Registro lavoro supplementare Clausole campione

Registro lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro. Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede dell’Azienda oppure presso la sede del CST competente territorialmente. Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Registro lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle RSU/RSA e/o Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente CCNL, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale, con l’obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all’organizzazione del lavoro o alle cause che l’abbiano reso necessario. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
Registro lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle R.S.U./R.S.A. e/o Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente C.C.N.L., presso la sede della locale Associazione imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione (Libro Unico del Lavoro). CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Registro lavoro supplementare. Eliminato
Registro lavoro supplementare. Art. 87 - Mensilità supplementari (13ª e 14ª) Art. 88 - Preavviso
Registro lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell’a- zienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle R.S.U./R.S.A. e/o Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente CCNL, presso la sede della locale Associazione imprendito- riale, con l’obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all’organizzazione del lavoro o alle cause che l’abbiano reso necessario. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea docu- mentazione (Libro Unico del Lavoro).
Registro lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle R.S.U./R.S.A. e/o Organizzazioni sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente c.c.n.l., presso la sede della locale Associazione imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire alle parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario. Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata. Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13° e della 14° mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 76. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all'art. 195, spettante all'atto della corresponsione.
Registro lavoro supplementare. Le o re di lavoro su pplementare saranno cro nologicamente ann otate a cura d ell'azienda su apposito registro. Le Or ganizzazioni sind acali r egionali o p rovinciali fir matarie del p resente CC NL po tranno consultarlo o pres so la s ede de l C entro E laborazione D ati s tesso o ppure presso la s ede de lla ASSOCED. Il re gistro di cu i al presente ar ticolo può essere sostituito da altr a id onea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Registro lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro. Le organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente C.C.N.L. potranno consultarlo o presso la sede del Centro Elaborazione Dati stesso. Il registro di cui al presente articolo pu� essere sostituto da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Registro lavoro supplementare. Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale, con l'obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l'utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all'organizzazione del lavoro o alle cause che l'abbiano reso necessario.