Common use of REVISIONE PREZZI Clause in Contracts

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

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Samples: Construction Contract, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

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Samples: Appalto, Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo dell'art. 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è é esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo l'art. 1664, primo comma, del codice civile.c.c.. 2. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, 7 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

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Samples: Project Financing Agreement

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai A sensi dell’articolo 133dell’art. 106, commi 4comma 1, 5, 6 e 7, lett. a) del Codice dei contrattiappalti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi comma 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazionidecreto Lgs 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decretodecre- to, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 106 del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto