RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO – COPERTURA ASSICURATIVA Clausole campione

RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO – COPERTURA ASSICURATIVA. Oltre a quanto previsto nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto, restano in capo all’Affidatario le responsabilità derivanti da: - danni cagionati all’Università o a terzi dall’Affidatario, dal personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni o da soggetti a qualsiasi titolo incaricati dall’Affidatario medesimo; - infortuni del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni. A tal fine l’Affidatario, con effetti dalla data di avvio del servizio, si obbliga a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni polizza assicurativa RCT con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 unico per sinistro/anno. A tal fine l’Affidatario ha esibito la polizza assicurativa RCT (danni a terzi) n. …………, stipulata con la Compagnia ……………, efficace sino al ………………, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 unico per sinistro/anno. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in efficacia per tutta la durata del contratto. L’Affidatario si impegna a produrre all’Università, su richiesta, la documentazione attestante la sussistenza della garanzia. L’Università dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall’Affidatario per i danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalla polizza assicurativa. L’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università, pertanto, qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall’Ateneo, con conseguente escussione della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito. Tutti gli addetti impiegati dall’Affidatario nell’appalto dovranno garantire un comportamento corretto, tale da escludere ostacolo alle normali attività della Stazione Appaltante, la quale si riserva il diritto di richiedere l’allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il referente impresa di cui al precedente art. 6, che dovessero essere valutati non idonei allo svolgimento delle funzioni assegnate.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).