Obblighi a carico dell’assicurato Clausole campione

Obblighi a carico dell’assicurato. L’assicurato si obbliga a far subentrare Genertel nei propri diritti nei confronti dei civilmen- te responsabili11 e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dei danni oggetto della presente garanzia e dell’entità dell’indennizzo ricevuto, man- tenendo la facoltà di agire verso i responsabili e il Fondo di Garanzia per quanto non coper- to dalle garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza. L’assicurato deve interrompere, a pena di decadenza, e fino all’erogazione dell’indennizzo, i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. • perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è ac- caduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte. • invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10. • chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri +00.00.00.00.00.00 o
Obblighi a carico dell’assicurato. L’assicurato cede a Genertel i propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili14 e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada. L’assicurato ha questo obbligo limitatamente: • ai danni che sono oggetto di questa garanzia; • all’entità dell’indennizzo che ha ricevuto. L’assicurato mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada: • per quanto non è coperto da questa garanzia; • per l’eventuale eccedenza rispetto all’indennizzo ricevuto. L’assicurato deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che Genertel non paga l’indennizzo. Se non lo fa, rischia di per- dere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo. COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO? • perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è ac- caduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte. • invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso l’app Genertel+. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10. • chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri +00.00.00.00.00.00 o
Obblighi a carico dell’assicurato. COSA FACCIO IN CASO dI INCIdENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO? Chiama le autorità Fai immediatamente denuncia Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top +00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo. Per tutti i dettagli vedi la sezione 6A o 6B. In caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.
Obblighi a carico dell’assicurato. L’Assicurato ha l’obbligo di aggiornare il software installato sul veicolo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e di proteggerlo dagli accessi non autorizzati di terzi. Gli aggiornamenti del software e ogni intervento di manutenzione e/o ripristino del software e/o hardware devono essere effettuati esclusivamente da centri autorizzati dalla Casa Costruttrice del veicolo.
Obblighi a carico dell’assicurato. L’Assicurato si impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla Centrale Operativa tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni di assistenza. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in ORIGINALE (non fotocopie).
Obblighi a carico dell’assicurato. L’assicurato si obbliga a far subentrare Genertel nei propri diritti nei confronti dei civilmen- te responsabili11 e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dei danni oggetto della presente garanzia e dell’entità dell’indennizzo ricevuto, man- tenendo la facoltà di agire verso i responsabili e il Fondo di Garanzia per quanto non coper- to dalle garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza. L’assicurato deve interrompere, a pena di decadenza, e fino all’erogazione dell’indennizzo, i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. • perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è ac- caduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte.
Obblighi a carico dell’assicurato. L’assicurato si obbliga a far subentrare Genertel nei propri diritti nei confronti dei civilmen- te responsabili8 e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dei danni oggetto della presente garanzia e dell’entità dell’indennizzo ricevuto, man- tenendo la facoltà di agire verso i responsabili e il Fondo di Garanzia per quanto non coper- to dalle garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza. L’assicurato deve interrompere, a pena di decadenza, e fino all’erogazione dell’indennizzo, i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. • perché intervengano sul luogo dell’incidente e verbalizzino l’accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è ac- caduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte. • invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la sezione 7.

Related to Obblighi a carico dell’assicurato

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.