REGIME DI SEGRETEZZA Clausole campione

REGIME DI SEGRETEZZA. 32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto. Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' assunte dall’ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute.
REGIME DI SEGRETEZZA. 32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
REGIME DI SEGRETEZZA. 26.1 Il Contraente ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenu- ti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita auto- rizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizio- ni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del con- tratto.
REGIME DI SEGRETEZZA. Le parti sono tenute ad osservare il segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda i dati, informazioni, documenti comunicati in virtù del presente Protocollo. Le parti non potranno in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e informazioni senza re- ciproco e unanime accordo preventivo. Si conviene il rispetto reciproco dell'art. 329 C.p.p.
REGIME DI SEGRETEZZA. 1. I professionisti individuati dall’AOU Xxxxxxx mantengono nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all’esecuzione della presente convenzione.
REGIME DI SEGRETEZZA. 1. Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
REGIME DI SEGRETEZZA. 1. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente accordo.
REGIME DI SEGRETEZZA. Il Dipartimento si rende garante che il personale da esso destinato all’esecuzione del presente contratto mantenga, nei confronti, di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà dal Committente per lo svolgimento dei compiti connessi all’esecuzione del presente contratto.
REGIME DI SEGRETEZZA. 32.1 Il Contraente, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda
REGIME DI SEGRETEZZA. 34.1 Il Contraente ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenuti, nei limiti di cui all'Allegato Cognizioni e Xxxxxxxx, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi oggetto giuridico estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.