RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto. Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.. Il Comune, inoltre, può risolvere unilateralmente il contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni: a) l’eventuale ritardo nell’inizio delle prestazioni affidate oltre tre giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di avvio del servizio o rispetto alla data prevista per l’avvio secondo quanto previsto dai calendari scolastici; b) eventuali inadempimenti nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo netto di contratto e successivi atti aggiuntivi; c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; d) l’inosservanza degli obblighi contrattuali relativi al personale; e) la mancata applicazione di quanto dichiarato nel progetto di riassorbimento del personale, così come dettagliato al precedente art.25 del presente Capitolato (“clausola sociale”); f) l’inosservanza del divieto di cessione del contratto; g) gravi e reiterati inadempimenti contrattuali nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune; h) gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento dei servizi affidati; i) interruzione dei servizi, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all’appaltatore; j) la frode nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto; k) l’inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del R.U.P.; l) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; m) la sospensione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo; n) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto; o) la non rispondenza degli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio alle specifiche di contratto e di capitolato; p) mancata ottemperanza alle condizioni di cui ai precedenti art. 22 del presente capitolato; q) reiterata ed ingiustificata sostituzione dei mezzi adibiti al trasporto scolastico ai sensi del precedente art. 28 del presente capitolato; r) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione; s) la presenza di documento di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive; t) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; u) ogni altra grave violazione delle disposizioni contrattuali e/o delle previsioni del presente capitolato speciale relativa alle modalità ed alle caratteristiche di espletamento del servizio affidato. Il Comune, fatta salva l’applicazione delle penali previste, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all’appaltatore, con formale atto, le inadempienze riscontrate fissando il termine massimo di tre giorni entro il quale l’I.A. si deve conformare nonché produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni, o se tali giustificazioni non risultano essere state presentate, l’A.C. procede alla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione, l’A.C. potrà procedere ad un nuovo affidamento a norma dell’art. 110 del D. Lgs, n. 50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore sarò determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove l’A.C. non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Sono comunque dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. L’appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri. La risoluzione contrattuale per colpa dell’I.A. comporta la non possibilità di partecipare alla successiva gara per trasporto scolastico indetta dalla A.C. nonché la segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge. Per la refusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’A.C. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di 17.1 Con.Ge.S.I. può recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto. Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’artmomento, con le modalità di cui all’art. 109 del D. LgsCodice.
17.2 Con.Ge.S.I. deve recedere dal contratto nel caso previsto dall’art. n. 50/201648 comma 17 del Codice.
17.3 Il contratto si risolve nei casi e con le modalità di cui all’art. Il Comune si riserva la facoltà 108 del Codice, in quanto applicabili.
17.3.1 In ogni caso costituiscono cause di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.. Il Comune, inoltre, può risolvere unilateralmente il contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell’appaltatore Contratto ai sensi dell’art. 108 1456 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, Codice Civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti situazioniipotesi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno:
a) l’eventuale ritardo nell’inizio delle prestazioni affidate oltre tre giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale sopravvenuta perdita di avvio del servizio uno o rispetto alla data prevista per l’avvio secondo quanto previsto dai calendari scolasticipiù dei requisiti prescritti dalla lettera d’invito;
b) eventuali inadempimenti nell’esecuzione accertamento per più di tre volte dell’inadempimento previsto dall’art. 4, co. 5, del contratto tali da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo netto di contratto e successivi atti aggiuntivipresente Capitolato;
c) le gravi e ripetute violazioni accertamento per più di cinque volte dell’inadempimento previsto dall’art. 8, co. 4, del presente Capitolato;
d) accertamento per più di otto volte nell’anno solare dell’inadempimento previsto dall’art. 16, co. 3, punto 1 lettera D) del presente Capitolato;
e) accertamento per più di cinque volte dell’inadempimento previsto dall’art. 16, co. 3, punto 1 lettera B) del presente Capitolato;
f) accertamento per più di due volte dell’inadempimento previsto dall’art. 16, co. 3, punto 1 lettera C) del presente Capitolato;
g) frode dell’appaltatore;
h) mancata adozione delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) l’inosservanza degli obblighi contrattuali relativi al personale;
e) la mancata applicazione personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di quanto dichiarato nel progetto di riassorbimento valutazione del personale, così rischio come dettagliato al precedente art.25 sancito dagli artt.17 e 18 del presente Capitolato (“clausola sociale”);
f) l’inosservanza D. Lgs n. 81/2008 e redatto secondo l’art. 28 del divieto di cessione del contratto;
g) gravi e reiterati inadempimenti contrattuali nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune;
h) gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento dei servizi affidatidecreto medesimo;
i) interruzione dei servizi, eccetto i casi qualora l’appaltatore accumuli l’applicazione di comprovata ed accertata forza penali per un importo complessivo maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all’appaltatoredel 10% dell’importo contrattuale;
j) la frode nell'esecuzione subappalto non autorizzato dalla Committente e/o in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 105 del servizio e delle prestazioni oggetto del contrattoCodice;
k) l’inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del R.U.P.;
l) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
m) la sospensione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
n) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
ol) la non rispondenza degli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio alle specifiche di contratto e di capitolatofallimento dell’appaltatore;
pm) mancata ottemperanza alle condizioni di cessazione dell’attività da parte dell’appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui ai precedenti art. 22 del presente capitolatonatura non permetta l’assunzione dell’Appalto;
qn) reiterata ed ingiustificata sostituzione dei mezzi adibiti al trasporto scolastico ai sensi del precedente art. 28 del presente capitolato;transazioni eseguite senza il ricorso alle banche o alla società Poste Italiane S.p.A.
r) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
s) la presenza di documento di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
t) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
u) ogni altra grave violazione delle disposizioni contrattuali e/o delle previsioni del presente capitolato speciale relativa alle modalità ed alle caratteristiche di espletamento del servizio affidato. Il Comune, fatta salva l’applicazione delle penali previste, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all’appaltatore, con formale atto, le inadempienze riscontrate fissando il termine massimo di tre giorni entro il quale l’I.A. si deve conformare nonché produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni, o se tali giustificazioni non risultano essere state presentate, l’A.C. procede alla risoluzione del contratto. 17.4 In caso di risoluzione, l’A.C. potrà procedere ad un nuovo affidamento a norma dell’art. 110 del D. Lgs, n. 50/2016. Nel caso tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento Con.Ge.S.I. si rivarrà sulla cauzione prestata a garanzia del contratto. In sede , per i maggiori costi che dovranno essere sostenuti sino alla naturale scadenza del contratto risolto e per gli altri danni provocati dall’inadempimento, salva l’azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti, qualora la cauzione risultasse insufficiente, e salva ogni altra azione che Con.Ge.S.I. ritenesse di liquidazione finale intraprendere a tutela dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore sarò determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove l’A.C. non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Sono comunque dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla propri interessi.
17.5 Nei casi di risoluzione del contratto. L’appaltatore assicurerà comunque , la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri. La risoluzione contrattuale per colpa dell’I.A. comporta la non possibilità di partecipare alla successiva gara per trasporto scolastico indetta comunicazione della decisione assunta dalla A.C. nonché la segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge. Per la refusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’A.C. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.Committente è fatta all’Affidatario con raccomandata A/R.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 21.1 Il Comune ha diritto di recedere Contratto è a tempo indeterminato. L’Esercente può in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di qualsiasi momento recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo Contratto dandone comunicazione per iscritto a prestare il servizio in oggettoWorldline MS Italia tramite raccomandata A/R o PEC, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. Il Comune, infine, ha diritto di I Fornitori possono recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.. Il Comune, inoltre, può risolvere unilateralmente il contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:
a) l’eventuale ritardo nell’inizio delle prestazioni affidate oltre tre giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di avvio del servizio o rispetto alla data prevista Contratto dandone comunicazione per l’avvio secondo quanto previsto dai calendari scolastici;
b) eventuali inadempimenti nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo netto di contratto e successivi atti aggiuntivi;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) l’inosservanza degli obblighi contrattuali relativi al personale;
e) la mancata applicazione di quanto dichiarato nel progetto di riassorbimento del personale, così come dettagliato al precedente art.25 del presente Capitolato (“clausola sociale”);
f) l’inosservanza del divieto di cessione del contratto;
g) gravi e reiterati inadempimenti contrattuali nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune;
h) gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento dei servizi affidati;
i) interruzione dei servizi, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all’appaltatore;
j) la frode nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto;
k) l’inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del R.U.P.;
l) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
m) la sospensione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
n) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
o) la non rispondenza degli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio alle specifiche di contratto e di capitolato;
p) mancata ottemperanza alle condizioni di cui ai precedenti art. 22 del presente capitolato;
q) reiterata ed ingiustificata sostituzione dei mezzi adibiti al trasporto scolastico ai sensi del precedente art. 28 del presente capitolato;
r) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
s) la presenza di documento di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
t) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
u) ogni altra grave violazione delle disposizioni contrattuali e/o delle previsioni del presente capitolato speciale relativa alle modalità ed alle caratteristiche di espletamento del servizio affidato. Il Comune, fatta salva l’applicazione delle penali previste, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all’appaltatoreiscritto all’Esercente, con formale attopreavviso non inferiore a due mesi e senza oneri per l’Esercente. In ogni caso, le inadempienze riscontrate fissando il termine dalla data di efficacia del recesso gli adempimenti conseguenti alla chiusura del rapporto sono completati nel tempo massimo di tre giorni entro il quale l’I.A. si deve conformare nonché produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito 1 mese, fatte salve eventuali successive esigenze di regolamento dei rapporti tra l’Esercente e valutate non convincenti le giustificazioni, o se tali giustificazioni non risultano essere state presentate, l’A.C. procede alla risoluzione del contrattoi Fornitori per ragioni connesse all’operatività. In caso di risoluzionerecesso, l’A.C. potrà procedere per qualsiasi motivo, dal presente Servizio, l’Esercente è tenuto ad eliminare dal proprio sito Internet ogni riferimento al medesimo.
21.2 Nel caso di recesso di una qualunque delle parti, le spese e gli oneri addebitati su base periodica all’Esercente sono dovuti soltanto in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; qualora siano addebitati anticipatamente, i Fornitori rimborsano tali importi in maniera proporzionale.
21.3 Senza precludere l’utilizzo di altri mezzi di tutela previsti dalla legge, i Fornitori possono in qualunque momento risolvere il Contratto con effetto immediato, tramite comunicazione scritta trasmessa alternativamente tramite raccomandata A/Ro PEC all’Esercente (art. 1456 c.c.), se l’Esercente risulta gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni derivanti dai seguenti articoli (ognuno un nuovo affidamento “Caso di Risoluzione”): 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5 e 5.6. (Accettazione delle Transazioni); 6.1. e 6.2. (Obblighi dell'Esercente), 7.1. e 7.2. (Divieti per l’Esercente) 8.1. e 8.2. (Autorizzazione); 9.1. (Rimborsi); 10.1., 10.2. e 10.3. (Presentazione delle Transazioni); 12.1., 12.2., 12.3., 12.4. e 12.5 (Importi dovuti dall’Esercente); 15.1., 15.2., 15.3. e 15.4. (Obblighi informativi); 16.1. (contestazioni dei Titolari di Carta); 17.1., 17.2., 17.3. e 17.4, (Responsabilità); 18.3. (insoluti, compensazione e garanzia)Garanzie dell’Esercente); 19.1., 19.2. e 19.3. (riservatezza); 20.2., 20.3., 20.4., 20.5., 20.8. e 20.9. (Utilizzo delle informazioni e trattamento dei dati dei Titolari di Carta ); 22.1., e 22.2. (Cessione del Contratto); 23.2. (Incaricati e subcontraenti),
30.1 (Servizio MyBank). Rimane in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno cagionato a norma dell’artWorldline MS Italia a causa dello Inadempimento.
21.4 La risoluzione del Contratto, o il recesso dallo stesso, non hanno effetto in relazione alle obbligazioni già insorte. 110 In particolare, gli artt. 12, 13, 16, 17, 19 e 26 rimangono in vigore. L’Esercente resta responsabile per tutti gli Storni, le compensazioni, gli accrediti, gli addebiti e le Rettifiche derivanti da Transazioni elaborate in base al Contratto nonché per tutte le altre somme eventualmente dovute o che divengano in seguito esigibili in base alle Condizioni Generali.
21.5 Al verificarsi del D. Lgsrecesso o della risoluzione del Contratto, n. 50/2016. tutte le somme dovute in base alle Condizioni Generali diventano immediatamente ed integralmente esigibili, senza necessità di domanda o altro avviso di qualsiasi genere, rinunciandovi l’Esercente in modo espresso.
21.6 Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative Contratto da parte dei Fornitori ai servizi regolarmente eseguitisensi del comma 3, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento l’Esercente accetta ed autorizza espressamente i Fornitori a comunicare ai Circuiti di Carte di Pagamento la risoluzione e le ragioni della stessa. I Fornitori possono notificare i dettagli del contratto. In sede Conto Dedicato, a seconda dei casi, ai Circuiti di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore sarò determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove l’A.C. non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Sono comunque dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. L’appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizio, anche nel caso Carte di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri. La risoluzione contrattuale per colpa dell’I.A. comporta la non possibilità Pagamento e alle agenzie di partecipare alla successiva gara per trasporto scolastico indetta dalla A.C. nonché la segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge. Per la refusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’A.C. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegratovalutazione creditizia.
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Samples: Acquiring Agreement
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Comune ha diritto 1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 8 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 8 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.
3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 18 (Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
5. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere risoluzione del contratto previste dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare Codice Civile, il servizio in oggetto. Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Comune Contraente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.. Il Comune, inoltre, può risolvere unilateralmente il contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 - comma 3 - 1456 del D. LgsCodice Civile, nel caso di sospensione o di mancata esecuzione dei servizi oggetto della presente polizza da parte della Società. Oltre alla predetta risoluzione contrattuale, può essere applicato l’incameramento del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati al Contraente.
6. La Società si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, adottato con D.P.Reg. n. 50/2016, si considerano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:
a) l’eventuale ritardo nell’inizio delle prestazioni affidate oltre tre giorni naturali e consecutivi rispetto alla data 039 del verbale di avvio del servizio o rispetto alla data prevista per l’avvio secondo quanto previsto dai calendari scolastici;
b) eventuali inadempimenti nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo netto di contratto e successivi atti aggiuntivi;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) l’inosservanza degli obblighi contrattuali relativi al personale;
e) la mancata applicazione di quanto dichiarato nel progetto di riassorbimento del personale, così come dettagliato al precedente art.25 del presente Capitolato (“clausola sociale”);
f) l’inosservanza del divieto di cessione del contratto;
g) gravi e reiterati inadempimenti contrattuali nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune;
h) gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento dei servizi affidati;
i) interruzione dei servizi, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all’appaltatore;
j) la frode nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto;
k) l’inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del R.U.P.;
l) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
m) la sospensione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
n) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
o) la non rispondenza degli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio alle specifiche di contratto e di capitolato;
p) mancata ottemperanza alle condizioni di cui ai precedenti art. 22 del presente capitolato;
q) reiterata ed ingiustificata sostituzione dei mezzi adibiti al trasporto scolastico ai sensi del precedente art. 28 del presente capitolato;
r) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
s) la presenza di documento di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
t) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
u) ogni altra grave violazione delle disposizioni contrattuali e/o delle previsioni del presente capitolato speciale relativa alle modalità ed alle caratteristiche di espletamento del servizio affidato. Il Comune, fatta salva l’applicazione delle penali previste, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all’appaltatore, con formale atto, le inadempienze riscontrate fissando il termine massimo di tre giorni entro il quale l’I.A. si deve conformare nonché produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni, o se tali giustificazioni non risultano essere state presentate, l’A.C. procede alla risoluzione del contratto24 febbraio 2015. In caso di risoluzione, l’A.C. potrà procedere ad un nuovo affidamento a norma dell’art. 110 del D. Lgs, n. 50/2016. Nel caso violazione da parte della Società degli obblighi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto cui al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede Codice di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore sarò determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove l’A.C. non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Sono comunque dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. L’appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri. La risoluzione contrattuale per colpa dell’I.A. comporta la non possibilità di partecipare alla successiva gara per trasporto scolastico indetta dalla A.C. nonché la segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge. Per la refusione dei danni ed comportamento il pagamento delle penalità, l’A.C. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovràContraente, in tal casoragione della gravità della stessa, essere immediatamente reintegratopuò risolvere il contratto.
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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Comune ha diritto di Venezia può risolvere o recedere in qualunque tempo dal contratto nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D. Lgs 50/2016, nelle forme modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari termini in essi previste, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti. Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verifichino, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto d’appalto potrà inoltre essere risolto nei seguenti casi:
1. per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di contratti pubbliciliquidazioni stipendi o trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'aggiudicatario;
2. per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
3. subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
4. fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
5. interruzione del servizio per causa imputabile all’appaltatore;
6. ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea del servizio oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile e seguenti;
7. in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il Comune si riserva inoltre contratto è risolto, inoltre, in caso di:
8. mancato rispetto dei contenuti del “Protocollo di legalità” sottoscritto il 17.09.2019 tra la facoltà Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto;
9. violazione di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggettoquanto disposto dall'art. Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 50/2016. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.. Il Comune, inoltre, può risolvere unilateralmente il contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:
a) l’eventuale ritardo nell’inizio delle prestazioni affidate oltre tre giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di avvio del servizio o rispetto alla data prevista per l’avvio secondo quanto previsto dai calendari scolastici;
b) eventuali inadempimenti nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo netto di contratto e successivi atti aggiuntivi;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) l’inosservanza degli obblighi contrattuali relativi al personale;
e) la mancata applicazione di quanto dichiarato nel progetto di riassorbimento del personale, così come dettagliato al precedente art.25 del presente Capitolato (“clausola sociale”);
f) l’inosservanza del divieto di cessione del contratto;
g) gravi e reiterati inadempimenti contrattuali nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune;
h) gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento dei servizi affidati;
i) interruzione dei servizi, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all’appaltatore;
j) la frode nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto;
k) l’inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del R.U.P.;
l) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
m) la sospensione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
n) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
o) la non rispondenza degli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio alle specifiche di contratto e di capitolato;
p) mancata ottemperanza alle condizioni di cui ai precedenti art. 22 del presente capitolato;
q) reiterata ed ingiustificata sostituzione dei mezzi adibiti al trasporto scolastico ai sensi del precedente art. 28 del presente capitolato;
r) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
s) la presenza di documento di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
t) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
u) ogni altra grave violazione delle disposizioni contrattuali e/o delle previsioni del presente capitolato speciale relativa alle modalità ed alle caratteristiche di espletamento del servizio affidato. Il Comune, fatta salva l’applicazione delle penali previste, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all’appaltatore, con formale atto, le inadempienze riscontrate fissando il termine massimo di tre giorni entro il quale l’I.A. si deve conformare nonché produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni, o se tali giustificazioni non risultano essere state presentate, l’A.C. procede alla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione, l’A.C. potrà procedere ad un nuovo affidamento a norma dell’art. 110 del D. Lgs, n. 50/2016165/2001. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore la Ditta affidataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore sarò determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove l’A.C. non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Sono comunque dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. L’appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizio, anche nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri. La risoluzione contrattuale per colpa dell’I.A. comporta la non possibilità di partecipare alla successiva gara per trasporto scolastico indetta dalla A.C. nonché la segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge. Per la refusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’A.C. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
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RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Il Comune ha Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Coni Servizi può recedere dal Contratto in qualunque momento previo il pagamento di una penale pari al Canone annuale offerto. L'esercizio del diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblicirecesso sarà preceduto da una formale comunicazione al fornitore da darsi, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni. Il Comune Per quanto non espressamente previsto si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto. Il Comune, infine, ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’artapplica l’art. 109 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. Il Comune si riserva la facoltà Fermo restando il diritto di recesso, Coni Servizi potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.. Il Comune, inoltre, può risolvere unilateralmente il contratto, indipendentemente dalla scadenza dello stesso, in caso di grave inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fineContratto, ai sensi dell’art. 108 - 1456 c.c., qualora: il fornitore si trovi in una o più delle situazioni descritte all’art. 108, comma 3 - 1, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016; sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel cui ambito non sia dichiarata la continuità dell’impresa o del ramo di azienda a cui il Contratto sia pertinente; venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l’espletamento dei servizi/forniture fatto salvo quanto indicato all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; si considerano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, verifichi difformità tra le seguenti situazioni:
a) l’eventuale ritardo nell’inizio caratteristiche delle prestazioni affidate oltre tre giorni naturali erogate e consecutivi rispetto alla data del verbale di avvio del servizio o rispetto alla data prevista per l’avvio secondo quanto previsto dai calendari scolastici;
b) eventuali inadempimenti nell’esecuzione del contratto tali da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo netto di contratto e successivi atti aggiuntivi;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, quelle richieste; si verifichi la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) l’inosservanza degli obblighi contrattuali relativi al personale;
e) la mancata applicazione di quanto dichiarato nel progetto di riassorbimento del personale, così come dettagliato al precedente art.25 del presente Capitolato (“clausola sociale”);
f) l’inosservanza violazione del divieto di cessione e/o del contratto;
g) gravi divieto di subappalto del Contratto, previsti al successivo paragrafo 16; si verifichi la violazione degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 8 e reiterati inadempimenti contrattuali nell’espletamento dei servizi che formano oggetto 13; l’importo delle penalità abbia superato il 10% del contratto (almeno tre) previamente contestati dal Comune;
h) gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento dei servizi affidati;
i) interruzione dei servizivalore del Contratto; si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all’appaltatore;
j) la frode nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del contratto;
k) l’inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del R.U.P.;
l) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
m) la sospensione del servizio da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
n) il subappalto/subaffidamento non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
o) la non rispondenza degli automezzi adibiti allo svolgimento del servizio alle specifiche di contratto e di capitolato;
p) mancata ottemperanza alle condizioni di cui ai precedenti artal precedente paragrafo 14; si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall’art. 22 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamati nel precedente paragrafo 12; venga rilevata l’inosservanza dei principi e doveri etici di cui al successivo paragrafo 17. Coni Servizi dovrà risolvere il Contratto qualora il fornitore si trovi in una delle situazione descritte all’art. 108, comma 2, del presente capitolato;
q) reiterata ed ingiustificata sostituzione dei mezzi adibiti D.Lgs. 50/2016. Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto di Coni Servizi al trasporto scolastico ai sensi del precedente artrisarcimento di tutti i danni subiti. 28 del presente capitolato;
r) la perditaLa risoluzione di diritto, si verificherà nel momento in cui Coni Servizi comunicherà al fornitore, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa anzidetta. Il Contratto sarà, invece, risolto, con semplice dichiarazione in tal senso, da parte dell'appaltatoredi Coni Servizi al fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dell’appaltonei casi di furto, quali il fallimento o la irrogazione danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
s) la presenza di documento di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
t) la violazione Coni Servizi, riferiti al personale Dipendente del fornitore medesimo. In ognuna delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
u) ogni altra grave violazione delle disposizioni contrattuali e/o delle previsioni del presente capitolato speciale relativa alle modalità ed alle caratteristiche di espletamento del servizio affidato. Il Comune, fatta salva l’applicazione delle penali ipotesi sopra previste, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzioneConi Servizi non compenserà le prestazioni non eseguite, dovrà contestare all’appaltatore, con formale atto, le inadempienze riscontrate fissando salvo il termine massimo di tre giorni entro il quale l’I.A. si deve conformare nonché produrre le proprie controdeduzioni. Trascorso il termine stabilito e valutate non convincenti le giustificazioni, o se tali giustificazioni non risultano essere state presentate, l’A.C. procede alla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione, l’A.C. potrà procedere ad un nuovo affidamento a norma dell’art. 110 del D. Lgs, n. 50/2016suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha Contratto il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguitieseguite, decurtato decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrattoContratto. In sede Coni Servizi avrà inoltre la facoltà di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risoltorisolvere il Contratto, l'onere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., previa diffida da porre a carico dell'appaltatore sarò determinato anche notificarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove l’A.C. non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Sono comunque dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. L’appaltatore assicurerà comunque la continuità del servizioogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel caso di anticipata risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui la gestione sarà svolta da altri. La risoluzione contrattuale per colpa dell’I.A. comporta la non possibilità di partecipare alla successiva gara per trasporto scolastico indetta dalla A.C. nonché la segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di leggeContratto. Per la refusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’A.C. potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegratoquanto non espressamente previsto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
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