Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.
REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?
Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
Esonero da responsabilità La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
Limiti di responsabilità La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.
Esclusione di responsabilità Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Contratto, Google non rilascia e declina espressamente, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, (a) garanzie di qualsiasi sorta, espresse, implicite, legali o d’altro tipo, incluse le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare uso, titolo ed evizione, assenza di violazioni o funzionamento senza errori o interruzioni dei Servizi, e (b) dichiarazioni relative a contenuti o informazioni accessibili attraverso i Servizi.