POLIZZA FIDEIUSSORIA. L'Impresa rimasta aggiudicataria di un appalto deve prestare una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a garanzia di tutti gli obblighi assunti con la firma del contratto d'appalto. La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’ammontare della cauzione potrà essere ridotto nei casi previsti dall’art. 93 c 7D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
POLIZZA FIDEIUSSORIA. Il conduttore è altresì obbligato a stipulare polizza fideiussoria con principale Istituto bancario o Società assicurativa per un importo pari a sei mensilità del canone a garanzia del pagamento dello stesso, valida sino alla conclusione del presente contratto con garanzia di escussione a prima richiesta. Il conduttore dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente la parte conduttrice esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito. Il conduttore si impegna, su preventiva richiesta, a consentire al locatore, tramite suoi incaricati, l’accesso nell’immobile oggetto del presente contratto, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del conduttore, salvo eventuali esigenze di forza maggiore.
POLIZZA FIDEIUSSORIA. Il DEPOSITO CAUZIONALE dovuto per il regolare pagamento dei Diritti d’Autore potrà essere sostituito da polizza fideiussoria fornita dai Comitati Provinciali o Regionali dell’UNPLI con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali di competenza, oppure da una polizza a valenza nazionale fornita dall’UNPLI Nazionale.
POLIZZA FIDEIUSSORIA. A garanzia degli adempimenti previsti dalla presente concessione, compreso il pagamento dell'onere concessorio di cui all'art. 3, la Concessionaria costituirà una cauzione, anche sotto forma di polizza fideiussoria, con clausola di immediato pagamento a richiesta semplice del Comune e senza formalità alcuna. La fideiussione dovrà contenere la clausola di “riscossione a prima richiesta” e la rinuncia del fideiussore a far valere le eccezioni di cui all’articolo 1945 del Codice Civile. L’importo della cauzione è determinato in € 10.000,00 (euro diecimila/00). Per far fronte ad inadempienze degli obblighi di competenza della Concessionaria, il Comune potrà, previa diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, procedere all’escussione totale o parziale della polizza fideiussoria. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune la Concessionaria dovrà ricostituire entro 30 giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento, detta garanzia nell’ammontare indicato al precedente comma. La polizza fideiussoria dovrà avere validità fino a 6 mesi oltra la scadenza del contratto, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le verifiche sui beni concessi ed eventualmente procedere all’incameramento della stessa in caso di contestazioni.
POLIZZA FIDEIUSSORIA. A titolo di garanzia degli obblighi assunti la Ditta, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nei termini previsti dall’art. 113 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, costituisce un deposito cauzionale dell’importo di Tale importo sarà ridotto del 50% qualora la Società sia in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, la società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla società fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la società è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria (certificati di regolare esecuzione) da parte dell’Amministrazione come da articolo 113 del D. lgs. 163/2006. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione. Qualora il contratto non venga registrato, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli organi di controllo, la società si farà carico del costo e degli oneri connessi all’emissione della polizza fidejussoria.
POLIZZA FIDEIUSSORIA. La Ditta dovrà produrre la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dal Disciplinare di gara, con espressa rinuncia alla preventiva escussione.
POLIZZA FIDEIUSSORIA. Il deposito cauzionale dovuto per il regolare pagamento dei Diritti d’Autore potrà essere sostituito da polizza fideiussoria fornita dai Comitati Provinciali o Regionali dell’UNPLI con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali di competenza, oppure da una polizza a valenza nazionale fornita dall’UNPLI Nazionale. In data 26 maggio 2005 è stata firmata una “Convenzione di Garanzia Collettiva” fra la S.I.A.E. e l’UNPLI che elimina il versamento del deposito cauzionale. Pertanto tutte le Pro Loco associate all’UNPLI da tale data verseranno i Diritti d’Autore dovuti a consuntivo, ovvero a manifestazione avvenuta.
POLIZZA FIDEIUSSORIA. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha costituito cauzione mediante polizza fideiussoria n. ………… stipulata con , agenzia di nel rispetto gli obblighi previsti nel capitolato, depositata agli atti del Comune in data ………. prot. …………… La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
POLIZZA FIDEIUSSORIA. L'importo del canone, così come la durata del contratto, sono stati determinati tenendo precipuamente conto che il presente contratto è stipulato nell'ottica della conservazione e preservazione dell'integrità del complesso aziendale in vista di una collocazione dello stesso presso terzi. La parte affittuaria consegna altresì in data odierna alla parte affittante polizza fideiussoria a prima richiesta stipulata con la Compagnia Assicurativa a garanzia del pagamento di mesi sei di canone che residuano rispetto al cospicuo acconto versato.
POLIZZA FIDEIUSSORIA. C) Copia polizza assicurativa