RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI Clausole campione

RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. 1. La retribuzione professionale docenti di cui all’art. 81 del CCNL 24.07.2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella 4. 2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999. 3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina. 4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2005 di risorse derivanti dalle mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una- tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l’anno 2006.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. 1. La retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 del comparto Scuola è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 5. 2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell’allegata Tabella 5. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. ( art. 7 CCNL 15.03.2001) 1. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2001 è incrementata nelle misure mensili lorde e alle scadenze indicate nell’allegata Tabella 4. 2. Per effetto degli incrementi stabiliti al comma 1, la retribuzione professionale docenti, corrisposta per 12 mensilità, è rideterminata nelle misure indicate nell’allegata Tabella 4. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente al compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 8, lettera a).
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. 1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a de- correre dal 1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. 1. La retribuzione professionale docenti prevista dall’art.81 del CCNL 24-7-2003 è incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata Tabella C. 2. Al personale docente, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno 2004 di risorse derivanti dalle economie di sistema conseguite nell’anno scolastico 2003-04 e certificate in € 95,2 milioni al lordo degli oneri riflessi, è corrisposta una una tantum pari a € 81 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun docente durante l’anno 2004.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. ART. 8 -
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. 1. La retribuzione professionale docente è corrisposta al personale docente: a. con rapporto a tempo indeterminato; b. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico, dalla data di assunzione in servizio per ciascun anno scolastico; c. con rapporto d’impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. 2. La retribuzione professionale docenti spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. 3. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detta retribuzione è liquidata al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. 4. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio la retribuzione medesima è ridotta nella stessa misura. 5. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e con contratto part-time, la retribuzione in questione è liquidata in rapporto all’orario risultante dal contratto. 6. La retribuzione di cui trattasi è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. ( art. 7 CCNL 15.03.2001)
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI. 1. La retribuzione professionale docente è corrisposta al personale docente: a) con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera; b) con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico, dalla data di assunzione in servizio per ciascun anno scolastico; c) con rapporto d’impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale, dalla data di assunzione del servizio e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico. 2. La retribuzione professionale docenti spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. 3. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detta retribuzione è liquidata al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. 4. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio la retribuzione medesima è ridotta nella stessa misura. 5. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e con contratto part-time, la retribuzione in questione è liquidata in rapporto all’orario risultante dal contratto. 6. La retribuzione di cui trattasi è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori.