Common use of RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE Clause in Contracts

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 13.1 E' a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. 13.2 In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente. 13.3 In particolare, l’Appaltatore sarà responsabile in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo di dolo e/o colpa grave. 13.4 L’Appaltatore è in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e, comunque, a copertura dei rischi e danni, anche materiali, derivanti dall’esecuzione dell’appalto e da eventuali perdite patrimoniali da violazione della privacy con la compagnia di assicurazioni (che si allega al presente contratto), valevole fino al , con massimale minimo pari a Euro 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata almeno di un (1) anno.

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Samples: Contract for the Study and Realization of the Digital Archive of Tourism in Turin and Province

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 13.1 E' L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilitàtutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. L'Appaltatore è responsabile - tecnicamente, con totale esonero civilmente, penalmente - dell'operato del Committente proprio personale e risponde direttamente dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell’esecuzione delle prestazioni richieste, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Sellano. Al Comune di Sellano deve essere riconosciuta la qualifica di terzo. L’Appaltatore è tenuto a possedere ed a presentare per la stipula del contratto idonea polizza di copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in misura proporzionata all’entità del servizio da svolgere. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate al Comune di Sellano e al Gruppo Comunale di protezione civile del Comune di Sellano in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L’Appaltatore è pertanto tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune di Sellano e al Gruppo Comunale di protezione civile del Comune di Sellano, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, in dipendenza misura proporzionata all’entità delle prestazioni da svolgere. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, in nessun caso eventuali riserve o in connessioneeccezioni derivanti dall’Appaltatore saranno opponibili al Comune di Sellano e al Gruppo Comunale di protezione civile del Comune di Sellano. Tale polizza, diretta o indirettache avrà durata pari a quella del Contratto, dell'esecuzione dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del contratto. 13.2 In considerazione Comune di Sellano e del completo esonero Gruppo Comunale di protezione civile del Committente e dei suoi rappresentanti Comune di Sellano. Qualora l’Aggiudicatario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa a copertura del rischio da ogni responsabilità per i danni civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate, nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara. L'Appaltatore si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizioobbliga altresì a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale stesso, di qualsiasi generetutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, che in conformità alle vigenti norme in materia, ed in tutte le occasioni ove eventualmente ciò fosse da terzi proposto nei riguardi richiesto dal Comune di Sellano. L’Appaltatore nell’espletamento delle prestazioni, sarà altresì tenuto a garantire quanto segue: - continuità e puntualità nello svolgimento delle prestazioni; - regolare assicurazioni antinfortunistiche previdenziali e mutualistiche del Committente personale impiegato nello svolgimento delle attività affidate, con applicazione del contratto nazionale di categoria ed eventuali accordi integrativi dello stesso; - tutte le spese connesse relativamente all’impiego di mezzi e/o delle attrezzature idonee alla perfetta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto; - il rimborso, secondo stima dei suoi rappresentanti competenti organi, degli eventuali danni causati sia all'Azienda sia a terzi, per il preteso riconoscimento distruzione, deterioramento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne beni e/o manlevando totalmente il Committente. 13.3 In particolare, l’Appaltatore sarà responsabile in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale inquinamento; - l'assunzione della responsabilità per eventuali danni a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti persone e/o omissioni dovuti a titolo cose causati nell’esecuzione delle prestazioni anche all’interno dei magazzini del Comune di dolo eSellano e del Gruppo Comunale di protezione civile del Comune di Sellano; - il pronto recupero di eventuali spanti/o colpa gravesversamenti accidentali prodotti durante l’esecuzione delle prestazioni presso la zona di intervento. 13.4 L’Appaltatore è in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e, comunque, a copertura dei rischi e danni, anche materiali, derivanti dall’esecuzione dell’appalto e da eventuali perdite patrimoniali da violazione della privacy con la compagnia di assicurazioni (che si allega al presente contratto), valevole fino al , con massimale minimo pari a Euro 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata almeno di un (1) anno.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 13.1 E' a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azioneASSICURAZIONE‌ La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all’assicurazione globale, per qualsivoglia dannotutta la durata del contratto, qualunque ne sia contro i danni dell’incendio, bagnamento, furto, responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con capitali assicurati e massimali non inferiori ai seguenti: ∗ incendio, bagnamento ed eventi speciali: - € 2 milioni sul contenuto degli archivi e relative attrezzature - € 150 mila per ricostruzione del materiale archiviato ∗ furto: ∗ R.C.T.: - € 50 mila su documenti in genere contenuti in faldoni o scatole - € 50 mila per ricostruzione documenti archiviati - € 500 mila per ogni sinistro ∗ R.C.O.: - € 150 mila per ogni sinistro In caso di sinistro, la natura Società assicuratrice dovrà risarcire i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. Gli estremi della polizza, che dovrà essere conforme a quanto sopra indicato, dovranno essere comunicati all’L’INPDAP entro 10 giorni dalla stipula dei contratti. L’assenza e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. 13.2 In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente. 13.3 In particolare, l’Appaltatore sarà responsabile in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo di dolo e/o colpa grave. 13.4 L’Appaltatore è in possesso di non correttezza della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e, comunque, a copertura dei rischi e danni, anche materiali, derivanti dall’esecuzione dell’appalto e da eventuali perdite patrimoniali da violazione della privacy con la compagnia di assicurazioni (che si allega al presente contratto), valevole fino al , con massimale minimo pari a Euro 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata almeno di un (1) annonon potrà dare luogo all’avvio delle attività.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 13.1 E' a carico dell’Appaltatore 13.1. L’Appaltatore sotto la più ampia ed sua esclusiva responsabilitàresponsabilità deve ottemperare alle disposizioni legislative e osservare tutti i regolamenti, con totale esonero del Committente le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità applicabili al Contratto. 13.2. L’Appaltatore risponde dell’esatto adempimento dei propri obblighi legali, fiscali e contrattuali nei confronti dei suoi rappresentanti fornitori e subappaltatori. 13.3. Se l’Appaltatore è formato da qualsiasi azionedue o più soggetti riuniti, ognuno di questi è solidalmente obbligato relativamente agli obblighi previsti nel Contratto e all’adempimento del Contratto, nel rispetto della legislazione applicabile. 13.4. L’Appaltatore è obbligato a prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, pertanto, dovrà adottare tutte le misure per qualsivoglia dannola loro prevenzione e individuazione, comunicando immediatamente ad ENEL qualunque ne sia la natura e la causacondotta che possa generarli. 13.5. L’Appaltatore si obbliga a mantenere indenne ENEL dalle responsabilità derivanti da qualunque reclamo o citazione giudiziale di ogni natura, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle coseabbia direttamente relazione con il Contratto, nonché per qualsiasi danno sia giudiziale che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose stragiudiziale, che derivi da terziatti o omissioni dell’Appaltatore o del personale da questi dipendente, in dipendenza rappresentanti o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contrattosubappaltatori. 13.2 In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per 13.6. La menzionata manleva comprende sia l’importo che ENEL dovesse eventualmente pagare, sia le spese o i danni costi di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente. 13.3 In particolare, l’Appaltatore sarà responsabile in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in qualunque genere in seguito cui ENEL possa incorrere come conseguenza del reclamo o della citazione giudiziale, fatto comunque salvo il diritto della stessa ad atti e/o omissioni dovuti a titolo agire in propria difesa. L’inadempimento dell’Appaltatore di dolo e/o colpa grave. 13.4 L’Appaltatore è in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e, comunque, a copertura dei rischi e danni, anche materiali, derivanti dall’esecuzione dell’appalto e da eventuali perdite patrimoniali da violazione della privacy con la compagnia di assicurazioni (che si allega quanto previsto al presente contratto), valevole fino al , con massimale minimo pari a Euro 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata almeno articolo è considerato inadempimento grave e dà facoltà ad ENEL di un (1) annorisolvere il Contratto per inadempimento del Appaltatore.

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Samples: General Contract Conditions

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE. 13.1 E' L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a carico dell’Appaltatore prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la più ampia vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell’art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 1124/1965, al D. Lgs. n. 163/2006 ed esclusiva al D. Lgs. 81/2008. Ogni responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azionesia di carattere civile sia penale, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. 13.2 In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente. 13.3 In particolare, l’Appaltatore sarà responsabile in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale infortuni ricadrà interamente e solo sull’Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori. L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a seguito tutti i lavoratori, le norme di incendiodisciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. AdF S.p.A. – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE “XXXXXXX XXXXXXXX” COMMITTENTE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INTERVENTI SU PISTA E PIAZZALI n. 1/2011 - CIG 25918828AE Pag. 28 L’Appaltatore provvederà, furto ed infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo caso di dolo e/o colpa grave. 13.4 pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza (art. 18, c. 1, lett. b), X.Xxx. 81/08). L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative vigenti in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi e, comunque, a copertura dei rischi e danni, anche materiali, derivanti dall’esecuzione dell’appalto e da eventuali perdite patrimoniali da violazione della privacy con la compagnia di assicurazioni (che si allega al presente contratto), valevole fino al , con massimale minimo pari a Euro 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata almeno di un (1) annomateria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto