Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data di attivazione dell’affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti. 9.2 Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall’AEEGSI. 9.3 Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia. 9.4 Il Gestore garantirà la gestione del Servizio secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e alla luce degli indirizzi e del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando altresì l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. 9.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio. 9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all’art. 12.3 la responsabilità dello stesso, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all’ambiente. 9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, il proprietario rimane responsabile. 9.8 Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. 9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre Leggi di riferimento in materia. 9.10 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell’affidamento, quali scissione, anche parziale, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all’EGA. 9.11 Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 9.10 in assenza del preventivo parere favorevole dell’EGA.
Appears in 2 contracts
Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data Il Servizio è erogato da NAMIRIAL S.p.A. nei limiti di attivazione dell’affidamentoquanto stabilito nel presente CONTRATTO; il GESTORE non assume pertanto alcuna responsabilità al di fuori di quanto nello stesso espressamente stabilito. In particolare, NAMIRIAL S.p.A. non assume alcun obbligo di conservazione dei messaggi inviati e ricevuti dal CLIENTE e/o dagli UTILIZZATORI mediante le proprie caselle di posta elettronica certificata. Tale conservazione è di esclusiva responsabilità del CLIENTE e/o degli UTILIZZATORI medesimi. Salvo il Gestore caso di dolo o colpa grave, NAMIRIAL S.p.A. non è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.
9.2 Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall’AEEGSI.
9.3 Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
9.4 Il Gestore garantirà la gestione del Servizio secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e alla luce degli indirizzi e del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando altresì l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.
9.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio.
9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all’art. 12.3 la responsabilità dello stesso, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero derivare a terzi o all’ambiente.
9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore CLIENTE e/o agli UTILIZZATORI e/o ai terzi in conseguenza dell’uso o del mancato uso del Servizio anche nel caso di terziritardi o interruzioni, o di errori e/o malfunzionamenti dello stesso qualora rientranti nell’ambito dei parametri di indisponibilità indicati nell’allegato Manuale Operativo ovvero derivanti dall’errata utilizzazione del Servizio da parte del CLIENTE e/o degli UTILIZZATORI. NAMIRIAL S.p.A., inoltre, salvo il caso di dolo o colpa grave, non sarà gravata da oneri o responsabilità per danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero verificarsi al CLIENTE e/o agli UTILIZZATORI e/o ai terzi e che siano causati da manomissioni o interventi sul Servizio o sulle apparecchiature effettuati da soggetti non autorizzati dal GESTORE. Salvo le ipotesi di intervento per manutenzione ordinaria e/o straordinaria, il proprietario rimane responsabile.
9.8 Nell’espletamento del ServizioCLIENTE, in caso di superamento dei parametri di indisponibilità stabiliti nei livelli di Servizio indicati nell’allegato Manuale Operativo, avrà diritto di ottenere, a titolo di risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti, il Gestore è tenuto rimborso del corrispettivo i.v.a esclusa pagato per il Servizio correlato al rispetto periodo di mancata fruizione dello stesso. Il rimborso non potrà essere richiesto qualora la mancata fruizione sia imputabile al gestore della rete di telecomunicazioni ovvero sia derivante da caso fortuito, forza maggiore o cause comunque non imputabili a NAMIRIAL S.p.A. (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: scioperi, sommosse, terremoti, atti di terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio organizzato, eventi chimici e/o batteriologici, guerra, alluvioni, provvedimenti delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre Leggi di riferimento competenti autorità in materia, inadeguatezza delle strutture, inadeguatezza dell’hardware e/o dei software utilizzati dal CLIENTE o dall’UTILIZZATORE).
9.10 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell’affidamento, quali scissione, anche parziale, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all’EGA.
9.11 Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 9.10 in assenza del preventivo parere favorevole dell’EGA.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Per Il Servizio Di Posta Elettronica Certificata
Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data Il Gestore ha l’obbligo di attivazione dell’affidamentostipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell’importo di € 5.000.000,00, il Gestore è responsabile da depositare all’atto della stipula del buon funzionamento del Servizio secondo contratto di concessione c/o l’ Ufficio Tecnico Comunale. L’assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito di tempo strutture concesse in tempo vigente in materia di investimentiutilizzo, compresi i lavori di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.
9.2 Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla oneri posti a carico del Gestore nel presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall’AEEGSI.
9.3 Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
9.4 capitolato. Il Gestore garantirà risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del Servizio secondo logiche proprio personale e dovrà se- gnalare all’Amministrazione concedente, per iscritto, ogni difetto di sostenibilità economicafunzionamento degli impianti, ambientale interrompendo, in caso di disfunzione, l’uso dei medesimi e sociale e alla luce degli indirizzi e prendendo le immediate pre- cauzioni del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando altresì l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.
9.5 caso. Il Gestore terrà sollevati esonera e indenni l’EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, manleva espressamente l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio.
9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimoper danni alle persone ed alle cose, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all’art. 12.3 la responsabilità dello stesso, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all’ambiente.
9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di gravami di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento deri- vare da quanto forma oggetto del presente Capitolato. Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione concedente. Risponderà, inoltre, dei danni causati ai fabbricati, ai mezzi, ai beni, agli arredi, alle strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando e manlevando l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo. All’atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al verbale di consegna. Il Gestore risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le cui conseguenze mansioni conferite e si obbliga a danno del Gestore e/tenere l’Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, an- che di terzi, il proprietario rimane responsabileche potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.
9.8 Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre Leggi di riferimento in materia.
9.10 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell’affidamento, quali scissione, anche parziale, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all’EGA.
9.11 Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 9.10 in assenza del preventivo parere favorevole dell’EGA.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Concessione
Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data di attivazione dell’affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito d’Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previstiprevisti e/o in base a disposizioni dall’Autorità.
9.2 Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall’AEEGSIda ARERA.
9.3 Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
9.4 Il Gestore garantirà la gestione del Servizio secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e alla luce degli indirizzi e del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando altresì restando, altresì, l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.
9.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio.
9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all’art. 12.3 la responsabilità dello stesso, limitatamente Limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete conoscenzadella rete, per cause non imputabili al Gestore stesso e/o da situazioni di criticità non comunicate al Gestore e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichida quest’ultimo non rilevabili, la responsabilità si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti dai soggetti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all’ambiente.
9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, il proprietario rimane responsabile.
9.8 Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre Leggi leggi di riferimento in materia.
9.10 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell’affidamento, quali scissione, anche parziale, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente ad ottenere il relativo progetto all’EGA.
9.11 Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 9.10 in assenza del preventivo parere favorevole dell’EGA.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data di attivazione dell’affidamento, il 8.1 Il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono ha la responsabilità di:
a) assicurare l’applicazione delle presenti Linee Guida da parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di manutenzione, di livello di servizio dell’Utilizzatore e di tariffe, nonché tutti i soggetti che operano nel processo di raggiungimento dei livelli di qualità realizzazione degli eventi;
b) verificare la tempestività e degli obiettivi strutturali ivi previsti.
9.2 Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall’AEEGSI.
9.3 Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
9.4 Il Gestore garantirà la gestione del Servizio secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e alla luce degli indirizzi e del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando altresì l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario correttezza della gestione.
9.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio.
9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all’art. 12.3 la responsabilità dello stesso, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza consegna della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all’ambiente.
9.7 La responsabilità documentazione esplicativa di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti Art. 5.6;
c) verificare il rispetto, da parte dell’Utilizzatore e degli allestitori, degli obblighi e delle normative di proprietà sicurezza indicate al precedente Art. 7;
d) chiedere evidenza all’Utilizzatore dell’ottenimento di Enti locali eventuali autorizzazioni, permessi e certificazioni previsti dalle normative vigenti per la realizzazione di eventi e/o di precedenti gestoriiniziative, ma la cui gestione è affidata al qualora siano necessari;
e) tenere costantemente aggiornata Regione Lombardia sulla programmazione e sulla calendarizzazione relativa all’uso d’uso temporaneo degli spazi e comunicare tempestivamente eventuali modifiche.
8.2 Il Gestore, nei casi inoltre, si fa carico di:
a) promuovere il coordinamento con le strutture competenti di vizi costruttivi Regione Lombardia e, unitamente e tramite loro, con i gestori dei servizi di facility (e building) management, vigilanza e servizi infotelematici, in merito alle richieste dell’Utilizzatore e degli allestitori che possano comportare, sull’attività di Regione Lombardia, impatti e/o interferenze, anche ai fini dell’individuazione delle misure per la loro eliminazione o riduzione;
b) finalizzare e stipulare il Contratto d’uso temporaneo degli spazi di Regione Lombardia con l’Utilizzatore, entro i tempi stabiliti al precedente Art. 5.6, secondo il Contratto;
c) verificare l’avvenuto pagamento del suolocanone stabilito per l’utilizzo temporaneo degli spazi, secondo i tempi e le modalità stabilite all’Art. 6 del Contratto;
d) collaborare attivamente con Regione Lombardia nelle attività di difetti programmazione dell’utilizzo degli spazi, partecipando alla Task Force Eventi (riunione operativa di aggiornamento con la Struttura Eventi di Regione Lombardia), tenendo conto che Regione Lombardia si riserva la possibilità di avviare delle operemanifestazioni di interesse per ricercare proposte creative di attrazione e valorizzazione di Palazzo Lombardia e in particolare di Piazza Città di Lombardia, della scoperta in occasione di gravami manifestazioni di terzigrande richiamo di pubblico che si svolgono sul territorio Lombardo. A tale proposito, in accordo con il Gestore degli spazi, Regione Lombardia provvederà a programmare e riservare gli spazi interessati per le cui conseguenze a danno del Gestore determinati periodi nel corso dell'anno;
e) gestire la programmazione operativa degli eventi e inviare gli ordini di lavoro ai fornitori;
f) acquisire segnalazioni di anomalie e/o di terzi, il proprietario rimane responsabile.
9.8 Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre Leggi di riferimento in materia.
9.10 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell’affidamento, quali scissionecriticità, anche parzialeattraverso meccanismi di reperibilità, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all’EGAin relazione alle diverse fasi operative dell’evento e disporre le opportune azioni correttive.
9.11 Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 9.10 in assenza del preventivo parere favorevole dell’EGA.
Appears in 1 contract
Samples: Linee Guida Per L’utilizzo E La Messa a Disposizione Per Uso Temporaneo Di Spazi E Locali Per Eventi
Responsabilità del Gestore. 9.1 13.1 Dalla data di attivazione dell’affidamento, avvio dell’affidamento il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante dei relativi allegati.
13.2 Grava sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta proprietario e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito in uguale misura grava sul gestore la responsabilità delle opere di tempo in tempo vigente in materia di investimentixxxxx affidate al medesimo, di manutenzione, di livello di servizio e di tariffepur restando nella proprietà dei terzi, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previstiquelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente all’avvio della gestione.
9.2 13.3 Il Gestore ove, all’atto di presa in carico dei beni da enti locali o da terzi ovvero successivamente. rilevi elementi di non conformità di quegli stessi beni , pone in essere tutte le misure necessarie alla messa in pristino nel più breve tempo possibile, eventualmente disponendo, se non sono realizzabili soluzioni tecniche alternative, anche la chiusura temporanea ovvero l’interruzione del funzionamento del bene, informando tempestivamente l’Ufficio d’ambito ed il soggetto proprietario del bene. Il Gestore, nell’espletamento del Servizioper quanto concerne le infrastrutture idriche prese in carico da soggetti terzi, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione enti locali e/o società, e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle della depurazione, fermi restando gli oneri di buon funzionamento che impongono di predisporre le misure necessarie alla messa in materia pristino ovvero all’adeguamento tecnico, definisce unitamente all’Ufficio d’Ambito i tempi, incluse eventuali proroghe, necessari all’adeguamento e all’adozione di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall’AEEGSItutti gli accorgimenti e/o opere utili alla messa a norma di detti impianti.
9.3 Resta inteso che 13.4 L’Ufficio d’Ambito si impegna ad informare tempestivamente i competenti uffici della Provincia dei tempi concordati con il Gestore èper la messa in pristino, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in material’adeguamento tecnico e comunque la messa a norma di impianti per i quali sussiste la competenza della Provincia all’irrogazione di sanzioni.
9.4 Il Gestore garantirà la gestione del Servizio secondo logiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale e alla luce degli indirizzi e del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando altresì l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.
9.5 13.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli Enti Localil’Ufficio d’Ambito, nonché il personale dipendente degli stessida esso dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio.
9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimoi servizi stessi, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all’art. 12.3 la responsabilità dello stesso, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all’ambiente.
9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, salvo nei casi di vizi costruttivi in cui sia ravvisabile il dolo o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, il proprietario rimane responsabilela colpa dei predetti e salvo quanto previsto ai paragrafi seguenti.
9.8 Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre Leggi di riferimento in materia.
9.10 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell’affidamento, quali scissione, anche parziale, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all’EGA.
9.11 Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 9.10 in assenza del preventivo parere favorevole dell’EGA.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione
Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data 1. Il gestore deve dichiarare di attivazione dell’affidamentoaccettare l’affidamento e assumere tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all’uso degli impianti.
2. Il gestore risponde dell’agibilità e dell’apertura al pubblico della struttura, dell’esatto rispetto delle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il Gestore è responsabile personale dipendente, dell’osservanza delle norme di pubblica sicurezza nonché dell’ottenimento e del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni mantenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge.
3. Deve essere inoltre garantito dal gestore il controllo costante della presente Convenzione e rispondenza degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimentiimpianti elettrici, di manutenzione, riscaldamento e sanitari alle norme di livello di servizio e di tariffesicurezza in vigore, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e al corretto funzionamento degli obiettivi strutturali ivi prevististessi.
9.2 Il Gestore4. Sono altresì a carico del gestore, nell’espletamento in qualità di titolare dell’impianto ovvero dell’attività, gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale del ServizioMinistero dell’Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione concernente l’esercizio di legge vigente in materia impianti sportivi (con particolare riferimento agli aspetti di “gestione della sicurezza”). In tal senso, il gestore ha anche l’onere di trasmettere annualmente all’Amministrazione comunale copia del registro dei controlli periodici manutentivi di cui all’articolo 19 del sopra citato decreto. Lo stesso dicasi per quanto concerne gli obblighi del gestore nell’aggiornare e/o rinnovare certificazioni, licenze ed autorizzazioni utili ed indispensabili allo svolgimento dell’attività (es. certificato prevenzione incendi, autorizzazione commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verifica periodica).
5. Il gestore deve gestire gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d’illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché all’articolo 10 della legge n° 46/1990, nonché predisporre il piano di sicurezza e nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del d. m. 18/03/1996. Il gestore dovrà poi attenersi a quelle quanto stabilito, in materia di acque pubblicheprevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite dalle vigenti norme. Nei confronti dei dipendenti il gestore osserverà le norme in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall’AEEGSImateria dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il gestore anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse.
9.3 Resta inteso 6. Il gestore è inoltre tenuto a far rispettare il divieto di fumare all’interno dell’impianto secondo le previsioni della legge n° 584/1975 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, nonché della successiva legge n° 3/2003, che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materiadispone detto divieto nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati a fumatori e come tali contrassegnati.
9.4 7. Il Gestore garantirà la gestione del Servizio secondo logiche gestore s’impegna, infine, nel caso di sostenibilità economica, ambientale e sociale e alla luce degli indirizzi e del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando altresì l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestionemanifestazioni da esso organizzate a richiedere ai soggetti preposti le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l’accesso di pubblico.
9.5 Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio.
9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all’art. 12.3 la responsabilità dello stesso, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all’ambiente.
9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di gravami di terzi, per le cui conseguenze a danno del Gestore e/o di terzi, il proprietario rimane responsabile.
9.8 Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre Leggi di riferimento in materia.
9.10 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell’affidamento, quali scissione, anche parziale, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all’EGA.
9.11 Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 9.10 in assenza del preventivo parere favorevole dell’EGA.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Sugli Impianti Sportivi
Responsabilità del Gestore. 9.1 Dalla data Il Gestore ha l’obbligo di attivazione dell’affidamentostipulare idonea polizza assicurativa R.T.C. e R.C.O. per la responsabilità civile verso terzi e per i mezzi di servizio con massimale minimo dell’importo di € 5.000.000,00, il Gestore è responsabile da depositare all’atto della stipula del buon funzionamento del Servizio secondo contratto di concessione c/o l’ Ufficio Tecnico Comunale. L’assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso gli impianti e le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’ambito di tempo strutture concesse in tempo vigente in materia di investimentiutilizzo, compresi i lavori di manutenzione, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento dei livelli di qualità e degli obiettivi strutturali ivi previsti.
9.2 Il Gestore, nell’espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla oneri posti a carico del Gestore nel presente Convenzione e dai relativi allegati, nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia (con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili) e dalle disposizioni emanate dall’AEEGSI.
9.3 Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
9.4 capitolato. Il Gestore garantirà risponde di tutto quanto concerne la gestione oltre che del Servizio secondo logiche proprio personale e dovrà segnalare all’Amministrazione concedente, per iscritto, ogni difetto di sostenibilità economicafunzionamento degli impianti, ambientale interrompendo, in caso di disfunzione, l’uso dei medesimi e sociale e alla luce degli indirizzi e prendendo le immediate precauzioni del coordinamento svolto dall’EGA, fermo restando altresì l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.
9.5 caso. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’EGA e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente degli stessi, esonera espressamente l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità connessa con la gestione del Servizio.
9.6 Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimoper danni alle persone ed alle cose, anche se di proprietà di xxxxx, e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal medesimo. Nelle more del completamento dei rilievi delle reti acquedottistiche e fognarie concesse in uso al Gestore, nei termini di cui all’art. 12.3 la responsabilità dello stesso, limitatamente ai danni che dovessero discendere dalla non completa conoscenza della rete e dallo sviluppo del progetto di regolarizzazione degli scarichi, si intenderà solidalmente assunta anche dagli enti proprietari delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all’ambiente.
9.7 La responsabilità di cui al precedente comma 6 non opera con riferimento ai beni rimasti di proprietà di Enti locali o di precedenti gestori, ma la cui gestione è affidata al Gestore, nei casi di vizi costruttivi o del suolo, di difetti delle opere, della scoperta di gravami di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del Capitolato Speciale. Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte e dell’Amministrazione concedente. Risponderà, inoltre, dei danni causati ai fabbricati, ai mezzi, ai beni, agli arredi, alle strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo. All’atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al verbale di consegna. Il Gestore risponderà della gestione e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le cui conseguenze mansioni conferite e si obbliga a danno del Gestore e/tenere l’Amministrazione concedente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, il proprietario rimane responsabileche potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto del presente affidamento.
9.8 Nell’espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
9.9 Il Gestore è tenuto, altresì, al rispetto della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e altre Leggi di riferimento in materia.
9.10 Qualora il Gestore sia interessato da operazioni societarie straordinarie, che modifichino la titolarità dell’affidamento, quali scissione, anche parziale, o fusioni inverse, lo stesso è tenuto a comunicare preventivamente il relativo progetto all’EGA.
9.11 Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al comma 9.10 in assenza del preventivo parere favorevole dell’EGA.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Per La Gestione E Manutenzione Degli Impianti Da Sci