Regole deliberative per operazioni realizzate dalle Società Controllate Clausole campione

Regole deliberative per operazioni realizzate dalle Società Controllate. Salvo i casi in cui ricorrano le ragioni di esenzione stabilite nel paragrafo 5, le Operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza realizzate dalle Società Controllate con Parti Correlate ISP e/o Soggetti Collegati di Gruppo sono sottoposte al benestare preventivo della Capogruppo e alla successiva deliberazione del consiglio di amministrazione delle Società Controllate (o dell’organo equivalente per le società controllate estere). Le Società Controllate sono tenute ad assicurare un’istruttoria della proposta in coerenza con quanto indicato nel presente Regolamento (par. 7) e nei casi in cui le operazioni siano sottoposte al benestare preventivo della Capogruppo, a inviarla tempestivamente alla Direzione di Capogruppo competente per materia. La richiesta del benestare preventivo della Capogruppo viene sottoposta al Consigliere Delegato e CEO e quindi trasmessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione per il tramite della relativa segreteria, e alle funzioni specialistiche di conformità della Direzione Centrale Organi Collegiali e Affari Societari. La richiesta segue l’iter indicato al paragrafo 8.1, restando comunque escluse le previsioni riguardanti le deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti. Le Operazioni di minore rilevanza che le Società Controllate intendano realizzare con Parti Correlate ISP e con i Soggetti Collegati di Gruppo dovranno essere sottoposte: • al preventivo parere motivato del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni; • al benestare del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza la richiesta di benestare della Capogruppo è trasmessa alla Direzione Centrale Organi Collegiali e Affari Societari, ai fini della presentazione al Consigliere Delegato e CEO. Il benestare può essere concesso dal Consigliere Delegato e CEO previo parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. La delibera dell’operazione può essere delegata secondo le ordinarie regole deliberative stabilite dalla Società Controllata. La proposta illustrativa dell’operazione deve motivare le ragioni dell’urgenza stessa. In presenza di effettiva necessità, la Direzione Centrale Organi Collegiali e Affari Societari può valutare l’opportunità di una convocazione d’urgenza del Comitato, tenendo conto del calendario delle riunioni del Comitato stesso. Dell’operazione vie...
Regole deliberative per operazioni realizzate dalle Società Controllate. Salvo i casi in cui ricorrano le ragioni di esenzione stabilite nel paragrafo 5, le Operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza realizzate dalle Società Controllate con Parti Correlate ISP e/o Soggetti Collegati di Gruppo sono sottoposte al benestare preventivo della Capogruppo e alla successiva deliberazione del consiglio di amministrazione delle Società Controllate (o dell’organo equivalente per le società controllate estere). Le Società Controllate sono tenute ad assicurare un’istruttoria della proposta in coerenza con quanto indicato nel presente Regolamento (par. 7) e nei casi in cui le operazioni siano sottoposte al benestare preventivo della Capogruppo, a inviarla tempestivamente alla Direzione di Capogruppo competente per materia. La richiesta del benestare preventivo della Capogruppo viene sottoposta al Consigliere Delegato e CEO e quindi trasmessa al Comitato per le operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Soggetti Collegati del Gruppo e al Consiglio di Amministrazione per il tramite della relativa segreteria, e alle funzioni specialistiche di conformità della Direzione 23 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. l) del Regolamento Consob, sono “soci non correlatii soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società. 24 Cfr. precedente nota n. 21 per la definizione di “soci non correlati”.

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