Common use of RESPONSABILITA’ CIVILE Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ CIVILE. L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda. Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione. A tale riguardo, il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia per il risarcimento di danni e/o infortuni, diretti ed indiretti, subiti da persone o beni, cagionati all’Azienda e/o a terzi, connessi alla esecuzione del contratto; • garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’Aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; Inoltre il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia di responsabilità verso il personale dell’Aggiudicatario, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere direttamente a danno del Fornitore, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento. La copia della polizza, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Azienda con la stipula del contratto, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata alla Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del contratto di questo servizio. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori e beni di proprietà dell’assuntore del servizio, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Azienda Sanitaria.

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RESPONSABILITA’ CIVILE. L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto In relazione allo svolgimento della vita privata, della vita di relazione e della perfetta riuscita della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura di tutte le cautele necessarieattività del tempo libero, con l’obbligo di controllo dello stesso a titolo esemplificativo e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni non limitativo, Assimoco garantisce la responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda. Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione. A tale riguardo, il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia per il risarcimento di danni e/o infortuniconseguente a/da: Fatti relativi alla vita privata ✓ conduzione delle abitazioni, diretti ed indiretticomprese quelle prese in locazione; ✓ proprietà e/o uso di arredamento domestico e di beni mobili ad uso domestico personale; ✓ fatti dei figli minori e dei minori anche quando sono affidati temporaneamente a soggetti non appartenenti al nucleo familiare dell’Assicurato; ✓ fatto dei soggetti della cui condotta l’Assicurato deve rispondere quando sono affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare dello stesso, inclusi i danni corporali subiti da tali persone e la loro responsabilità per la mancata vigilanza su tali soggetti; ✓ temporanea custodia di minori da parte dell’Assicurato; ✓ interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a danni materiali indennizzabili; ✓ danni cagionati all’Azienda a cose di terzi a seguito di incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato; ✓ danni cagionati a cose di terzi a seguito di spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione, oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili. Fatti relativi alla vita di relazione ✓ partecipazione, in qualità di genitori, alle attività scolastiche incluse le gite, le manifestazioni sportive ed altre attività autorizzate dalle autorità didattiche; ✓ fatto colposo in qualità di pedone; ✓ attività di volontariato per la responsabilità personale imputabile all’Assicurato; ✓ somministrazione di cibi, bevande e simili; ✓ proprietà o possesso di animali domestici. È compresa, inoltre, la responsabilità delle persone che hanno in temporanea custodia e/o consegna gli animali per conto dell’Assicurato; ✓ fatto dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi, a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante; ✓ responsabilità personale in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. Tale garanzia è operante per la sola azione di rivalsa esercitata dall’Assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante; ✓ responsabilità degli addetti ai servizi domestici, delle badanti, degli autisti, dei giardinieri e delle persone cui vengono affidati i figli minori dell’Assicurato (baby sitters e persone alla pari); ✓ responsabilità verso gli addetti ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri e le persone - baby sitters o alla pari - cui vengono affidati i figli minori. Qualora tali soggetti prestino la loro opera come dipendenti regolarmente assunti e soggetti all’assicurazione obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 e D. Lgs 23 febbraio 2000 n. 38), l’assicurazione opera anche per la rivalsa esercitata dagli enti previdenziali (INAIL e INPS); ✓ danni ai capi di vestiario e agli oggetti personali portati da ospiti occasionali. Fatti relativi al tempo libero ✓ proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, da tiro a segno, da tiro a volo e similari, del fucile subacqueo in regola con le norme di legge vigenti in materia; ✓ proprietà, possesso, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni a vela e/o a terziremi, connessi alla esecuzione del contrattodi lunghezza non superiore a 6,5 metri e senza motore ausiliario; • garanzia per il risarcimento dei danni ✓ pratica di sport, inclusa la partecipazione a terzi derivanti dalle responsabilità dell’Aggiudicatario gare, prove ed allenamenti, a condizione che non siano esercitati a livello professionistico; ✓ pratica di attività di bricolage, di pesca, di giardinaggio, di orticultura e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalgacampeggio; Inoltre il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia di responsabilità verso il personale dell’Aggiudicatario, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere direttamente a danno del Fornitore, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento. La copia della polizza, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Azienda con la stipula del contratto, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata alla Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del contratto di questo servizio. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori e beni di proprietà dell’assuntore del servizio, nonché a terzi e/o uso di giocattoli anche a dipendenti motore, inclusa la pratica di modellismo con modelli anche a motore; ✓ proprietà e uso di biciclette, di velocipedi anche azionati elettricamente, di monopattini, di pattini a rotelle, di carrozzine, di veicoli a braccia e di tricicli, anche a motore, inclusi quelli utilizzati da persone con invalidità; ✓ responsabilità di terzi alla guida, con patente scaduta, di veicoli a motore dell’Assicurato per l’azione di rivalsa dell’assicuratore del veicolo; ✓ responsabilità dell’Assicurato alla guida di autovettura di terzi, con patente di guida sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera per l’azione di rivalsa esercitata dall’assicuratore dell’autovettura stessa, purché entro 6 mesi dal sinistro l’Assicurato provveda al rinnovo dell’abilitazione per la conduzione di autovetture; ✓ proprietà, uso e guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. È compresa, inoltre, la responsabilità delle persone che hanno in temporanea custodia e/o consegna gli animali per conto dell’Assicurato. In relazione alla proprietà dell’abitazione, a beni mobili ed immobili titolo esemplificativo e non limitativo, Assimoco garantisce la responsabilità civile derivante e/o conseguente a/da: ✓ lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato, o porzione di fabbricato di proprietà dell’Azienda Sanitariadestinato ad abitazione, compresa la responsabilità civile in capo all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori, ivi compresi i danni rientranti nell’ambito del D.Lgs. 81/2008; ✓ proprietà di strade private, muri di sostegno, orti e giardini, comprese le aree destinate al verde e gli alberi anche di alto fusto; ✓ mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti, dai marciapiedi o dalle aree di accesso all’abitazione; ✓ spargimento di liquidi provocato dalla rottura accidentale degli impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, dei canali pluviali o delle grondaie e degli scarichi fognari di esclusiva pertinenza dell’abitazione assicurata; ✓ inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse, o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti e condutture fissi in genere e stabilmente installati nell’abitazione assicurata; ✓ interruzione o sospensione (totale o parziale) dell’utilizzo di beni, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a danni materiali indennizzabili; ✓ cose di terzi conseguenti ad incendio, scoppio ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato e dei suoi famigliari o dallo stesso detenute.

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Samples: Polizza Multirischio a Tutela Della Famiglia, www.bplajatico.it

RESPONSABILITA’ CIVILE. L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto e della perfetta riuscita della fornituradel servizio. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda. Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione. Il Fornitore è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale nonché dei danni cagionati a terzi, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità conseguente, intendendo al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. A tale riguardo, il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,005.000.000,00: • garanzia per il risarcimento di danni e/o infortunidanni, diretti ed indiretti, subiti da persone o beni, indiretti cagionati all’Azienda e/o a terziall’Azienda, connessi alla esecuzione del contrattoservizio; • garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’Aggiudicatario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; Inoltre il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia di responsabilità verso il personale dell’Aggiudicatario, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere direttamente a danno del Fornitore, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento. La copia della polizza, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Azienda all’Azienda con la stipula del contratto, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata alla Azienda all’Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del contratto di questo servizio. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori e beni di proprietà dell’assuntore del servizio, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Azienda Sanitaria.della S.A.

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Samples: www.atssardegna.it

RESPONSABILITA’ CIVILE. L’Operatore Economico Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento del Contratto Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi i danni: ✓ da fatto doloso delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere; ✓ da incendio, esplosione, implosione e della perfetta riuscita della forniturascoppio; ✓ da spargimento di acqua. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione della fornitura tutte le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere l’Azienda sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone o a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa Azienda. Le controversie insorte non esimono l’Operatore Economico Aggiudicatario dall’esecuzione del Contratto: ogni arbitraria interruzione delle prestazioni è ritenuta contraria alla buona fede e l’Aggiudicatario è considerato responsabile di eventuali danni causati all’Azienda, portatrice di interessi collettivi da tutelare e garantire, in dipendenza dell’interruzione. A tale riguardo, il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia per il risarcimento di danni neve e/o infortunighiaccio non rimossi; ✓ da caduta di antenne televisive centralizzate; ✓ da interruzioni o sospensioni di attività industriali, diretti ed indiretticommerciali, subiti artigianali, agricole o di servizi; ✓ dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato; ✓ derivanti dalla committenza auto e di lavori; ✓ da persone inquinamento; ✓ verso prestatori di lavoro prestatori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge (R.C.O); ✓ verso lavoratori distaccati o benicon contratto di somministrazione. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, cagionati all’Azienda ese previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono compresi i danni: • causati da esplosione o a terzi, connessi alla esecuzione del contrattoscoppio di ordigni esplosivi; • garanzia diretti e materiali cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine a seguito dei predetti eventi L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Aumento franchigia danni da acqua Per le spese per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’Aggiudicatario la ricerca e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; Inoltre il fornitore alla stipula del contratto, con oneri a proprio carico, dovrà già essere in possesso di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie e per singolo sinistro, non inferiore a €. 2.000.000,00: • garanzia di responsabilità verso il personale dell’Aggiudicatario, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali, ecc. Qualora il Fornitore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notificaguasto (qualora espressamente attivata), l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere direttamente a danno del Fornitore, trattenendo l’importo sulle fatture in pagamentol’Assicurato può scegliere di aumentare la Franchigia prevista per sinistro a: - Euro 350,00 oppure - Euro 550,00 oppure DIP Aggiuntivo Danni ed. La copia della polizza, conforme all’originale ai sensi dicembre 2020 Aviva Fabbricato Protetto Pagina 2 di legge, dovrà essere consegnata alla Azienda con la stipula del contratto, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata alla Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare 11 - Euro 750,00 ottenendo il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del contratto di questo servizio. La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto. L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant’altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori e beni di proprietà dell’assuntore del servizio, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Azienda Sanitariacorrispondente sconto.

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Samples: www.allianzviva.it