Resa del conto Clausole campione

Resa del conto. 1. Il Tesoriere, entro il termine previsto dall’art. 226, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, rende all’Ente, su modello conforme all’allegato n. 17 al D.Lgs. n. 118/2011, il “conto del tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime. 2. L’Ente si obbliga a trasmettere al tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto di cui all’art. 227 del D.Lgs. 267/2000. 3. Entro sessanta giorni dall’approvazione del rendiconto, l’Ente è tenuto a trasmettere alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti il conto del Tesoriere ed ogni altro atto o documento richiesto dalla Corte stessa e a fornire al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
Resa del conto. 1. Il Tesoriere rende il conto consuntivo di ogni esercizio, completo delle tabelle di svolgimento, entro metà febbraio dell’esercizio successivo o vista, qualora richiesto, il conto predisposto dal Consorzio se con- forme alle risultanze di gestione.
Resa del conto. Con la cessazione del servizio, il Tesoriere è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie per pervenire alla resa del conto ed alla conciliazione contabile con le scritture della Regione Campania, anche al fine di garantire il normale funzionamento del servizio consentendo al Tesoriere subentrante l’espletamento delle attività senza soluzione di continuità ed evitando interruzioni e/o disservizi.
Resa del conto. 1. Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, rende al Comune, su modello di cui all'allegato n. 17 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 il “Conto del Tesoriere” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze, ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli stessi estremi delle quietanze medesime. 2. La compilazione dei conti, la documentazione e ogni altro documento dovranno essere curati in conformità alle vigenti disposizioni. 3. Il Comune, entro e non oltre due mesi dall’approvazione del Rendiconto di gestione , invia il conto del Tesoriere alla competente sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.
Resa del conto. 0.Xx Tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro il mese successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, deve rendere il conto della propria gestione di cassa all’Ente attraverso la redazione del “Conto del Tesoriere”, su modello conforme a quello in vigore per legge, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, ovvero dovrà fornire all’Ente tutta la documentazione in formato digitale su supporto non. 0.Xx conto del Tesoriere è inviato alla competente sezione regionale della Corte dei Conti a cura dell’Ente, nei termini di legge. 3.L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del Conto del Bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.
Resa del conto. 1. Il rendiconto finale della gestione, redatto sul modello approvato dal regolamento di cui all’art.114 del D.L.gvo 77/95, è predisposto dal titolare del fondo a render conto; esso è corredato dalla pertinente documentazione di cui all’art.75 -2° comma- del D.L.gvo 77/95, per la parte non trasmessa in sede di reintegri, e dalla attestazione di regolarità della gestione da parte del responsabile del servizio competente. 2. Il rendiconto di cui al 1° comma viene trasmesso, entro il mese di gennaio dell’esercizio successivo, alla competente direzione del Servizio finanziario che provvede alla verifica di regolarità contabile ed all’inoltro alla direzione Bilanci per il successivo deposito presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
Resa del conto. Il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, rende all’Ente, su modello conforme alle disposizioni del Dlgs 118/11 e ss. mm. ed ii. il “conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
Resa del conto. Entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il Tesoriere è tenuto a rendere il conto annuale della propria gestione all’Ente. Il Tesoriere resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse. Il rendiconto della gestione annuale è compilato dal Tesoriere, in applicazione delle norme di contabilità nazionali e regionali di volta in volta vigenti nonché in relazione ad eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire in materia.
Resa del conto. 1. Trimestralmente il Tesoriere trasmette all’Ente il conto della Gestione di cassa (Quadro riassuntivo di cassa, conto del tesoriere, l’elenco degli ordinativi di pagamento/riscossione estinti/riscossi comprensivi di codifiche di bilancio, elenco dei provvisori di uscita/entrata da regolarizzare). 2. Entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio il Tesoriere è tenuto a rendere il conto annuale della propria gestione all’Ente. Il Tesoriere resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse. Il rendiconto della gestione annuale è compilato dal Tesoriere, in applicazione delle norme di contabilità nazionali e regionali di volta in volta vigenti nonché in relazione ad eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire in materia.