Common use of Rapporto di lavoro a tempo parziale Clause in Contracts

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono: a) volontarietà delle parti; b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono: a) volontarietà delle parti; b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è È anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibileelastica) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: oggettive esigenze tecnico-produttive; esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è È consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elasticaclausole elastiche) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 3 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tre annitredici anni o portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.. • addetti in agriturismo • addetti in vendita diretta • addetti alla raccolta uova

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti 1. L’Amministrazione e le modalità per l’attivazione gli enti del rapporto comparto possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sonomediante: a) volontarietà assunzioni, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle partivigenti disposizioni; b) priorità nel passaggio trasformazione di rapporti di lavoro da orario ordinario tempo pieno a orario ridotto e viceversa tempo parziale, su richiesta dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;dipendenti interessati. c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto2. La prestazione Il numero dei rapporti a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1superare il 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del personale dirigenziale, di quello del CFVA e degli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione e degli enti. Il predetto limite e arrotondato per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 oreeccesso, onde arrivare comunque all’unità. 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano L’Amministrazione e gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore nel rispetto dei criteri definiti nel comma precedente e nel successivo art. 62. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste per l’accesso al lavoro. 4. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie Le domande devono essere presentate dal personale interessato alla Direzione Generale del Personale o al competente ufficio degli enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di lavori per le quali è possibile assumere ciascun anno. Nelle domande tendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale parziale, con prestazioni settimanaliprestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative subordinato o produttive aziendaliautonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del comma 1 dell’art. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento45 della L.R. n. 31/1998. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei Per i rapporti di lavoro a tempo parziale parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di tipo verticale o misto quella a tempo pieno, si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentita anche l’apposizione l’iscrizione ad albi professionali. 5. Nel caso che l’Amministrazione e gli enti non abbiano preceduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l’applicazione della disciplina prevista nei commi precedenti, la trasformazione del rapporto di clausole elastiche lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. 6. L’Amministrazione e gli enti entro il predetto termine, possono, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente, sia subordinata che prevedano una variazione autonoma, e la specifica attività di servizio , l’ente nega la trasformazione a tempo parziale. 8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, il contingente di cui al comma 2 è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in aumento della durata della prestazione lavorativaderoga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali. 9. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 8 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza: a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 10. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e la variazione in aumento con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione nonché della collocazione temporale della prestazione o dell’orario con riferimento al giorno, alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scrittosettimana, anche contestuale al contratto di lavoromese e all’anno e del relativo trattamento economico. 11. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore I dipendenti con rapporto di lavoro al lavoratore con un preavviso a tempo parziale hanno diritto di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in rapporto soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. 12. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art. 7 del presente contratto sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anniparziale, con facoltà di ripristinare sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al termine del periodo il rapporto a tempo pienolavoro aggiuntivo e straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti 1. L’Amministrazione e le modalità per l’attivazione gli enti del rapporto comparto possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sonomediante: a) volontarietà a. assunzioni, nell’ambito della programmazione del xxxxx- sogno di personale, ai sensi delle partivigenti disposizioni; b) priorità nel passaggio b. trasformazione di rapporti di lavoro da orario ordinario tempo pieno a orario ridotto e viceversa tempo parziale, su richiesta dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;dipendenti interessati. c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto2. La prestazione Il numero dei rapporti a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1supe- rare il 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del personale dirigenziale, di quello del CFVA e degli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione e degli enti. Il predetto limite e arrotondato per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 oreeccesso, onde arrivare comunque all’unità. 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano L’Amministrazione e gli enti, previa analisi delle pro- prie esigenze organizzative e nell’ambito della programma- zione del fabbisogno di personale, previa informazione se- guita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore nel rispetto dei criteri definiti nel comma precedente e nel successivo art. 62. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e pro- filo e, per la parte residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste per l’accesso al lavoro. 4. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie Le domande devono essere presentate dal personale interessato alla Direzione Generale del Personale o al com- petente ufficio degli enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di lavori per le quali è possibile assumere ciascun anno. Nelle domande tendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale parziale, con prestazioni settimanalipre- stazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative subordinato o produttive aziendaliautonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del comma 1 dell’art. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento45 della L.R. n. 31/1998. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei Per i rapporti di lavoro a tempo parziale parziale, con prestazione lavora- tiva superiore al 50% di tipo verticale o misto quella a tempo pieno, si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ai dipendenti con rap- porto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentita anche l’apposizione l’iscrizione ad albi professionali. 5. Nel caso che l’Amministrazione e gli enti non abbiano preceduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l’applicazione della disciplina prevista nei commi precedenti, la trasforma- zione del rapporto di clausole elastiche lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. 6. L’Amministrazione e gli enti entro il predetto termine, possono, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiu- dizio alla funzionalità del servizio. 7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di in- teressi tra l’attività esterna del dipendente, sia subordinata che prevedano una variazione autonoma, e la specifica attività di servizio, l’ente nega la trasformazione a tempo parziale. 8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, il contingente di cui al comma 2 è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in aumento della durata della prestazione lavorativaderoga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali. 9. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 8 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza: a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari con- dizioni psicofisiche; b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 10. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e la variazione in aumento con l’in- dicazione della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione nonché della collocazione temporale della prestazione o dell’orario con riferimento al giorno, alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scrittosettimana, anche contestuale al contratto di lavoromese e all’anno e del relativo trattamento economico. 11. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore I dipendenti con rapporto di lavoro al lavoratore con un preavviso a tempo parziale hanno diritto di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in rapporto soprannumero op- pure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. 12. Gli enti informano con cadenza semestrale i sogget- ti sindacali di cui all’art. 7 del presente contratto sull’an- damento delle assunzioni a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anniparziale, con facoltà di ripristinare sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al termine del periodo il rapporto a tempo pienolavoro aggiuntivo e straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo parziale. 1 Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Le Parti convengono che i presupposti parti possono concordare, con specifico accordo della validità di un anno, l’incremento della percentuale massima prevista nel precedente periodo, anche in presenza di gravi e le modalità per l’attivazione documentate situazioni familiari. 2 Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sonoparziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 7. 3 L’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11 oppure nega la stessa qualora: a) volontarietà delle partisi determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 1; b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzionil’attività di lavoro autonomo o subordinato, fatte salve le esigenze aziendali e che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la compatibilità della mansione specifica attività di servizio svolta con quella da svolgeredallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base mansioni ed alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore posizione di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per ricoperta dal dipendente, si determini un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse pregiudizio alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pienodell’ente.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti 1. L‟Amministrazione e le modalità per l’attivazione gli enti del rapporto comparto possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sonomediante: a) volontarietà assunzioni, nell‟ambito della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle partivigenti disposizioni; b) priorità nel passaggio trasformazione di rapporti di lavoro da orario ordinario tempo pieno a orario ridotto e viceversa tempo parziale, su richiesta dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;dipendenti interessati. c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto2. La prestazione Il numero dei rapporti a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1superare il 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del personale dirigenziale, di quello del CFVA e degli avvocati addetti agli uffici legali dell‟Amministrazione e degli enti. Il predetto limite e arrotondato per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 oreeccesso, onde arrivare comunque all‟unità. 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano L‟Amministrazione e gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell‟ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore nel rispetto dei criteri definiti nel comma precedente e nel successivo art. 62. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste per l‟accesso al lavoro. 4. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie Le domande devono essere presentate dal personale interessato alla Direzione Generale del Personale o al competente ufficio degli enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di lavori per le quali è possibile assumere ciascun anno. Nelle domande tendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale parziale, con prestazioni settimanaliprestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione deve essere indicata l‟eventuale attività di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative subordinato o produttive aziendaliautonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del comma 1 dell‟art. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento45 della L.R. n. 31/1998. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei Per i rapporti di lavoro a tempo parziale parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di tipo verticale o misto quella a tempo pieno, si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentita anche l’apposizione l‟iscrizione ad albi professionali. 5. Nel caso che l‟Amministrazione e gli enti non abbiano preceduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l‟applicazione della disciplina prevista nei commi precedenti, la trasformazione del rapporto di clausole elastiche lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. 6. L‟Amministrazione e gli enti entro il predetto termine, possono, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l‟attività esterna del dipendente, sia subordinata che prevedano una variazione autonoma, e la specifica attività di servizio , l‟ente nega la trasformazione a tempo parziale. 8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, il contingente di cui al comma 2 è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in aumento della durata della prestazione lavorativadoroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali. 9. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 8 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza: a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico- fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 10. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e la variazione in aumento con l‟indicazione della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione nonché della collocazione temporale della prestazione o dell‟orario con riferimento al giorno, alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scrittosettimana, anche contestuale al contratto di lavoromese e all‟anno e del relativo trattamento economico. 11. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore I dipendenti con rapporto di lavoro al lavoratore con un preavviso a tempo parziale hanno diritto di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in rapporto soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. 12. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all‟art. 7 del presente contratto sull‟andamento delle assunzioni a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anniparziale, con facoltà di ripristinare sulla tipologia delle stesse e sull‟eventuale ricorso al termine del periodo il rapporto a tempo pienolavoro aggiuntivo e straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti e le modalità 1. L’Amministrazione può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, nei limiti massimi del 20% della dotazione organica 2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per l’attivazione del il personale a tempo pieno. 3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sono:non può essere costituito relativamente a profili che comportino l’esercizio di funzioni ispettive o di controllo interno, di direzione o di coordinamento di struttura comunque a) volontarietà 4. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle parti;frazioni di posto a tempo parziale, non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale. b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione 5. Il rapporto di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiegocui al successivo comma 6. 6. La durata della prestazione individuale non Il tempo parziale può essere inferiore ai seguenti minimirealizzato: 17. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la escluso dalla prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superarestraordinario, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso né può fruire di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, riproporzionato in base alla salvo quelle previste dalla legge. Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamentequanto compatibili, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti disposizioni di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) legge e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite contrattuali dettate per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno. 8. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell’Amministrazione, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione. 9. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti 1. L’Amministrazione e le modalità per l’attivazione gli enti del rapporto comparto possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sonomediante: a) volontarietà assunzioni, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle partivigenti disposizioni; b) priorità nel passaggio trasformazione di rapporti di lavoro da orario ordinario tempo pieno a orario ridotto e viceversa tempo parziale, su richiesta dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;dipendenti interessati. c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto2. La prestazione Il numero dei rapporti a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1superare il 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del personale dirigenziale, di quello del CFVA e degli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione e degli enti. Il predetto limite e arrotondato per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 oreeccesso, onde arrivare comunque all’unità. 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano L’Amministrazione e gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore nel rispetto dei criteri definiti nel comma precedente e nel successivo art. 62. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste per l’accesso al lavoro. 4. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie Le domande devono essere presentate dal personale interessato alla Direzione Generale del Personale o al competente ufficio degli enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di lavori per le quali è possibile assumere ciascun anno. Nelle domande tendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale parziale, con prestazioni settimanaliprestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative subordinato o produttive aziendaliautonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del comma 1 dell’art. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento45 della L.R. n. 31/1998. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei Per i rapporti di lavoro a tempo parziale parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di tipo verticale o misto quella a tempo pieno, si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentita anche l’apposizione l’iscrizione ad albi professionali. 5. Nel caso che l’Amministrazione e gli enti non abbiano preceduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l’applicazione della disciplina prevista nei commi precedenti, la trasformazione del rapporto di clausole elastiche lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. 6. L’Amministrazione e gli enti entro il predetto termine, possono, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente, sia subordinata che prevedano una variazione autonoma, e la specifica attività di servizio , l’ente nega la trasformazione a tempo parziale. 8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, il contingente di cui al comma 2 è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in aumento della durata della prestazione lavorativadoroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali. 9. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 8 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza: a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 10. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e la variazione in aumento con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione nonché della collocazione temporale della prestazione o dell’orario con riferimento al giorno, alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scrittosettimana, anche contestuale al contratto di lavoromese e all’anno e del relativo trattamento economico. 11. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore I dipendenti con rapporto di lavoro al lavoratore con un preavviso a tempo parziale hanno diritto di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in rapporto soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. 12. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art. 7 del presente contratto sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anniparziale, con facoltà di ripristinare sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al termine del periodo il rapporto a tempo pienolavoro aggiuntivo e straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti e I. Al fine di valorizzare tutte le modalità per l’attivazione potenzialità dell’istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale sono: a) volontarietà delle parti; b) priorità ed in particolare al fine di favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, le Parti stipulanti convengono sul principio che tale tipologia contrattuale costituisce, nel passaggio da orario ordinario rispetto del principio di non discriminazione, uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto atto a orario ridotto soddisfare gli interessi individuali e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve sociali del lavoratore e le esigenze aziendali dell’impresa. II. Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e la compatibilità successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le esigenze della mansione svolta con quella da svolgere;Società connesse alla funzionalità dei servizi. c) applicazione III. Il rapporto di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinariolavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è costituito in proporzione all’orario ridottoforma scritta e sottoscritto dalle Parti. La prestazione Il contratto di lavoro a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicaticontiene puntuale indicazione di: – la - data di assunzione o di trasformazione; - inquadramento professionale; - mansione; - luogo di lavoro; - struttura di assegnazione; - trattamento economico iniziale; - durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la - durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. IV. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Società darà precedenza al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, semprechè ne abbia fatto richiesta, svolga attività presso la stessa unità produttiva o presso lo stesso comune, in caso di pluralità di unità produttive nel medesimo ambito comunale e sia adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, l’Azienda darà informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale. V. La prestazione individuale, determinata consensualmente tra le relative modalità; – l’inquadramento professionaleparti, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere essere, in ragione d’anno, inferiore ai seguenti minimi:a 900 ore o superiore a 1300 ore. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, le predette prestazioni possono essere, nell’ambito del secondo livello di contrattazione e sempre su base consensuale, ridotte ovvero ampliate. 1VI. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore può essere di lavorotipo orizzontale, verticale e misto ai sensi del D.Lgs. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate61/00 e successive modifiche e integrazioni. È consentita A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata può articolarsi: − con presenza giornaliera su tutti i giorni della settimana; − con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana; − con presenza articolata nel corso dell’anno anche limitatamente ad alcuni periodi di esso; − con presenza in alcuni giorni dell’anno per tutti i giorni della settimana o in parte di essi. VII. Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare su base regionale complessivamente il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito del secondo livello di contrattazione. I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con esclusione dei contratti in cui l’articolazione della prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata. All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di specifiche iniziative, la Società darà informativa alla delegazione sindacale territoriale a livello regionale di cui all’art. 7 del presente CCNL, in ordine ai livelli professionali e alle tipologie di attività interessate dall’attivazione di rapporti a tempo parziale. Per le altre Aziende alle quali si applica il contratto di Poste Italiane S.p.A., il personale a tempo parziale non potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. VIII. Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la Società favorirà, ai fini della precedenza nell’accoglimento e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, le domande avanzate dai lavoratori nei seguenti casi: - gravi motivi personali o produttive aziendalifamiliari (ad es. Il dipendenti portatori di handicap grave, genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, dipendenti che accedono a programmi terapeutici e riabilitativi di cui all’art. 47 presente CCNL); - necessità di accudire figli di età inferiore a 8 anni; - lavoratori-studenti. I lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata nei modi previsti dalla legge, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro supplementare a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e, in caso di richiesta, alla trasformazione nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà avvenire a tempo indeterminato ovvero avere durata predeterminata comunque non deve superareinferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, nell’annosalvo disdetta da notificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto si intende prorogato tacitamente per la misura stessa durata. Richieste da parte del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordatopersonale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società compatibilmente con una maggiorazione del 15 per centole esigenze organizzative e produttive. In caso di superamento disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell’ambito del limite livello di cui al periodo precedenteinquadramento di appartenenza. DICHIARAZIONE A VERBALE A. In caso di disdetta da parte della Società, la stessa valuterà, compatibilmente con le ore esigenze organizzative e produttive ed a fronte di comprovate necessità del lavoratore, la possibile permanenza dell’interessato in regime di orario ridotto, anche attraverso l’eventuale sua assegnazione ad altra unità produttiva. B. In caso di ritorno del lavoratore ad attività a tempo pieno, la Società, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e con il livello di inquadramento professionale di appartenenza, lo reinserirà nella stessa unità produttiva di assegnazione ovvero, ove possibile, nel luogo di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con di provenienza o in uno viciniore. IX. Nel corso di svolgimento del rapporto a tempo parziale, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale clausole che consentono la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e, nei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è misto, anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario clausole che consentono la variazione in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale aumento della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per clausole elastiche). A tal fine è richiesto il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, reso con l’assistenza di un periodo continuativo componente delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, salvo rinuncia del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto del lavoratore non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti costituisce giustificato motivo di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativalicenziamento. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa nonché la variazione in aumento della stessa sono ammesse in relazione ad esigenze di servizio o ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la modifica della collocazione temporale della stessa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a quattro giorni lavorativi. Per le ore prestate in orari diversi da quelli inizialmente concordati (clausola flessibile) e la clausole flessibili), il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria globale di fatto. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elasticaclausole elastiche) sono consentite è possibile entro il limite annuale complessivo massimo di ore pro capite pari al 15% della prestazione concordata e comporta una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto. La variazione della collocazione temporale della prestazione non dà diritto alle maggiorazioni economiche di cui al presente comma nei casi in cui le suddette variazioni siano richieste dal lavoratore interessato per sue scelte o necessità. Decorsi 5 mesi dalla stipula delle predette clausole, il lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze. Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) il predetto periodo di preavviso potrà essere ridotto. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti nuove clausole nel rispetto di quanto previsto dalla presente disciplina contrattuale. Le Parti si danno atto che la disciplina di cui sopra in materia di clausole elastiche e flessibili non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative della stessa, con conseguente rimodulazione dell’articolazione oraria concordata tra le Parti. Lo svolgimento di lavoro supplementare da parte del personale a tempo indeterminato nonché di quello assunto con contratto a tempo determinato, potrà essere richiesto solo a fronte di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo organizzativo, sostitutivo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scrittodi mercato anche riferite all’ordinaria attività, anche contestuale al contratto nella misura massima di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni100 ore annue. In caso di oggettiva urgenza il termine rifiuto da parte del lavoratore di preavviso è ridotto a 2 giornieffettuare prestazioni di lavoro troverà applicazione l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n.61 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. Le ore prestazioni supplementari svolte entro il limite quantitativo di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con cui al presente comma comportano una maggiorazione del 15 10% della retribuzione oraria globale di fatto; le prestazioni supplementari svolte oltre il medesimo limite quantitativo comportano una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 70 del presente CCNL in materia di lavoro straordinario. X. Il trattamento economico è commisurato alla relativa durata della prestazione. Il trattamento normativo è determinato per centoi singoli istituti avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione. I contratti provinciali lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare per quanto concerne le ferie, ad un numero di giorni: - pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il rapporto di lavoro possono disciplinareè a tempo parziale orizzontale; - proporzionato alle giornate lavorate nell’anno, compatibilmente se il rapporto di lavoro è a tempo parziale verticale; - calcolato combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale misto. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale verticale, ferma restando la disciplina contrattuale prevista in materia di Assenze per malattie - Trattamento, di cui all’art. 43 del presente CCNL, il periodo di comporto verrà riproporzionato in relazione alle giornate di prestazione lavorativa pattuita. Al personale a tempo parziale sono applicate le esigenze aziendalitutele di cui all’art. 4 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (Principio di non discriminazione). Tra le altre, in particolare, l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dalla Società, la facoltà durata dei congedi previsti dal Testo Unico D.Lgs. 151/2001 in materia di trasformare tutela e sostegno della maternità e della paternità. Ai sensi dell’art. 60 del citato Decreto il trattamento economico di tali congedi è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e la Società abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in rapporto parte coincidente con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione, agli effetti di quanto previsto dall’art. 23 comma IV del medesimo Decreto. XI. La Società, nell’ambito degli incontri previsti a livello regionale dall’art. 5, informerà con cadenza semestrale, le rappresentanze sindacali stipulanti sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anniparziale, con facoltà di ripristinare relativa tipologia e ricorso al termine del periodo il rapporto a tempo pienolavoro supplementare.

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Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del Criteri Applicativi 1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sono: a) volontarietà delle parti; b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzionipotrà essere ammesso di massima per tutte le categorie professionali. Restano comunque esclusi, fatte salve attese le vincolanti esigenze aziendali e di servizio, i seguenti lavoratori: - quadri ed impiegati aventi funzioni direttive su altro personale; - personale turnista (fatta eccezione del personale addetto ai servizi commerciali di front - end con la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, clientela); - personale che opera in proporzione all’orario ridottosquadra. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo percentuale massima di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati non potrà superare complessivamente il 12% da calcolarsi sul personale in forza presso altro datore le singole unità produttive di lavoroappartenenza; incrementi di detta percentuale potranno essere valutati a livello regionale dalle parti stipulanti, in relazione alle esigenze organizzative e professionali dei settori interessati. 2. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere Il rapporto a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicatepotrà svolgersi nella forma c.d. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordatoorizzontale, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite , di norma senza soluzione di continuità, pari alla metà del normale orario giornaliero; in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore relazione alle esigenze del settore di appartenenza detta prestazione, di norma con intervallo, potrà altresì essere pari ai 3/4 del normale orario di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttivagiornaliero. 3. Nei rapporti Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della potrà inoltre svolgersi nella forma verticale, con prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione concentrata in aumento della tre giorni alla settimana per una durata della oraria settimanale pari alla metà del normale, ovvero nella forma c.d. ciclica, con prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione concentrata in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pienopredefiniti periodi dell'anno solare.

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Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto rap- porto di lavoro a tempo parziale sono: a) volontarietà delle parti; b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: - la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; - la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; - l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; - ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale par- ziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili men- sili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite li- mite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate gior- nate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario stra- ordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite retri- buite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione colloca- zione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo pe- riodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: - oggettive esigenze tecnico-produttive; - esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento au- mento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola clau- sola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa la- vorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavorola- voro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere es- sere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto ri- dotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto rap- porto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono: a) volontarietà delle parti; b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore di lavoro. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: oggettive esigenze tecnico-produttive; esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto è consentita anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni, con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pieno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti considerano il rapporto di lavoro a tempo parziale un utile strumento per favorire l’occupazione e far fronte a particolari esigenze delle Aziende e dei lavoratori. In attuazione del rinvio disposto dall’art. 5 comma 3° - 4° legge 863/84 le parti convengono che i presupposti e le modalità per l’attivazione di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale. A) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono: a) volontarietà delle parti; b) priorità nel deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere; c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto. La prestazione a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1. per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 ore 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano ai rapporti rapporto di lavoro a tempo parziale instaurati con a quello a tempo pieno. B) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno. C) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell’anno. D) Tutti gli istituti contrattuali e di legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all’orario stabilito. Anche gli istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà il periodo feriale ed i permessi retribuiti relativi alle festività abolite per periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l’orario di lavoro per lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extracontrattuali e di legge per i quali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà comunque conformarsi proporzionalmente all’effettuazione aziendale di lavoro flessibile. E) Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate alle autorità competenti, secondo la normativa di legge vigente. F) Il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tale da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno. G) In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma 3° bis art. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori 5 legge 863/84 si intende applicabile qualora l’assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è possibile assumere in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale. H) Previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o produttive aziendali. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento aggiuntivo rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione in attuazione dell’art. 5 commi 3°, lett. C) e 4°, legge 19.12.1984, n. 863 e del 15 per centoe del d.Lgs.n. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le 61/2000. Le eventuali ore aggiuntive rispetto all’orario di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite concordato saranno compensate con la maggiorazione quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 35 20% per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pienocomprendervi i riflessi sull’insieme degli istituti diretti, indiretti e differiti. I) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei rapporti L’orario di lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazioni: - di tipo orizzontale, vale a dire con una presenza del lavoratore in tutti i giorni normalmente lavorati della settimana e con una riduzione del numero delle ore lavorate giornalmente; - di tipo verticale, vale a dire con la presenza del lavoratore solo in alcuni giorni della settimana con o senza riduzione dell’orario giornaliero; - di tipo verticale o misto è consentita ciclico, vale a dire con prestazioni a tempo pieno intervallate ad assenze di prestazioni. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario legale giornaliero, ma inferiore a quello legale di quaranta ore settimanali, potranno essere stipulati, anche l’apposizione di clausole elastiche che prevedano per realizzare una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativamaggiore utilizzazione degli impianti. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore Riguardo alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto dell'orario di lavoro, il comma 7 dell'art. L’eventuale rifiuto 3 della legge n. 61 del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento25/2/2000 prevede la determinazione, da parte dei contratti collettivi nazionali delle particolari condizioni e modalità che la riguardano. La variazione Le parti pertanto, affronteranno la questione durante i lavori della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore commissione paritetica che esaminerà il recepimento nel CCNL della normativa contenuta nella legge sopra citata. Per i contratti di lavoro al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre annistipulati entro al 31/10/2000, mantiene la sua validità la necessità del consenso del lavoratore sulla variazione, con facoltà congruo preavviso, della dislocazione temporale dell'orario di ripristinare al termine del periodo il rapporto a tempo pienolavoro già definito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti convengono che i presupposti 1. L’Amministrazione e le modalità per l’attivazione gli enti del rapporto comparto possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale sonomediante: a) volontarietà assunzioni, nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, ai sensi delle partivigenti disposizioni; b) priorità nel passaggio trasformazione di rapporti di lavoro da orario ordinario tempo pieno a orario ridotto e viceversa tempo parziale, su richiesta dei lavoratori occupati nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali e la compatibilità della mansione svolta con quella da svolgere;dipendenti interessati. c) applicazione di tutti gli istituti diretti ed indiretti previsti dal presente CCNL per la prestazione ad orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto2. La prestazione Il numero dei rapporti a tempo parziale deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati: – la durata del periodo di prova, fissata sulla base dell’art. 15 del presente CCNL; – la durata della prestazione lavorativa e le relative modalità; – l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all’entità della prestazione; – ogni altra modalità di impiego. La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi: 1superare il 25% della dotazione organica del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione del personale dirigenziale, di quello del CFVA e degli avvocati addetti agli uffici legali dell’Amministrazione e degli enti. Il predetto limite e arrotondato per prestazioni settimanali: 24 ore 2. per prestazioni mensili: 72 oreeccesso, onde arrivare comunque all’unità. 3. per prestazioni annuali: 500 ore I predetti limiti minimi non si applicano L’Amministrazione e gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale instaurati con lavoratori che all’atto dell’assunzione sono occupati presso altro datore nel rispetto dei criteri definiti nel comma precedente e nel successivo art. 62. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste per l’accesso al lavoro. 4. I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie Le domande devono essere presentate dal personale interessato alla Direzione generale del Personale o al competente ufficio degli enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di lavori per le quali è possibile assumere ciascun anno. Nelle domande tendenti alla trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale parziale, con prestazioni settimanaliprestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle sopra indicate. È consentita la prestazione deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative subordinato o produttive aziendaliautonomo che il dipendente intende svolgere, ai fini del comma 1 dell’art. Il lavoro supplementare non deve superare, nell’anno, la misura del 25 per cento rispetto all’orario ridotto concordato, con una maggiorazione del 15 per cento45 della L.R. n. 31/1998. In caso di superamento del limite di cui al periodo precedente, le ore di lavoro prestate oltre tale limite sono retribuite con la maggiorazione del 35 per cento. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale o misto (limitatamente alle giornate ad orario pieno) è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni: – oggettive esigenze tecnico-produttive; – esigenze connesse alla funzionalità del servizio o dell’attività produttiva. Nei Per i rapporti di lavoro a tempo parziale parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di tipo verticale o misto quella a tempo pieno, si applicano i divieti e le incompatibilità previste per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, è consentita anche l’apposizione l’iscrizione ad albi professionali. 5. Nel caso che l’Amministrazione e gli enti non abbiano preceduto agli adempimenti previsti nel comma 3, oppure nel limite della eventuale percentuale residua dopo l’applicazione della disciplina prevista nei commi precedenti, la trasformazione del rapporto di clausole elastiche lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro 60 giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato. In tal caso opera il solo limite percentuale di cui al comma 2. 6. L’Amministrazione e gli enti entro il predetto termine, possono, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 6 mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. 7. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente, sia subordinata che prevedano una variazione autonoma, e la specifica attività di servizio , l’ente nega la trasformazione a tempo parziale. 8. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, il contingente di cui al comma 2 è elevato di un ulteriore 10%. In tali casi, in aumento della durata della prestazione lavorativaderoga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali. 9. Qualora il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 8 ecceda i contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza: a. ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; b. ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; c. ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 10. La modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e la variazione in aumento con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa (clausola elastica) sono consentite per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. La disponibilità del lavoratore alla variazione nonché della collocazione temporale della prestazione o dell’orario con riferimento al giorno, alla variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scrittosettimana, anche contestuale al contratto di lavoromese e all’anno e del relativo trattamento economico. 11. L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola comunicata dal datore I dipendenti con rapporto di lavoro al lavoratore con un preavviso a tempo parziale hanno diritto di almeno 5 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni. Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche o flessibili sono retribuite con una maggiorazione del 15 per cento. I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la facoltà di trasformare il rapporto tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in rapporto soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. 12. Gli enti informano con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art. 7 del presente contratto sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale per le lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anniparziale, con facoltà di ripristinare sulla tipologia delle stesse e sull’eventuale ricorso al termine del periodo il rapporto a tempo pienolavoro aggiuntivo e straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro