Common use of RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 C.C., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - Carenza di requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla vigente normativa; - Insolvenza o fallimento del concessionario; - Cessione del contratto; - Effettuazione di modifiche strutturali all’impianto natatorio senza la preventiva autorizzazione del Comune; - Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali presentati dal concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio; - Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale; - Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio; - Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria; - per abbandono ingiustificato della gestione; In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. Il Comune di Castiglione del Lago può inoltre recedere dal contratto per inderogabili motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario possa pretendere somme a titolo di risarcimento e/o equivalenti.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’amministrazione comunale Con riferimento all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, la Committente ha facoltà il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento del servizio eseguito, oltre il decimo del valore del servizio non eseguito, calcolato secondo le modalità previste al comma 2 del sopra citato articolo. In ogni caso, la Committente, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 C.C., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - Carenza contratto in qualsiasi momento senza il riconoscimento di requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla vigente normativa; - Insolvenza compensi o fallimento indennizzi di sorta a norma del concessionario; - Cessione comma 3 dell’art. 108 del contratto; - Effettuazione di modifiche strutturali all’impianto natatorio senza la preventiva autorizzazione del Comune; - Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali presentati dal concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio; - Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale; - Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio; - Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria; - per abbandono ingiustificato della gestione; In caso D.Lgs. n. 50/2016. Sono motivo di risoluzione del contratto prima oltre alle cause elencate nei commi 1 e 2 del citato art. 108, le seguenti cause: - inosservanza del divieto di cessione del contratto e di subappalto non autorizzato imputabile a colpa dell’Affidatario, xxxxx restando i diritti della scadenza dello stessoCommittente alla rifusione di ogni conseguente maggior danno o spesa; - mancato intervento di disidratazione dei fanghi che si ripeta oltre cinque volte, il concessionario incorre nella perdita anche non consecutive; - ripetute inadempienze (tre anche non consecutive) relative al rispetto della cauzione definitiva che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. Il Comune di Castiglione del Lago può inoltre recedere dal contratto per inderogabili motivi di interesse pubbliconormativa sulla sicurezza dei lavoratori, senza che il concessionario possa pretendere somme a titolo di risarcimento e/o equivalenti.seguito della messa in mora dell’Affidatario da parte della Committente;

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’amministrazione comunale ha facoltà Oltre a quanto dispone il D.lgs. n. 50/2016 all’art.109 in materia di risolvere recesso e all’art. 108 in materia di risoluzione, si ribadisce che qualora l’Appaltatore sia messo in liquidazione volontaria, sia dichiarato fallito o sia assoggettato ad altra procedura ex R.D. n. 267/1942 (concordato preventivo, liquidazione coatta etc.) o venga a trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà recedere per giusta causa dal contratto. In tale ultimo caso, l’Impresa appaltatrice non avrà diritto ad alcun indennizzo e pertanto non si applicherà l’art. 109, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Le parti convengono che il contrattopresente contratto potrà essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi degli articoli 1453 e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.c.c., mediante comunicazione da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nel caso in cui la Ditta Appaltatrice si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida scritta inviatale dalla Stazione Appaltante. In tal caso, fermo restando il diritto della Ditta Appaltatrice a vedersi riconosciuto il pagamento della parte di servizio eseguito regolarmente, la stessa sarà tenuta al risarcimento dei danni causati alla Fondazione, in ragione della risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto della Fondazione di provvedere d’ufficio all’esecuzione di prestazioni non effettuate dalla Ditta Appaltatrice. L’importo delle relative prestazioni verrà detratto dal credito d’impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o costituita. Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dalla Ditta Appaltatrice sull’entità e sul costo degli interventi eseguiti direttamente d’ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua; ne potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni conseguenti applicate. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui siano state contestate gravi inosservanze rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nel caso in cui venisse accertata dall’Appaltante la presenza nei luoghi di lavoro di persone non dipendenti dalla Impresa Appaltatrice o da Imprese subappaltatrici autorizzate, il contratto si considererà automaticamente risolto (ex art. 1456 cod. civ.) con effetto immediato e senza compensi od indennizzi, a seguito semplice comunicazione della Stazione Appaltante. Resta salva ogni altra azione da parte di quest’ultima per eventuali danni che l’affidamento del lavoro a terzi potesse arrecare. In particolare, è causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. il mancato adempimento agli obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. In questo caso l’Impresa Appaltatrice avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratto l’eventuale risarcimento dei dannidel danno cui la Stazione Appaltante abbia diritto. La Fondazione ha, nei seguenti casiinoltre, facoltà di risolvere, ex art. 1456 cod. civ., il contratto: - Carenza qualora dovesse venir meno, nell’arco di requisiti igienico sanitarivigenza contrattuale, così come qualsiasi requisito di partecipazione previsto dal D.lgs. n. 50/2016; in tutti casi previsti dalla vigente normativadal D.lgs. n. 50/2016 e/o dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; - Insolvenza o fallimento del concessionario; - Cessione in tutti i casi previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ivi comprese le ipotesi di subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto; - Effettuazione di modifiche strutturali all’impianto natatorio senza la preventiva autorizzazione del Comune; - Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali presentati dal concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio; - Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche mancato adempimento agli obblighi in materia di gestione tracciabilità di cui all’art. 3, L. n. 136/2010; qualora il valore delle penali applicate comporti il superamento 10% dell’importo presunto del personale; - Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio; - Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria; - per abbandono ingiustificato della gestione; In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. Il Comune di Castiglione del Lago può inoltre recedere dal contratto per inderogabili motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario possa pretendere somme a titolo di risarcimento e/o equivalenticontratto.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contrattoL’Appaltante, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 C.C., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - Carenza di requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla vigente normativa; - Insolvenza o fallimento del concessionario; - Cessione del contratto; - Effettuazione di modifiche strutturali all’impianto natatorio senza la preventiva autorizzazione del Comune; - Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali presentati dal concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio; - Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale; - Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio; - Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria; - per abbandono ingiustificato della gestione; In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale. Il Comune di Castiglione del Lago può inoltre recedere dal contratto per inderogabili sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario possa pretendere somme si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, previa formale comunicazione all'Aggiudicatario. In caso di recesso l’Aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo le modalità e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a titolo qualsiasi eventuale pretesa anche di risarcimento natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o equivalentiindennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c. L’Appaltante si riserva, altresì di avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell’art.92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. Inoltre, l’Appaltante, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456, le seguenti ipotesi elencate a solo titolo esemplificativo: - in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni; - in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; - in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta; - nei casi di sub-appalto nelle forme non previste dal presente capitolato; - per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; - in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza; - grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; - in caso di ritardato adempimento che abbia comportato l’applicazione di penali il cui importo complessivamente superi il 10% dell’importo contrattuale, oppure nel caso in cui l’appaltatore sia stato sanzionato per quattro volte consecutive. L’Unione esercita il diritto alla risoluzione mediante semplice lettera raccomandata/PEC. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge compresa la facoltà dell’appaltante di procedere a nuova aggiudicazione a favore della ditta che segue nell’ordine della graduatoria risultante dal verbale di gara, riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento del danno derivante dall’inadempienza oltre al rimborso dei maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio e ad ogni altra spesa in più sostenuta. Ai sensi del comma 2 dell' art. 140 D. Lgs. 163/2006, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. L’amministrazione comunale ha Ad integrazione del citato articolo 14 “C.G.C. RAI”, si conviene che: - la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento di Politica Ambiente Salute e Sicurezza nonché delle obbligazioni derivanti dalle Norme di Comportamento Ambientale Fornitori, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. - la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nell'articolo "Codice Etico del gruppo Rai e Modello di organizzazione, gestione e controllo di Rai Way ex D.Lgs n.231/2001 e Normativa anticorruzione", nonché delle obbligazioni dagli stessi derivanti, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed in riferimento a quanto previsto nel citato articolo; - la violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nel documento "Patto di integrità" sottoscritto dal Fornitore in fase di affidamento, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., xxxxx restando il risarcimento del maggior danno; - in caso di rilascio da parte dell’Autorità competente, su riscontro alla prima od a successive richieste da parte di Rai Way nel corso del rapporto, della informativa antimafia che attesti - anche nel corso dell’esecuzione del contratto ed in ogni fase del medesimo - fatti rilevanti ai fini della normativa di riferimento ed anche per quanto attiene ai tentativi di infiltrazione mafiosa, il Contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di Rai Way di richiedere il risarcimento dei danni subiti e fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 159/11; - qualora, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la Rai Way dovesse rilevare la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionale e/o di capacità tecnica o economica, la stessa si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, Contratto ai sensi degli articoli 1453 e dell’art. 1456 C.C.c.c, e fatto salvo l’eventuale fermo restando il risarcimento dei dannidanni e comunque tutto quanto concerne gli obblighi comunicativi nei confronti delle Autorità competenti. Rai Way, nei seguenti casi: - Carenza di requisiti igienico sanitari, così come previsti dalla vigente normativa; - Insolvenza o fallimento del concessionario; - Cessione del contratto; - Effettuazione di modifiche strutturali all’impianto natatorio senza fermo restando la preventiva autorizzazione del Comune; - Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali presentati dal concessionario in sede di gara e oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio; - Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale; - Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio; - Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria; - per abbandono ingiustificato della gestione; In caso facoltà di risoluzione del contratto prima della scadenza dello stessonei casi espressamente previsti al comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall’Amministrazione Comunalesi impegna a richiedere la risoluzione del contratto nei casi previsti ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 108 del Codice Appalti, con le procedure e gli effetti previsti nell’articolo medesimo, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. Il Comune Rai Way avrà la facoltà di Castiglione del Lago può inoltre recedere dal contratto per inderogabili motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario possa pretendere somme a titolo di risarcimento e/o equivalenti.qualora ricorrano i presupposti e secondo le modalità previste all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

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