Regime transitorio. Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti (Agenzia e lavoratore) ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, sono conteggiati, ai soli fini del computo della anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi esclusivamente nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018), fermo restando quanto previsto dal comma 1.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Regime transitorio. Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti Parti (Agenzia e lavoratore) ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 81/2015, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, sono conteggiati, ai soli fini del computo della anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi esclusivamente nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018), fermo restando quanto previsto dal comma 1.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro
Regime transitorio. Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti (Agenzia agenzia e lavoratore) ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, 81/2015 sono conteggiati, ai soli fini del computo della anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi esclusivamente nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018), fermo restando quanto previsto dal comma 1.
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Regime transitorio. Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti (Agenzia e lavoratore) ai sensi dell’artdell'art. 19, comma 2, del D. LgsD.Lgs. n. 81/2015, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, sono conteggiati, ai soli fini del computo della anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019all’1.1.2019, per un massimo di 12 mesi esclusivamente nell’arco nell'arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 dall’1.1.2014 al 31 dicembre 201831.12.2018), fermo restando quanto previsto dal comma 1.
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Samples: c.c.n.l. Per La Categoria Delle Agenzie Di Somministrazione Di Lavoro