Responsabilità e penalità Clausole campione

Responsabilità e penalità. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda via Pec entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali. Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile a se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali: INADEMPIMENTO MISURA DELLA PENALE Ritardo nell’erogazione dei servizi rispetto alla tempistica definita nel Capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e nel piano operativo di consegna, ovvero diversamente concordato con il committente 0,5 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo Le penali saranno trattenute, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempienza. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Responsabilità e penalità. La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Qualora la Ditta incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito nel presente contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora della medesima assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. La Ditta può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Agenzia entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, verranno applicate le penali previste nell’art. 33 del Disciplinare di gara.
Responsabilità e penalità. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’appaltatore assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. L’appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Azienda entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, la penale può essere applicata. Per inadempimenti connessi al mancato rispetto dei termini nell’esecuzione della fornitura, la penale è comminata nella misura giornaliera compresa tra il minimo dello 0,3 per mille e il massimo dell’1 per mille del valore contrattuale. L’applicazione di tre penalità costituisce sempre grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Azienda di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. In caso di penali applicate per inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’Agenzia potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione disponibile ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Responsabilità e penalità. 1. La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. 2. In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ASPAL provvederà all'applicazione delle penali dettagliatamente descritte all'art. 28 del disciplinare di gara.
Responsabilità e penalità. Il RTI è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ASPAL provvederà all'applicazione delle penali dettagliatamente descritte all'art. 34 del Capitolato Speciale.
Responsabilità e penalità. Art. 27 - Risoluzione del contratto Art. 28 -
Responsabilità e penalità. La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Qualora l’appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, si applica quanto disposto dall’art. 20 del Capitolato tecnico.
Responsabilità e penalità. La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Si rimanda integralmente a quanto disposto dall’art. 5 del Capitolato tecnico ed dall’art. 31 del Capitolato Speciale.

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  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

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  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

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