REGIME DI SEGRETEZZA. 32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto. Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' assunte dall’ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute.
32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori. In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività effettuata con contratto dell'ASI".
REGIME DI SEGRETEZZA. 32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.
REGIME DI SEGRETEZZA. 26.1 Il Contraente ed i suoi subcontraenti, consulenti e fornitori sono tenu- ti, ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo al lavoro oggetto del contratto, in mancanza di esplicita auto- rizzazione dell'ASI, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizio- ni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del con- tratto.
REGIME DI SEGRETEZZA. Le parti sono tenute ad osservare il segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda i dati, informazioni, documenti comunicati in virtù del presente Protocollo. Le parti non potranno in alcun modo cedere a terzi i suddetti documenti e informazioni senza re- ciproco e unanime accordo preventivo. Si conviene il rispetto reciproco dell'art. 329 C.p.p.
REGIME DI SEGRETEZZA. 1. I professionisti individuati dall’AOU Xxxxxxx mantengono nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all’esecuzione della presente convenzione.
2. L’AOU Xxxxxxx s’impegna a comunicare ai professionisti i contenuti del presente articolo.
REGIME DI SEGRETEZZA. 1. I professionisti individuati dall’Azienda Ospedaliera mantengono nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi il segreto per quanto riguarda le informazioni confidenziali che otterrà per lo svolgimento dei compiti connessi all’esecuzione della presente convenzione.
2. L’Azienda Ospedaliera s’impegna a comunicare ai professionisti i contenuti del presente articolo.
REGIME DI SEGRETEZZA. 1. Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate nell'ambito dell’ Accordo.
REGIME DI SEGRETEZZA. 1. Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù del presente accordo.
2. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o divengano di pubblico dominio.
3. I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione del presente accordo dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.
REGIME DI SEGRETEZZA. 30.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
REGIME DI SEGRETEZZA. 32.1 Il Contraente, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori. In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività effettuata con contratto ASI”