CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE Clausole campione

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. La Mediazione si considera conclusa quando:
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. Conclusa la Mediazione, il Mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che ne autentica le firme. Il Mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, il Mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in Mediazione, la segreteria dell’Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento previo verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e/o mancato accordo, redatto dal Mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010. Al termine di ogni procedura di Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, da trasmettere al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. Art. 10 Mancato accordo
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. Articolo 10
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. Conclusa la Mediazione, il Mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti. Il Mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. Art. 10 Riservatezza
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. Art. 5 – Scheda di valutazione del servizio
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE. 1. La mediazione si conclude con la formazione da parte del mediatore di processo verbale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, e che è depositato presso l’organismo. Del verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.