RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO Clausole campione

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. Nel corso del periodo considerato (2º semestre 2011) il personale aderente al progetto, variando l'orario di lavoro, ha garantito la propria presenza sul territorio e negli uffici del comando, ogni giorno lavorativo dalle ore 7,45 alle ore 19,00. Inoltre gli operatori di polizia locale, mediante organizzazione interna che prevedeva l'alternanza di gruppi di due-tre unità, hanno svolto il servizio domenicale e festivo infrasettimanale con copertura oraria dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30. I nuovi orari settimanali adottati dagli operatori di polizia locale hanno tenuto conto delle recenti variazioni dell'ora di entrata ed uscita degli alunni delle scuole elementari, garantendo un puntuale servizio di viabilità alle scuole del primo e secondo circolo. Il personale negli uffici, in particolare l'ufficio verbali e centrale operativa, per venire incontro alle esigenze dell'utenza che spesso telefona per informazioni durante la pausa lavoro, vale a dire dalle 12,30 in poi, ha variato il proprio orario di permanenza nell'ufficio, prolungandolo fino alle ore 13. Inoltre la disponibilità del personale aderente al progetto a variare l'orario di lavoro in base alle necessità, ha fatto in modo di garantire la propria presenza in situazioni di emergenza, al di fuori dell'ordinaria copertura. Vedasi ad esempio l'emergenza alluvione sopravvenuta nel mese di novembre, che ha visto succedersi ininterrottamente, per tre giorni consecutivi, gli operatori di polizia locale per i servizi esterni e l'operatore amministrativo distaccato presso la centrale operativa. Relativamente all'ufficio commercio, le recenti variazioni sull'organizzazione del mercato hanno reso necessaria la presenza dell'operatore al di fuori dell'orario normale di servizio. Ai normali servizi di viabilità e di ufficio si devono inoltre sommare le numerose richieste di intervento su sinistri stradali che hanno coinvolto il personale di polizia locale spesso ben oltre il normale orario lavorativo. La disponibilità del personale aderente al progetto ad adeguare il proprio orario in base alle necessità del momento, ha ottimizzato, nonostante la carenza organica, la presenza degli operatori sul territorio dell'unione e negli uffici. La maggiore presenza sul territorio del personale di polizia locale e la pronta reperibilità telefonica anche al di là dell'orario di apertura degli uffici hanno garantito al cittadino una maggiore sicurezza in caso di emergenza ed un servizio di infor...
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. Il progetto si è sviluppato attraverso due direttrici principali: il potenziamento del servizio in condizione di attività ordinaria e l'istituzione di nuovi servizi. Per quanto attiene l'incremento dell'attività ordinaria si riportano, di seguito alcuni dati di dettaglio:
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. Sono state accertate e sanzionate: • 36 violazioni all'art. 142 del C.d.S. (limite di velocità), per un totale di €. 6438. • 26 violazioni compiute alla guida dei cosidetti “mezzi pesanti” (art. 19 L. 727/78- Art. 174 C.d.S. ecc.), per un totale di €. 4987. • 25 violazioni alle norme di comportamento del C.d.S. e ad altri articoli riconducibili alla tutela ed alla salvaguardia della sicurezza della circolazione (n.º 5 Art. 80 Cd.S. ; n.º 6 art. 173 C.d.S.; n.º 3 art. 141 C.d.S.;n.º 2 art. 193 C.d.S.; n.º 2 art. 145 C.d.S., ecc.), per un totale di €. 4333. In totale sono stati elevati n.º 87 verbali al C.d.S., sono stati effettuati n.º 2 sequestri amministrativi di autovetture ed accertate 5 mancate revisioni di autoveicoli, realizzando in totale una ricaduta finanziaria di Euro 15.758,00. A parere dello scrivente il progetto risulta totalmente realizzato visto i numerosi interventi effettuati nel territorio dei tre Comuni dell'Unione , il numero di verbali al Codice della strada elevati N.º 87 (70 quelli previsti nella proposta di progetto) e la ricaduta finanziaria ottenuta di € 15.758 (€ 8.000 il valore economico ipotizzato nella proposta di progetto), senza contare l’attività di prevenzione ottenuta su tutto il territorio dell’Unione durante il periodo del progetto.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO. Terre della piakura Valore al 31/12

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: