Responsabilità delle parti. 1. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti: a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili all’organismo; b. le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di Mediazione; c. la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, con particolare riguardo ai casi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità; d. l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni. In particolare, nei casi di Mediazione delegata dal giudice, in assenza di esplicita richiesta dell’istante, ADR INTESA convocherà esclusivamente l’avvocato costituito in giudizio a mezzo pec; e. la determinazione del valore della controversia; f. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante; g. le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza; h. la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza; i. le dichiarazioni e le attestazioni relative al gratuito patrocinio; l. le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia; m. ogni altra dichiarazione che venga fornita ad A.D.R. INTESA, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell’istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazione.
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Samples: Regolamento Di Mediazione
Responsabilità delle parti. 1. Sono di competenza Le parti sono responsabili esclusive, esonerando il mediatore e responsabilità esclusiva delle partiINMEDIAR da qualsiasi responsabilità, in merito:
a. l’assoggettabilità a) alla corretta determinazione del valore della controversia controversia;
b) al reperimento e alla procedura corretta indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
c) all’individuazione dei soggetti titolari dei diritti disponibili oggetto della controversia, e che devono quindi partecipare al procedimento, nonché alla loro capacità di Mediazioneagire al momento della partecipazione al procedimento;
d) alla corretta indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa sull’istanza di mediazione;
e) alla correttezza formale e sostanziale di eventuali atti di delega o mandati di rappresentanza;
f) alla correttezza di eventuali dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio e di ogni altra dichiarazione fornita dalle parti a INMEDIAR o al mediatore dal momento del deposito dell’istanza fino alla conclusione del procedimento;
g) all’inesistenza di più domande relative alla stessa controversia.
2. Ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche e integrazioni, la comunicazione della data, dell’ora e del luogo del primo incontro dovrà essere effettuata alle parti invitate con un mezzo idoneo ad assicurarne l’avvenuta ricezione, anche a cura della parte istante. INMEDIAR non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili all’organismo;a suo comportamento negligente.
b. 3. Le parti e gli avvocati che le indicazioni circa l’oggetto assistono, sottoscrivendo il verbale di mediazione, verificano la correttezza dei suoi contenuti, esonerando il mediatore e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di Mediazione;
c. la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, con particolare riguardo ai casi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d. l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni. In particolare, nei casi di Mediazione delegata dal giudice, in assenza di esplicita richiesta dell’istante, ADR INTESA convocherà esclusivamente l’avvocato costituito in giudizio a mezzo pec;
e. la determinazione del valore della controversia;
f. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
g. le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
h. la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
i. le dichiarazioni e le attestazioni relative al gratuito patrocinio;
l. le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
m. ogni altra dichiarazione che venga fornita ad A.D.R. INTESA, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell’istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di MediazioneINMEDIAR da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.
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Samples: Regolamento Di Procedura Dell’organismo Di Mediazione
Responsabilità delle parti. 1. L’Operatore Recipient verifica l’identità del richiedente la prestazione di MNP, nel rispetto della normativa in vigore, attraverso la verifica della corrispondenza tra i dati anagrafici raccolti nella richiesta di attivazione della prestazione di MNP, di cui al precedente articolo 6, con quelli riportati nella riproduzione del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente.
2. Il Donating e l’ospitante Donating sono responsabili ciascuno per la parte di propria competenza, per le richieste di attivazione della prestazione di MNP non andate a buon fine nei casi non contemplati all’art. 16 del presente Accordo Quadro. Sono altresì responsabili, ciascuno per la parte di competenza propria competenza, delle richieste andate a buon fine che dovevano essere scartate e/o rifiutate secondo quanto contemplato all’art. 16 del presente Accordo Quadro.
3. Il Donating e responsabilità esclusiva l’Ospitante Donating ciascuno per la parte di propria competenza, non sono responsabili degli eventuali ordinativi non andati a buon fine a causa di non conformità e/o non completezza delle partiinformazioni o del formato delle richieste inoltrate dal Recipient e dall’Ospitante Recipient, ciascuno per la parte di propria competenza, così come previsto dall’Allegato 2 del presente Accordo Quadro.
4. Ciascuna Parte risponde dei guasti che si verificano sulle rispettive reti, infrastrutture di rete di competenza, sistemi e relative funzionalità, fatti salvi i casi di forza maggiore secondo quanto previsto nell’art 18.
5. Ciascuna Parte del presente Accordo Quadro si impegna nei casi in cui riveste qualità di “operatore terza parte” nel processo di porting, a:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili all’organismogarantire il corretto aggiornamento delle proprie banche dati;
b. le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza notificare al Recipient e/o all’Ospitante Recipient l’esito degli avvenuti aggiornamenti di Mediazionesua competenza, in base a quanto stabilito nell’Allegato 2 al presente Accordo Quadro;
c. sanare eventuali situazioni di errore collaborando con il Donating/Ospitante donating e/o il Recipient/Ospitante Recipient.
6. Ciascuna Parte risponde per il non corretto svolgimento delle attività di propria competenza secondo i Service Level Agreement (SLA) e relative penali disciplinate nel successivo art. 16 bis e nell’allegato 4 al presente Accordo Quadro.
7. L’Operatore Recipient a seguito di richiesta da parte dell’Operatore Donating, corredata della copia della contestazione ricevuta dal cliente secondo le modalità descritte nell’allegato 4, ha l’obbligo di fornire copia della documentazione contrattuale Cliente – Recipient di cui al precedente art. 6, inclusa la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento documentazione di Mediazione, con particolare riguardo ai casi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui prevalidazione. La documentazione sarà fornita secondo le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilitàseguenti modalità:
a. copia della richiesta sottoscritta dal cliente;
d. l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni. In particolareb. copia del documento d’identità del soggetto richiedente, nei casi di Mediazione delegata dal giudice, in assenza di esplicita richiesta dell’istante, ADR INTESA convocherà esclusivamente l’avvocato costituito in giudizio a mezzo pecun documento attestante il Codice Fiscale e della vecchia SIM;
e. c. conferma della Prevalidazione effettuata: o sms di prevalidazione inviato dal Cliente al Recipient: formato txt con riportato la determinazione data, l’ora, l’MSISDN; - vocal order di prevalidazione: formato wav; mp3; avi; con riportato la data, l’ora, l’MSISDN; o PEC e/o PEC più firma elettronica: invio della PEC; o area riservata del valore della controversia;
f. la forma e il contenuto dell’atto portale cliente: invio evidenza di delega al proprio rappresentante;
g. le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
h. la verifica dei soggetti legittimati a conferire avvenuta Prevalidazione; o tramite APP: invio evidenza di avvenuta Prevalidazione; o raccomandata A/R (solo in casi del tutto residuali quando non è possibile usare altre modalità digitali): PDF raccomandata. Tale documentazione dovrà pervenire entro i poteri di rappresentanza;
i. le dichiarazioni e le attestazioni relative al gratuito patrocinio;
l. le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
m. ogni altra dichiarazione che venga fornita ad A.D.R. INTESA, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento tempi stabiliti nell’allegato 4 del deposito dell’istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazionepresente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per l'Applicazione Delle Norme Riguardanti La Portabilità Del Numero Mobile
Responsabilità delle parti. 1. Sono di competenza e responsabilità esclusiva delle parti:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano riconducibili all’organismo;
b. le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di Mediazione;
c. la corretta individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, con particolare riguardo ai casi di litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d. l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni. In particolare, nei casi di Mediazione delegata dal giudice, in assenza di esplicita richiesta dell’istante, ADR INTESA convocherà esclusivamente l’avvocato costituito in giudizio a mezzo pec;
e. la determinazione del valore della controversia;
f. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
g. le autorizzazioni necessarie per legge ai fini della rappresentanza;
h. la verifica dei soggetti legittimati a conferire i poteri di rappresentanza;
i. le dichiarazioni e le attestazioni relative al gratuito patrocinio;
l. le dichiarazioni in merito alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia;
m. ogni altra dichiarazione che venga fornita ad A.D.R. INTESA, al mediatore, agli ausiliari e agli esperti, dal momento del deposito dell’istanza di Mediazione sino alla definizione, positiva o negativa, della procedura di Mediazione.
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Samples: Regolamento Di Mediazione