Recupero degli importi indebitamente percepiti Clausole campione

Recupero degli importi indebitamente percepiti. Ove a seguito di verifiche sui progetti finanziati si renda necessario il recupero di importi indebitamente percepiti dal beneficiario, l’Amministrazione regionale dispone un provvedimento di richiesta di restituzione al soggetto interessato degli importi maggiorati degli interessi per il periodo di disponibilità (dalla data di erogazione alla data di restituzione). Per permettere l’esatto computo della quota interesse da restituire, l’Amministrazione regionale comunica al soggetto interessato il tasso di interesse da applicare e le relative modalità di calcolo. La restituzione dell’importo dovuto (quota capitale più la quota interessi) deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta; se il debitore non adempie alla restituzione entro la scadenza stabilita, l’Amministrazione regionale chiederà gli interessi di mora sulla quota capitale, a partire dalla scadenza del termine, in aggiunta agli interessi precedentemente maturati. Per il recupero degli importi non restituiti nel termine si procede ad escussione della polizza fideiussoria. Se si tratta di progetti per i quali devono essere ancora erogate quote di finanziamento, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti ancora da effettuarsi a favore dello stesso soggetto al fine di recuperare gli importi maggiorati degli interessi tramite compensazione sulla prima domanda di rimborso successiva presentata dal soggetto. In caso di compensazione parziale (quando l’importo da recuperare è superiore all’importo da rimborsare) la differenza viene richiesta al soggetto o recuperata tramite escussione della fideiussione. A giudizio insindacabile dell’Amministrazione regionale, valutato il rischio di non restituzione, la sospensione può essere disposta anche durante il periodo concesso per la restituzione degli importi indebitamente percepiti, al fine di tutelare l’Amministrazione regionale circa le possibilità di recuperare tramite compensazione con pagamenti ancora da effettuare.
Recupero degli importi indebitamente percepiti. 12.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare il valore degli eventuali CIC per i quali è avvenuto indebitamente il riconoscimento del valore/rilascio all’Operatore in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.