Common use of REVISIONE PREZZI Clause in Contracts

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.

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Samples: Appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è esclusa qualsiasi obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civileprezzi. 2. Ai sensi dell’articolo 133Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, commi 4non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, 5che determinano una variazione del costo dell’opera, 6 e 7, della fornitura o del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioniservizio, in aumento o in diminuzione, superiore al XX per la metà cento dell’importo complessivo e operano nella misura del XXX per cento della percentuale eccedente il 10 per centovariazione stessa. 3. Per l’applicazione del presente articolo sono stabiliti appositi indici sintetici delle variazioni dei prezzi, alle seguenti condizioniincluse quelle del costo del lavoro derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali, secondo le modalità stabilite dall’Allegato XIII al codice. L’allegato è sostituito, modificato e integrato con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta dell’Istat. 4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme risorse appositamente accantonate per imprevisti, imprevisti nel quadro economico dell’interventodi ogni intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavorifatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) e le eventuali altre ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante per lo e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesaintervento; a.3b) le somme derivanti dal ribasso da ribassi d'asta, qualora se non ne sia stata è prevista una diversa destinazionedestinazione dalle norme vigenti; a.4c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non . Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri anche avvalersi del Fondo per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una prosecuzione delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni opere pubbliche di cui al presente commaall’articolo 7, entro i successivi 60 (sessanta) giornicomma 1, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionedel decreto-legge 16 luglio 2020, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatoren. 76, convertito, con apposita istanzamodificazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionelegge 11 settembre 2020, n. 120.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è esclusa qualsiasi obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civileprezzi. 2. Ai sensi dell’articolo 133Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, commi 4non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, 5che determinano una variazione del costo dell’opera, 6 e 7, della fornitura o del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioniservizio, in aumento o in diminuzione, superiore al XX per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del XXX per cento della variazione stessa. 3. Per l’applicazione del presente articolo si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro [il 31 marzo e] il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definisce e si aggiorna la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizionimetodologia di rilevazione e si indica l’ambito temporale di rilevazione delle variazioni. 4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme risorse appositamente accantonate per imprevisti, imprevisti nel quadro economico dell’interventodi ogni intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavorifatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) e le eventuali altre ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante per lo e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesaintervento; a.3b) le somme derivanti dal ribasso da ribassi d'asta, qualora se non ne sia stata è prevista una diversa destinazionedestinazione dalle norme vigenti; a.4c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non . Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri anche avvalersi del Fondo per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una prosecuzione delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni opere pubbliche di cui al presente commaall’articolo 7, entro i successivi 60 (sessanta) giornicomma 1, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionedel decreto-legge 16 luglio 2020, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatoren. 76, convertito, con apposita istanzamodificazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionelegge 11 settembre 2020, n. 120.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133106, commi 4comma 1, 5lettera a), 6 e 7quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il le variazioni di prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 diminuzione possono essere valutate solo per cento l’eccedenza rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 10% (dieci per cento, ) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante dell’Ente aggiudicatore per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesaspesa e non altrimenti impegnate; a.3a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante dell’Ente aggiudicatore nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltantel’Ente aggiudicatore; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei ai singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità e accertate dal Direttore dei lavoridalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle partidella parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora DL se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionecui all’articolo 50, a cura del R.U.P. RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione dei prezzi e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a di quanto previsto dal dall’art. 106, comma 1, qualora lett. a), del D. Lgs. 50/2016, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltantel’amministrazione committente; cb) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; dc) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle partiparti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Impianti Idraulici, Servizi Di Manutenzione Ordinaria

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è esclusa qualsiasi obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civileprezzi. 2. Ai sensi dell’articolo 133Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, commi 4non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, 5che determinano una variazione del costo dell’opera, 6 e 7, della fornitura o del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioniservizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa. 3. Per l’applicazione del presente articolo si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definisce e si aggiorna la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizionimetodologia di rilevazione e si indica l’ambito temporale di rilevazione delle variazioni. 4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme risorse appositamente accantonate per imprevisti, imprevisti nel quadro economico dell’interventodi ogni intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavorifatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) e le eventuali altre ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante per lo e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesaintervento; a.3b) le somme derivanti dal ribasso da ribassi d'asta, qualora se non ne sia stata è prevista una diversa destinazionedestinazione dalle norme vigenti; a.4c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici, Codice Dei Contratti Pubblici

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non Non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi dell’art. 29 c. 1 lett. b) del D.L. 27/01/2022 n. 4, 5, 6 e 7, convertito con modificazioni con L. n. 25 del Codice dei contratti28 marzo 2022, in deroga a quanto previsto dal all'articolo 106, comma 1, qualora il lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo di dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 10 cinque per cento rispetto al prezzo prezzo, rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, dell'offerta. In tal caso si fa luogo procede a compensazionicompensazione, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 cinque per cento, alle seguenti condizioni:cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico dell’interventodi ogni intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggettifatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesaspesa e non altrimenti impegnate; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice liquidate, previa istruttoria sulla sussistenza dei presupposti, sulla base della richiesta di una delle partidella parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora DL se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionecollaudo, a cura del R.U.P. RUP in ogni altro caso; 3. ; La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione dei prezzi.

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Samples: Appalto, Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione si applica l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, 7 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto in conseguenza di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a procede con compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento10%, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno all'1 per cento) cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori al di fuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è viene determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono vengono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio, a cura del R.U.P. responsabile del procedimento in ogni altro caso; ; 3. La compensazione dei prezzi Ferme restando le previsioni di cui al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 deve essere richiesta dall’appaltatoreper cento, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta all'importo dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade lavori ancora da eseguire per ogni diritto alla compensazioneanno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è E’ esclusa qualsiasi revisione dei del prezzi e non trova applicazione l’articolo l'articolo 1664, primo prima comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori superiore al 10 10% (dieci per cento cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei del trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’interventodell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei del lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo le stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori all'infuori di quanto quanta previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo relative importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora se non sia è ancora stato emesso il certificato certificate di regolare esecuzione, collaudo provvisorio a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione del prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civileCodice Civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contrattiContratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 10% (dieci per cento cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione Stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, esecuzione a cura del R.U.P. in ogni altro caso; e) l'utilizzo delle somme di cui alla lettera a) deve essere autorizzato dal CIPE. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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Samples: Contract for Construction Services

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno all'1 per cento) cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci 10 per cento) cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione si applica l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo In base alle previsioni di cui all'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, 7 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto in conseguenza di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a procede con compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento10%, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno all'1 per cento) cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori al di fuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è viene determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono vengono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio, a cura del R.U.P. responsabile del procedimento in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi Ferme restando le previsioni di cui al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 deve essere richiesta dall’appaltatoreper cento, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta all'importo dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade lavori ancora da eseguire per ogni diritto alla compensazioneanno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

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Samples: Construction Contract

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133106, commi 4comma 1, 5lettera a), 6 e 7quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il le variazioni di prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzionediminuzione possono essere valutate, superiori al 10 sulla base dei: prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per cento l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento)con riferimento al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture contrattuale e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, comunque in aumento o misura pari alla metà; in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesaspesa e non altrimenti impegnate; a.3a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei ai singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità e accertate dal Direttore dei lavoridalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle partidella parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora DL se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionecui all’articolo 54, a cura del R.U.P. RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

REVISIONE PREZZI. (Art. 33 del C.S.A) 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi prezzi, rivalutazione degli stessi o adeguamento all’inflazione e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133106, commi 4comma 1, 5lettera a), 6 e 7quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il le variazioni di prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzionediminuzione possono essere valutate, superiori al 10 sulla base dei prezzi di cui all'articolo 44, comma 2, solo per cento l’eccedenza rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 10% (dieci per cento, ) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) : --- eventuali altre somme a disposizione della stazione Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) spesa e non altrimenti impegnate; --- somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4) ; --- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di fermo restando quanto previsto dalla alla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione Stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità e accertate dal Direttore dei lavoridalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle partiriserve, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora DL se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionecui all’articolo 70, a cura del R.U.P. RUP in ogni altro caso;. 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatoredall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.

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Samples: Contract for the Assignment of Works

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133Non è ammessa la revisione dei prezzi per il primo anno del contratto, commi 2 e 3 mentre, a partire dal secondo anno i prezzi contrattuali sono aggiornati, con cadenza annuale, sulla base dei costi standardizzati di cui all’articolo 7 del Codice dei contratticontratti ovvero, in mancanza di pubblicazione di tali costi, sulla base della percentuale di variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi (indice F.O.I). -------------- ---Art. 8 –OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI---- 1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e ed integrazioni. In particolare, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi il Gestore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non trova applicazione l’articolo 1664esaustivo: - il pagamento dei corrispettivi dell’appalto, primo commanonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;----------------------------------------- - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto;---- - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’appalto.------------------------------- 2. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Gestore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Gestore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.--------- 3. Il Gestore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i..-------------------------------------------- 4. Il Gestore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste. 5. L’ARDISS verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. 6. Il mancato utilizzo, nelle transazioni finanziare, del codice civilebonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche di uno solo degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto. 7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..-------------------------------------- ------Art.9 – .CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO---- 1. Il Gestore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel capitolato tecnico completo di allegati e nell’offerta presentata in sede di gara, anche se non espressamente riportate nel presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo. 2. Ai sensi dell’articolo 133Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le condizioni, commi le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, e quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l’ ARDISS da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza di dette norme.------------ 3. Sono, altresì, a carico del Gestore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto.---------------------------------------- 4. Il Gestore si obbliga, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga oltre a quanto previsto dal comma 1nelle altre parti del contratto, qualora a:---- - garantire che il prezzo servizio sia erogato in conformità a quanto indicato nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica del Gestore;------------------------------ - manlevare e tenere indenne l’ARDISS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla qualità dei prodotti e servizi erogati; - manlevare e tenere indenne l’ARDISS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di singoli materiali privativa vantati da costruzioneterzi;------------ - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, per effetto comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di circostanze eccezionaliservizio, subisca ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’ARDISS di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel presente contratto; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in aumento o in diminuzionedella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 5. Il Gestore si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzioneimpegna ad avvalersi, per la metà della percentuale eccedente il 10 per centoprestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle strutture coinvolte, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Gestore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 6. Il Gestore si obbliga a consentire all’ARDISS di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle seguenti condizioni:verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel capitolato tecnico e offerti dal Gestore, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, l’ARDISS si riserva di verificare la conformità del servizio, nonché i livelli dello stesso richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Gestore, secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico e relativi allegati e nell’offerta del Gestore, utilizzando all’eventualità il supporto di terzi all’uopo incaricati. a) 7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le compensazioni norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in aumento sono ammesse vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il limite corrispettivo contrattuale ed il Gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importocompensi, a seconda del casoqualsiasi titolo, nei confronti dell’ARDISS, assumendosene il medesimo Gestore ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.relativa alea.-------------

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Samples: Servizi Di Ristorazione

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, commi 2 e 3 comma 2, del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioniD.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 10% (dieci per cento cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’interventodell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, collaudo provvisorio a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatoredall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è 1.E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai 0.Xx sensi dell’articolo 133106, commi 4comma 1, 5lettera a), 6 e 7quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il le variazioni di prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzionediminuzione possono essere valutate, superiori al 10 sulla base dei prezzari di cui all'articolo 26, comma 7, solo per cento l’eccedenza rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 10% (dieci per cento, ) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le : a)le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali : a.1)eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme spesa e non altrimenti impegnate; a.2)somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme ; a.3)somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori ; b)all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la ; c)la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei ai singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità e accertate dal Direttore dei lavori; d) le dalla DL nell’anno precedente; d)le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle partidella parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora DL se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionecui all’articolo 56, a cura del R.U.P. RUP in ogni altro caso; 3. La ; 0.Xx compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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Samples: Construction Contract

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, commi 2 e 3 3, del Codice dei contrattiD.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive modifiche e integrazionis.m., è esclusa qualsiasi non si può procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo si applica l’art. 1664, primo commacomma 1, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contrattiD.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:al a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

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Samples: Contract for Works

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioniPer i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133di quanto previsto dall’art. 106, commi 4comma 1, 5, 6 e 7letto. a), del Codice dei contrattiD. Lg. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal comma 1precedente comma, qualora se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante dell’amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltantel’amministrazione committente; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno nell’anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle partiparti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3; Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionecompensazione dei prezzi e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133106, commi 4comma 1, 5lettera a), 6 e 7quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il le variazioni di prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzionediminuzione possono essere valutate, superiori al 10 sulla base dei: prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per cento l’eccedenza rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 10% (dieci per cento, ) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesaspesa e non altrimenti impegnate; a.3a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora se non ne sia è stata prevista una diversa destinazione; a.4a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei ai singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità e accertate dal Direttore dei lavoridalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle partidella parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora DL se non sia è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzionecui all’articolo 54, a cura del R.U.P. RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133fini del presente appalto, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi non si procede alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4trovando, 5invece, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora applicazione il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di singoli materiali una percentuale da costruzioneapplicarsi, per effetto nel caso in cui la differenza tra il tasso di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 2 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il limite 31 marzo di importo costituito da: a.1) somme appositamente accantonate per imprevistiogni anno, nel quadro economico dell’intervento, in nella misura non inferiore all'1% (uno eccedente la predetta percentuale del 2 per cento) dell'importo dei lavori. A tal fine, al netto l’Appaltatore, entro sessanta giorni dalla data di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) eventuali altre somme a disposizione pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al Repubblica Italiana del decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importodeve presentare, a seconda pena di decadenza, alla stazione appaltante l’istanza di applicazione del casoprezzo chiuso. Per i servizi di pulizia, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorniprezzi, a cura partire dalla data di consegna delle attività e per tutto il primo anno, rimarranno fissi e invariabili e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale. Il compenso revisionale potrà essere richiesto, ove comunque sussistano le predette condizioni, solo a decorrere dal termine del secondo anno di attività. L’Appaltatore avrà diritto al compenso revisionale limitatamente alla variazione positiva che superi il certificato differenziale del 10% rispetto al valore di regolare esecuzioneriferimento, determinato al termine del primo anno. L’eventuale variazione rilevante ai fini revisionali accertata verrà applicata sui prezzi contrattuali a cura del R.U.P. in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di decorrere dal primo pagamento successivo alla data sulla cui al comma 2 deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazionebase è stata calcolata.

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Samples: Servizi Di Manutenzione Della Rete Stradale Comunale

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, contratti è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) : – somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno all'1 per cento) cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; a.2) ; – eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a.3) ; – somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a.4) ; – somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci 10 per cento) cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. responsabile del procedimento in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui ; Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 deve essere richiesta dall’appaltatoreper cento, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta all’importo dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade lavori ancora da eseguire per ogni diritto alla compensazioneanno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

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Samples: Construction Contract