AVVIO DELLA MEDIAZIONE Clausole campione

AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando, personalmente o tramite il proprio procuratore o rappresentante legale, presso la sede dell’Organismo DPL Mediazione & Co. l’istanza di avvio secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere: a. l'indicazione dell'Organismo di Mediazione e del tribunale del luogo territorialmente competente a conoscere la controversia; b. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle Parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni; c. l’oggetto della lite: d. le ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre Parti; e. il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile (vedasi infra art. 14). f. l'elenco di eventuali documenti che si intendono produrre pubblicamente. 2. La domanda di mediazione può essere presentata dalla Parte istante o da tutte le Parti congiuntamente presso le varie sedi dell'Organismo territorialmente competenti (ove non presente una sede territorialmente competente, presso la sede centrale di Milano, via Xxxxxxx Xx Xxxxxx 12/b), in alternativa, inviata tramite posta certificata, raccomandata A/R, e-mail o tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o direttamente tramite la app collegata al suddetto sito. Unitamente all’istanza dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento delle spese di avvio della procedura che ammontano ad € 40,00, oltre IVA, per controversie di valore non superiore a €250.000,00 e in € 80,00, oltre IVA, per controversie di valore superiore a € 250.000,00. 3. La Segreteria dell’Organismo verifica la completezza della domanda di Mediazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte dell’istante. Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la Segreteria invita la Parte istante a provvedere al perfezionamento del deposito entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura: decorso inutilmente il termine indicato si procederà all'archiviazione della pratica. 4. La domanda di Mediazione, il Mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro sono comunicate all'altra parte dalla Segreteria dell'Organismo nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata A/R e posta e...
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo deposi- tando la domanda di avvio del procedimento presso una delle sedi della ADR Concordia Polis, tenendo conto del giudice territorialmente competente per la controversia. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on-line e pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’Organismo. La domanda deve contenere: • il nome dell’Organismo di Mediazione; • il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e dei loro eventuali procu- ratori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni; • l’oggetto della lite; • le ragioni della pretesa; • il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è do- vuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza. L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. In seguito al ricevimento della domanda di Me- diazione, la segreteria dell’Organismo provvede a fissare la data del primo incontro non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR Europa l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto, o in forma libera, che deve contenere: a. l’indicazione di ADR Europa e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia; b. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le comunicazioni; c. l’oggetto della lite; d. le ragioni della pretesa; e. il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, r lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza. 3. ADR Europa comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze logistic he dell’Organismo e delle parti. L’istante, in aggiunta all’Organismo, è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza. 4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l’incontro. L’adesione e l’eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. -La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. -A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia. -In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza”. -La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo. La domanda deve contenere :
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. 1. Ricevuta la domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo nomina il mediatore in base all’oggetto della controversia, individuandolo tra quelli con specifiche competenze professionali, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della stessa. 2. Il mediatore può essere indicato di comune accordo dalle parti. La lista dei mediatori è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx; 3. La mediazione si avvia dopo l’accettazione dell’incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all’art. 3.2. 4. L’Organismo comunica alle parti, (a spese dell’istante, in caso di due o più chiamati a conciliare e qualora i chiamati non aderiscano alla mediazione) con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, la nomina del mediatore e la data del primo incontro, inviando alla parte chiamata a conciliare copia dell’istanza di mediazione. L’istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. Dell’avvio della mediazione.
AVVIO DELLA MEDIAZIONE. La mediazione si avvia dopo l’accettazione dell’incarico da parte del mediatore designato, che avviene contestualmente alla sottoscrizione da parte del medesimo della dichiarazione di imparzialità e di indipendenza di cui all’art. 11

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  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE a) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresi: relazioni geotecniche, idrologiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 81/08. Sono incluse nell’incarico tutte le procedure tecnico amministrative per l’ottenimento di pareri e/o autorizzazioni di altri Enti anche mediante conferenza di servizi tra cui: verifica interesse archeologico; autorizzazione dell’Autorità di Bacino per interventi ricadenti nelle zone assoggettate ad autorizzazione della stessa; autorizzazione per non assoggettabilità a VIA ; autorizzazione per espianto alberi e/o nulla-osta preventivo; autorizzazioni paesaggistiche; autorizzazione di R.F.I; nulla-osta o preventivi di spesa per spostamento impianti tipo Telecom, Enel, AQP, gas, ecc. Sono inoltre incluse tutte le procedure espropriative stabilite dal T.U. 327/2001, finalizzate all’emanazione del decreto di esproprio ed alla sua esecuzione, qui di seguito elencate a titolo esemplificativo, e non esaustivo, relative alle varie fasi del procedimento oggetto di affidamento: − individuazione degli effettivi proprietari attraverso ricerche c/o Catasto e Conservatoria dei RR II; − eventuale richiesta di accesso ai fondi per le attività di progettazione ed esecuzione di sondaggi ecc, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 327/01, predisposizione di schema degli atti necessari, decreto di accesso e comunicazione agli interessati, nonché notifica agli stessi con le modalità previste; − comunicazioni di avvio di procedimento agli interessati (ditte catastali ed eventualmente effettivi proprietari) ai sensi dell’art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01; − assistenza tecnica per le controdeduzioni ad eventuali osservazioni proposte; − comunicazione prevista dall’art. 17 del citato D.P.R. 327/01; ▪ Procedura prevista dall’art. 21 D.P.R. 327/01: − formazione dell’elenco dei proprietari che non hanno condiviso l’indennità − comunicazione di cui al secondo comma dell’art. 21 − per i soggetti per i quali non si procede alla nomina del collegio peritale, richiesta della determinazione definitiva alla Commissione Provinciale Espropri ai sensi del c. 15 e successive procedure di cui al comma 10 e 12. ▪ Procedura prevista dall’art. 22 D.P.R. 327/01: − frazionamento − tracciamento − determinazione urgente dell’indennità provvisoria − decreto di esproprio trascrizione, volturazione ecc − notifiche indennità e decreto − pagamento ai concordatari, deposito delle somme ai non concordatari − esecuzione del decreto-immissione in possesso stato di consistenza Tutte le procedure dovranno essere approntate con la massima celerità e nel rispetto dei termini di seguito stabiliti. Costituisce onere a carico dell’affidatario, l’effettuazione e la predisposizione di tutte le comunicazioni agli interessati previste dal D.P.R. 327/01, a firma del Dirigente del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi. Allo stesso modo tutti gli atti necessari per la procedura innanzi descritta dovranno essere predisposti in schema, conformemente alle disposizioni previste dal D.P.R. 327/01. L’attività di progettazione è finalizzata alla redazione di progetti che, ai vari livelli di definizione, siano completi di tutti i documenti previsti dal vigente D.Lgs. 163/06 e dal D.P.R. 207/2010, ovvero dall’art. 17, per il progetto preliminare, dall’art. 24, per il progetto definitivo e dall’art. 33 per il progetto esecutivo. Il professionista incaricato dovrà svolgere la propria attività in stretto collegamento con questo Servizio Viabilità, nonché degli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni. Per l’incarico di cui trattasi, il professionista non può avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 91, c. 3, del citato D.Lgs n. 163/2006.

  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE L’Azienda USL, concede in locazione alla - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 6, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 22 costituita da un ambiente posto al piano terra; - unità immobiliare ad uso negozio sita in Via Clavature n. 8/a, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 24 costituita da un ambiente al piano terra collegato ad un ambiente retrostante posto al piano ammezzato; - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 8, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 26 costituita da un ambiente al piano interrato; così come indicato nelle allegate planimetrie (Allegati A-B-C). Le unità immobiliari vengono date nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. I locali risultano liberi da persone. I locali sono stati dichiarati di interesse storico artistico con Decreto del 26/07/2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi degli artt. 10 comma 1, e 12 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Copia del suddetto provvedimento viene consegnato al conduttore in data odierna.

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. a) i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere.