AVVIO DELLA MEDIAZIONE Clausole campione

AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso l’organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. La domanda di avvio della mediazione deve essere depositata in forma scritta presso l’Organismo oppure può essere inviata tramite raccomandata A/R o a mezzo di posta elettronica certificata all’apposita casella PEC di Italia Concilia. La domanda può essere effettuata sia utilizzando l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet di Italia Concilia) sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo: • nome dell’Organismo di mediazione; • generalità e recapiti delle parti e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti; • oggetto della controversia; • ragioni della pretesa; • valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile; • ricevuta dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero laddove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di Euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'indennità è dovuta secondo il corrispondente scaglione di riferimento. Qualora la domanda di avvio della mediazione si presenti compilata in modo incompleto o errato rispetto agli elementi sopra indicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, Italia Concilia tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. L’Organismo contatta le parti per la preparazione del primo incontro di mediazione che è fissato entro 30 giorni dal deposito della domanda di avvio. Le comunicazioni tra Italia Concilia e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L’adesione alla procedura della parte chiamata avviene soltanto dopo il pagamento delle spese di avvio che deve essere effettuato all’Organismo non oltre 2 giorni antecedenti al primo incontro. Con il pagamento delle spese di avvio della procedura, la parte chiamata aderisce formalmente al tentativo di conciliazione accettando integralmente il contenuto del presente Regolamento. La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dalla data di deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla mediazione su ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito de...
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La domanda di avvio della mediazione è depositata in forma scritta presso, presso un mediatore, ecc dell’’Organismo, da una delle parti o congiuntamente, attraverso: • la compilazione del modulo per la richiesta di avvio della procedura predisposto da OMCI, disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx; • l’esposizione, in carta libera, della richiesta di avvio della procedura in conformità al presente Regolamento.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando, personalmente o tramite il proprio procuratore o rappresentante legale, presso la sede dell’Organismo DPL Mediazione & Co. l’istanza di avvio secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell’Organismo. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito xxx.xxxxxxx.xx sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’Organismo. La domanda deve contenere :
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR Europa l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto, o in forma libera, che deve contenere:
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo deposi- tando la domanda di avvio del procedimento presso una delle sedi della ADR Concordia Polis, tenendo conto del giudice territorialmente competente per la controversia. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on-line e pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’Organismo. La domanda deve contenere: • il nome dell’Organismo di Mediazione; • il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e dei loro eventuali procu- ratori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni; • l’oggetto della lite; • le ragioni della pretesa; • il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è do- vuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. La parte che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell’Organismo. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’Organismo anche via email. La domanda deve contenere ❖ Il nome dell’Organismo di Mediazione. ❖ Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti muniti dei necessary poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni. ❖ L’oggetto della lite. ❖ Le motivazioni della pretesa. ❖ Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Se all’esito del procedimento di Mediazione il valore dovesse risultare diverso da quello dichiarato all’avvio della Mediazione, sarà applicato l’importo dell’indennità secondo il corrispondente scaglione di riferimento. ❖ l’accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità. La Mediazione ha una durata non superiore a mesi 3 (tre) dal deposito dell’istanza, salvo che le parti aderenti al procedimento, chiedano la proroga dei termini stessi. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza. L’Organismo fisserà il primo incontro di carattere informativo non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR Center l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere: