RELITTO Clausole campione

RELITTO. Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
RELITTO. Qualora la riparazione del veicolo sia da considerarsi antieconomica, il bene che residua dal sinistro verrà considerato come “relitto”. Al verificarsi della circostanza poc’anzi indicata, NOBIS ha la facoltà di subentrare nella proprietà dello stesso liquidando all’Assicurato anche il relativo valore. Resta espressamente inteso come l’Assicurato – a semplice richiesta di NOBIS – dovrà produrre il certificato del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
RELITTO. Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessi- vamente superiori al valore commerciale del Veicolo al mo- mento del Sinistro.
RELITTO. Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro. A richiesta della Società, l’Aderente dovrà fornire delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo per rottamazione. Nel caso in cui l’Aderente non cedesse il relitto alla Società, la liquidazione verrà effettuata decurtando dall’importo indennizzabile il valore del Relitto quantificato dalla Società.
RELITTO. Auto danneggiata con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale dell’auto al momento del sinistro.
RELITTO. Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta di Reale Mutua, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
RELITTO. Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, l’Impresa ha facoltà di su- bentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta dell’Impresa, il Contraente o l’Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certifi- cante la restituzione della carta di circolazione e della targa di imma- tricolazione.
RELITTO. Veicolo con danni superiori al 75% del valore assicurato.
RELITTO. Il veicolo con danni superiori al 75% del va- lore del veicolo al momento del sinistro ai sensi degli artt. 14.1 e 21.
RELITTO. Veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo.