Responsabilità e Penalità. L’operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda via Pec entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali: INADEMPIMENTO MISURA DELLA PENALE Ritardo nell’erogazione dei servizi ordinati 0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Le penali saranno trattenute, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempienza. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Responsabilità e Penalità. La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Qualora la Ditta incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito nel presente contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora della medesima assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. La Ditta può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Agenzia entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, verranno applicate le penali previste nell’art. 33 del Disciplinare di gara.
Responsabilità e Penalità. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, la penale può essere applicata. Per inadempimenti connessi al mancato rispetto dei termini nell’esecuzione della fornitura, la penale è comminata nella misura giornaliera compresa tra il minimo dello 0,3 per mille e il massimo dell’1 per mille del valore contrattuale. L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. In caso di penali applicate per inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’Agenzia potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Responsabilità e Penalità. 1. La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.
Responsabilità e Penalità. L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta resa delle prestazioni affidate. E' responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose della ASL che a terzi nel corso dell’attività oggetto del presente appalto. Per quanto riguarda le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, la penale è comminata nella misura giornaliera compresa tra il minimo dello 0,1 per mille e il massimo dell’1 per mille del valore contrattuale. Per inadempimenti connessi a motivi diversi dal ritardo nell’adempiere, la penale è comminata nella misura tra il minimo pari allo 0,2 per mille del valore contrattuale ad un massimo pari al 4 per mille del valore contrattuale. Si terrà conto della gravità dell’evento valutando: ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione irregolarmente resa, omessa; alla luce dei danni effettivi e/o all'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto in virtù della prestazione se resa regolarmente) che l'ASL o terzi abbia subito; in considerazione della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; di ogni altra circostanza significativa in relazione al caso di specie. L’evento è sempre connotato dalla massima gravità:
Responsabilità e Penalità. Il RTI è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ASPAL provvederà all'applicazione delle penali dettagliatamente descritte all'art. 34 del Capitolato Speciale.
Responsabilità e Penalità. La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ASPAL provvederà all'applicazione delle penali dettagliatamente descritte all'art. 34 del Capitolato Speciale.
Responsabilità e Penalità. La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Si rimanda integralmente a quanto disposto dall’art. 5 del Capitolato tecnico ed dall’art. 31 del Capitolato Speciale.
Responsabilità e Penalità. L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte. É responsabile, inoltre, degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia alle cose dell’ASPAL che a terzi nel corso dell’attività oggetto dell’appalto. Secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei singoli lavori affidati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al punto precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
Responsabilità e Penalità. Art. 27 - Risoluzione del contratto Art. 28 -