla data di cessazione per contratti superiori ai sei mesi. Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso. Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all’atto dell’assunzione in servizio. Le politiche adottate dalle Istituzioni circa l’utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti di informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell’organizzazione dell’occupazione, di cui all’art. 4. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato. Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misure: a) per l’assunzione fino a 6 mesi un periodo di 15 giorni b) per l’assunzione superiore a 6 mesi un periodo di 30 giorni Le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sono tenuti(articoli 18, in caso di risoluzione anticipata 25 e 47 del rapporto di lavoro per dimissioni, ad un periodo di preavviso di 7 (sette) giorniCCNL 4 agosto 1995). Ove la lavoratrice o il lavoratore non abbia dato il preavviso, l' Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso. Non è ammesso l'assunzione a tempo determinato per le lavoratrice e i lavoratori, per sopperire a carenza stabili dell'organico e comunque nei seguenti casi: • per la sostituzioni di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero; • nel caso l’istituzione non abbia effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. • nel caso in cui nelle Istituzioni si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi (art. 4 e art. 24 legge 223/91) e/o con mobilità, cassa integrazione in deroga che riguardino lavoratori e lavoratrici adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine; • per assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi di lavoratrici e lavoratori in mobilità (art. 8 comma 2 legge 223/91); • per una durata iniziale non superiore a 3 mesi. E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato, anche in assenza di specifiche ragioni, per: • i lavoratori e le lavoratrici in mobilità; • per le assunzioni di persone con disabilità (legge 68/2009) Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, a condizione che sia motivata da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto a tempo determinato sia stato stipulato, comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Le ragioni giustificative della proroga, oltre che prevedibili sin dalla prima assunzione, possono essere anche del tutto diverse da quelle In considerazione delle modifiche legislative intervenute che hanno determinato la stipula proroga della validità delle graduatorie del contratto originariopersonale docente aspirante alle supplenze per gli anni scolastici 1998-1999 e 1999/2000, purché sempre riconducibili a ragioni si rinvia al primo settembre 2000 l'applicazione dell'art. 26 del decreto legislativo n. 62/1998, per la parte che fissa le nuove modalità di carattere tecnicocostituzione di dette graduatorie, produttivoe al primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, organizzativo o sostitutivoper la parte relativa al trattamento economico, così come modificato dal presente articolo. Se il contratto A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la retribuzione del personale docente con incarico a tempo determinato ha viene parametrata alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero - solo per i residenti - a quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione dell'analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede aggiuntivo, rapportato alla durata inferiore a mesi sei del contratto stipulato, individuato in una quota percentuale variabile dell'indennità di sede prevista per il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto personale a tempo determinato non prima indeterminato in servizio nelle scuole italiane all'estero, in modo che la retribuzione complessiva rimanga invariata rispetto a quella attualmente percepita. Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di giorni 20 dalla data conferimento delle supplenze, di scadenza competenza del primo contrattoMinistero della pubblica istruzione. Se il contratto a La trattativa sarà conclusa in tempo determinato ha durata superiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni 30 dalla data di scadenza del primo contratto utile per l'inizio dell'a.s. Nel rispetto degli intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza delle comprovabili ragioni, non esistono limitazioni alla stipula di più contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore nei limiti previsti dei 36 mesi2000-2001.

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Samples: Accordo Sulla Sequenza Contrattuale

Rapporto di lavoro a tempo determinato. In tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione dell’art. 1 del presente CCNL e per gli effetti dell' art. 23 della legge n° 56 del 28/2/1987 e successive modifiche e integrazioni, l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, è consentita, in forma scritta, a fronte di ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive di cui al Dlgs. n. 368/2001, secondo le seguenti ipotesi: • esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963 n.1525 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1993 n. 17 convertito con modificazioni nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive integrazioni e/o modificazioni; • attività derivanti dai progetti sperimentali, oppure da commesse eccezionali, a cui non sia possibile sopperire con il normale organico per la durata delle stesse attività. Sono in ogni caso escluse le convenzioni ordinarie stipulate con la Pubblica Amministrazione, salvo la richiesta di ulteriori prestazioni oltre quelle previste nei contratti in essere; • sostituzione di lavoratori assenti per malattia e/o infortunio, maternità o aspettativa facoltativa, permessi, servizio militare o sostitutivo civile con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione; • sostituzione di lavoratori assenti per ferie; • sostituzione di lavoratrici e lavoratori alle quali o ai quali è stata ritirata la patente. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori che possono Possono essere assunte/i con contratto di lavoro a termine relativamente alla casistica di cui al comma 1 rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato è fissata nel 30%. In caso di obiettive necessità di carattere straordinario, i limiti quantitativi per l’utilizzo di tale strumento contrattuale possono essere derogati sulla base di un apposito accordo aziendale, in conformità di quanto previsto all’art. 5, comma 6 del presente CCNL. Il primo contratto di lavoro a termine, di durata non superiore a 12 mesi può essere stipulato anche in assenza delle ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo (contratto acausale). Il contratto si considera a tempo indeterminato qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 20 giorni dalla data di cessazione, per contratti di durata non superiore ai sei mesi; entro un periodo di 30 giorni dalla data di cessazione per contratti superiori ai sei mesi. Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del stipulati rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso. Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all’atto dell’assunzione in servizio. Le politiche adottate dalle Istituzioni circa l’utilizzo del contratto a tempo determinato rientrano fra i diritti di informazione sindacale riguardanti le linee generali di evoluzione dell’organizzazione dell’occupazione, di cui all’art. 4. Il servizio prestato a tempo determinato costituisce titolo di precedenza, a parità di requisiti, agli effetti dell’eventuale assunzione a tempo indeterminato. Al contratto a tempo determinato può essere apposta la clausola relativa al periodo di prova nelle seguenti misure: a) per l’assunzione fino a 6 mesi un periodo di 15 giorni b) per l’assunzione superiore a 6 mesi un periodo di 30 giorni Le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sono tenuti, in caso tutte le strutture comprese nell'ambito di risoluzione anticipata applicazione del rapporto di lavoro per dimissioni, ad un periodo di preavviso di 7 (sette) giorni. Ove la lavoratrice o il lavoratore non abbia dato il preavviso, l' Istituzione ha facoltà di ritenergli una somma corrispondente alla retribuzione del periodo di mancato preavviso. Non è ammesso l'assunzione a tempo determinato per le lavoratrice e i lavoratori, per sopperire a carenza stabili dell'organico e comunque nei seguenti casi: • per la sostituzioni di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero; • nel caso l’istituzione non abbia effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. • nel caso in cui nelle Istituzioni si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi (art. 4 e art. 24 legge 223/91) e/o con mobilità, cassa integrazione in deroga che riguardino lavoratori e lavoratrici adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine; • per assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi di lavoratrici e lavoratori in mobilità (art. 8 comma 2 legge 223/91); • per una durata iniziale non superiore a 3 mesi. E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato, anche in assenza di specifiche ragioni, per: • i lavoratori e le lavoratrici in mobilità; • per le assunzioni di persone con disabilità (legge 68/2009) Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessapresente contratto, a condizione che sia motivata da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto a tempo determinato sia stato stipulato, comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. Le ragioni giustificative della proroga, oltre che prevedibili sin dalla prima assunzione, possono essere anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipula del contratto originario, purché sempre riconducibili a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o e sostitutivo. Se il L'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro, è consentita, in tutti i casi ammessi dal D.Lgs. 6/9/2001 n. 368. La durata del contratto a tempo determinato ha durata inferiore a mesi sei il lavoratore termine non potrà essere riassunto superiore ai 36 mesi complessivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro (art.5 comma 4 bis D.Lgs 368/2001). A titolo esemplificativo si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle imprese ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi: a) per garantire le indispensabili necessità del servizio e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie. b) per la fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi; c) per l'effettuazione di attività temporanee in collaborazione con un nuovo Aziende Ospedaliere, ASL, Comuni, Province, Regioni, ed altri Enti pubblici o privati; d) per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra; e) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla impresa; f) per inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell’organico aziendale di cui si voglia testare l’utilità; g) in caso d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio; h) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare ecc.). I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 20% del personale assunto a tempo indeterminato. Le Imprese che occupano fino a 6 lavoratori a tempo indeterminato potranno effettuare l’assunzione fino a due lavoratori a tempo determinato. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non prima di giorni 20 dalla data di scadenza del primo contratto. Se il contratto deve sopperire a tempo determinato ha durata superiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni 30 dalla data di scadenza del primo contratto . Nel rispetto degli intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza delle comprovabili ragionimancanze stabili dell'organico, non esistono limitazioni alla stipula di più contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore nei limiti previsti dei 36 mesipreviste dalle norme convenzionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro