CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE Clausole campione

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l’organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano. 2. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all’art. 3.5, al processo verbale è allegato il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore. 3. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 4. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’organismo. 5. In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell’eventuale proposta. 11 6. In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne dà atto nel verbale e la procedura si conclude, qualora non sia possibile un accordo parziale. 7. Il mediatore, al termine del procedimento di mediazione e in caso di esito negativo dello stesso, può indicare alle parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di Adr amministrata (es. arbitrato) dall'Organismo, per definire la controversia in modo rapido ed economico, fornendo ogni informazione dettagliata sul relativo Regolamento, sulle Tariffe, tempi e contenuti della procedura.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lgs 28/2010. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento (allegato III), da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. La mediazione si considera conclusa quando: a. le parti hanno conciliato la controversia; b. le parti, o una di esse, manifestano l’impossibilità di conciliare la lite; c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice nella mediazione delegata, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l’Organismo. 2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo. 3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato l’accordo medesimo sottoscritto dalle parti. Se è raggiunto l’accordo amichevole ovvero se tutte le parti hanno aderito alla proposta del mediatore si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. 4. Qualora sia stato raggiunto un accordo e la partecipazione all’incontro sia avvenuta mediante procedura telematica come descritta nell’art. 4, comma 3, la parte (e/o il rappresentante che lo assiste) s’impegna a trasmettere l’accordo sottoscritto tramite PEC e successivamente a depositare l’originale dell’accordo medesimo tramite raccomanda A/R ovvero, in alternativa, mediante deposito diretto presso la sede dell’Organismo. 5. Qualora tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ex art. 12, D.lgs. 28/2010. Qualora oggetto dell'accordo sia uno dei contratti o degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 6. In tutti gli altri casi, ai fini dell’efficacia esecutiva, l'accordo allegato al verbale andrà omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli...
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. La Mediazione si considera conclusa quando: a. le parti hanno conciliato la controversia; b. le parti, o una di esse, manifestano l’impossibilità di conciliare la lite; c. sono decorsi tre mesi dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l’Organismo. 2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo. 3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di ADR Center diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’Organismo. 4. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute. 5. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. La mediazione si considera conclusa quando:
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, nonché dal mediatore che certifica l’autografia delle firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. 2. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. -Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. La Mediazione si considera conclusa quando: a) tutte le parti istanti abbiano rinunciato al procedimento di mediazione; b) nessuna delle parti chiamate abbia aderito alla Mediazione e la parte istante ne abbia chiesta la conclusione; c) al termine dell’incontro preliminare, dopo aver invitato le parti a esprimersi in merito alla possibilità di proseguire la Mediazione, non sia stato possibile proseguirla, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 28/2010 come modificato dalla L. 98/2013; d) sia stato raggiunto fra le parti un accordo per iscritto; e) sia stato redatto un verbale di conclusione del procedimento di mediazione a norma di Xxxxx. 2. Il mediatore può inoltre aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del tentativo. La Mediazione potrà riprendere in seguito su accordo delle parti. 3. Al termine di ogni Mediazione ciascuna parte che abbia partecipato al procedimento riceverà la Scheda di valutazione (Allegato D), che consentirà di esprimere la propria valutazione del servizio e sarà anche liberamente scaricabile dal sito internet xxx.xxxxxxxx.xx. La scheda, integralmente compilata e sottoscritta dalla parte, dovrà essere trasmessa a INMEDIAR tramite fax al numero 0000 00.00.000 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. 4. Il mediatore depositerà tempestivamente tutti i verbali relativi al procedimento di Mediazione presso la segreteria di INMEDIAR. La segreteria rilascerà tali verbali alle parti che ne facciano richiesta, fatta salva la facoltà di INMEDIAR di non consegnarli a chi non avesse integralmente saldato tutte le spettanze dovute.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. Art. 10 Riservatezza
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l’organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano. Se è raggiunto un accordo amichevole, o le parti aderiscono alla proposta del mediatore di cui all’art. 16, al processo verbale è allegato il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti alla presenza del mediatore. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In caso di mancato accordo il mediatore forma processo verbale, con indicazione dell’eventuale proposta. In caso di mancata partecipazione di una o più parti alla mediazione, il mediatore ne da atto nel verbale e la procedura si conclude.