Regime transitorio. 1. I contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data - ultimo giorno utile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro. 2. I progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 - ultimo giorno utile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se approvati, saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia. 3. Le assunzioni saranno effettuate nell'arco di tempo previsto dalle delibere regionali o dalle intese interconfederali o settoriali che disciplinano la materia. Alla luce di quanto esplicitato nelle premesse, le parti confermano che il presente accordo si configura come prima intesa funzionale alla messa a regime delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003. Il presente accordo interconfederale sarà immediatamente notificato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tutti i conseguenti effetti ivi compresi i necessari interventi di copertura finanziaria derivanti dalla salvaguardia dell'occupazione giovanile assicurata dal regime transitorio adottato per l'Istituto dei contratti di formazione e lavoro. Le parti intendono, altresì, proseguire il confronto, nel rispetto delle specificità delle diverse rappresentanze delle imprese indicate in epigrafe, sia sulle materie affidate dal legislatore alla diretta competenza del livello interconfederale, sia su altre materie nelle quali l'intervento negoziale è funzionale al comune intento di favorire e promuovere rapidamente le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazione. Eventuali intese interconfederali avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria.
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Regime transitorio. 1. I contratti ASSOSIM auspica che, in sede di formazione e lavoro stipulatiemanazione definitiva della disciplina, sia assicurato un congruo periodo di tempo per l’adeguamento dei siste- mi di remunerazione esistenti, anche successivamente in ragione delle modifiche da apportare ai contratti in essere. L’estensione agli operatori nei servizi/attività di investimento, ed in particolare alle SIM, delle regole sulle remunerazioni previste dalla CRD 3 è particolarmente urgente, sia per assicurare il pieno recepimento della direttiva, sia per evitare situazioni di disparità competitiva con le banche e i gruppi bancari, già sottoposti alle regole emanate dalla Banca d’Italia ai sensi del Testo unico bancario (cfr. relazione illustrativa al 23 ottobre 2003documento di consultazione). Al riguardo, in base nell’atto di emanazione recante le modifiche al regolamento congiunto, al fine di consentire il necessario e completo adeguamento dei sistemi di remunerazione e incentivazione, viene previsto che gli intermediari debbano (nei tempi tecnici necessari: ragionevolmente entro tre mesi):
(i) sottoporre ad approvazione assembleare le nuove politiche di remunerazione;
(ii) modificare i contratti individuali dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo affinché tutti i compensi accordati e/o corrisposti a progetti approvati entro tale data - ultimo giorno utile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione tali soggetti siano conformi alle nuove disposizioni. Per tutti gli altri soggetti e lavoro.
2. I progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 - ultimo giorno utile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi econtratti collettivi, se approvatila modifica deve avvenire alla prima occasione utile. Questi adempimenti non sono necessari per gli intermediari le cui politiche di remunerazione e i cui contratti siano già allineati alle disposizioni ora introdotte. Per quanto riguarda le SIM che intendano avvalersi di questa deroga, saranno attivati esplicando integralmente l’organo di amministrazione dovrà attestare la conformità alle norme con delibera da trasmettere, alla prima occasione utile, alla Banca d’Italia. Per tutti gli intermediari resta ovviamente fermo l’obbligo, sancito dalle disposizioni BI, di far approvare all’assemblea dei soci i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno piani di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materiaremunerazione su base annuale (tornata assembleare 2013).
3. Le assunzioni saranno effettuate nell'arco di tempo previsto dalle delibere regionali o dalle intese interconfederali o settoriali che disciplinano la materia. Alla luce di quanto esplicitato nelle premesse, le parti confermano che il presente accordo si configura come prima intesa funzionale alla messa a regime delle disposizioni del decreto legislativo n. 276/2003. Il presente accordo interconfederale sarà immediatamente notificato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tutti i conseguenti effetti ivi compresi i necessari interventi di copertura finanziaria derivanti dalla salvaguardia dell'occupazione giovanile assicurata dal regime transitorio adottato per l'Istituto dei contratti di formazione e lavoro. Le parti intendono, altresì, proseguire il confronto, nel rispetto delle specificità delle diverse rappresentanze delle imprese indicate in epigrafe, sia sulle materie affidate dal legislatore alla diretta competenza del livello interconfederale, sia su altre materie nelle quali l'intervento negoziale è funzionale al comune intento di favorire e promuovere rapidamente le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazione. Eventuali intese interconfederali avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria.
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Samples: Modifiche Al Regolamento Congiunto Banca D’italia Consob
Regime transitorio. 1. I contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data - – ultimo giorno utile prima dell'entrata dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. n° 276 - – esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro.
21. I progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 - – ultimo giorno utile prima dell'entrata dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. n° 276 - – possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se approvati, saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia.
31. Le assunzioni saranno effettuate nell'arco nell’arco di tempo previsto dalle delibere regionali o dalle intese interconfederali o settoriali che disciplinano la materia. Alla luce di quanto esplicitato nelle premesse, le parti confermano che il presente accordo si configura come prima intesa funzionale alla messa a regime delle disposizioni del decreto legislativo n. n° 276/2003. Il presente accordo interconfederale sarà immediatamente notificato al Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali Politiche Sociali a tutti i conseguenti effetti ivi compresi i necessari interventi di copertura finanziaria derivanti dalla salvaguardia dell'occupazione dell’occupazione giovanile assicurata dal regime transitorio adottato per l'Istituto l’Istituto dei contratti di formazione e lavoro. Le parti intendono, altresìaltrsì, proseguire il confronto, nel rispetto delle dele specificità delle diverse rappresentanze delle imprese indicate in epigrafe, sia sulle materie affidate dal legislatore alla diretta competenza del livello interconfederale, sia su altre materie nelle quali l'intervento l’intervento negoziale è funzionale al comune intento di favorire e promuovere rapidamente le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazionelegislazione . Eventuali intese interconfederali avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria.
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Regime transitorio. 1. I contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data - – ultimo giorno utile prima dell'entrata dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. n° 276 - – esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro.
2. I progetti per contratti di formazione e lavoro il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 - – ultimo giorno utile prima dell'entrata dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. n° 276 - – possono proseguire il loro iter di valutazione secondo le modalità precedentemente in vigore per i diversi comparti produttivi e, se approvati, saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia.
3. Le assunzioni saranno effettuate nell'arco nell’arco di tempo previsto dalle delibere regionali o dalle intese interconfederali o settoriali che disciplinano la materia. Alla luce di quanto esplicitato nelle premesse, le parti confermano che il presente accordo si configura come prima intesa funzionale alla messa a regime delle disposizioni del decreto legislativo n. n° 276/2003. Il presente accordo interconfederale sarà immediatamente notificato al Ministero del lavoro Lavoro e delle politiche sociali Politiche Sociali a tutti i conseguenti effetti ivi compresi i necessari interventi di copertura finanziaria derivanti dalla salvaguardia dell'occupazione dell’occupazione giovanile assicurata dal regime transitorio adottato per l'Istituto l’Istituto dei contratti di formazione e lavoro. Le parti intendono, altresìaltrsì, proseguire il confronto, nel rispetto delle dele specificità delle diverse rappresentanze delle imprese indicate in epigrafe, sia sulle materie affidate dal legislatore alla diretta competenza del livello interconfederale, sia su altre materie nelle quali l'intervento l’intervento negoziale è funzionale al comune intento di favorire e promuovere rapidamente le occasioni di impiego offerte dalla nuova legislazionelegislazione . Eventuali intese interconfederali avranno efficacia transitoria e, comunque, sussidiaria.
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