Common use of REVISIONE PREZZI Clause in Contracts

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

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Samples: Contratto d'Appalto, Contract for Public Works, Contract for Execution of Works

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione I prezzi unitari aggiudicati dei prodotti offerti sono soggetti a variazioni in caso di: ⮚ eventuale riduzione o aumento dei prezzi di riferimento: prezzo al pubblico, prezzo ex factory o del prezzo massimo di cessione al SSN, per effetto di provvedimenti/disposizioni normative e/o di Autorità competenti in materia. Gli aggiornamenti opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e non trova applicazione l’artdetermineranno una/uno corrispondente, proporzionale, riduzione o aumento del prezzo contrattuale rimanendo invariato lo sconto esibito in sede di offerta. 1664E’ fatto onere alle ditte assegnatarie delle forniture, primo commain caso di variazione del prezzo al pubblico, prezzo ex factory o del codice civile. 2prezzo massimo di cessione al SSN, di comunicare tempestivamente alle Aziende appaltanti il nuovo prezzo di riferimento e il nuovo prezzo di vendita. Ai sensi dell’artLa percentuale di sconto indicata in offerta rimarrà fissa ed invariata per tutta la durata del contratto. 106 ⮚ Per i farmaci di fascia C con obbligo di prescrizione vale quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 26/07/2005, n.149 circa il periodo entro cui chiedere la modifica del DLgs 50/2016prezzo, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura tenuto comunque conto di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadrocontenimenti degli aumenti disposti da Autorità nazionali competenti. Per i contratti relativi ai lavorifarmaci di fascia C-bis, senza obbligo di prescrizione, le variazioni di prezzo revisioni in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari prezzi sono ammesse a patto che la ditta abbia assolto all’obbligo di comunicazione di cui all'artall’art. 239, comma 7 2, del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metàdecreto legge 31/12/07 n.248 (c.d. milleproroghe). In ambedue i casi le ditte appaltatrici sono tenute a fornire tempestivamente copia delle istanze di revisione prezzi inoltrate alle Autorità competenti. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

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Samples: Fornitura Di Farmaco, Fornitura Di Farmaco

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione dei Tutti i prezzi e non trova applicazione l’art. 1664si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, primo comma, del codice civilead esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge. 2. Ai sensi dell’artIl prezzo offerto non potrà superare il prezzo massimo applicabile alle strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in materia e ai prezzi massimi ANAC. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto Nel caso in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti prezzo risultasse superiore al prezzo di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura riferimento il fornitore sarà tenuto ad adeguare il prezzo offerto a quello di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezziriferimento. 3. Le clausole Il prezzo di revisione dei prezzi fissano ogni prodotto è fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, salvo il caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative a cui il Fornitore deve necessariamente adeguarsi. Nel caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative, resta comunque applicata la portata e percentuale di sconto indicata nell’offerta. 4. Tutte le variazioni di prezzo dovranno essere comunicate obbligatoriamente per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla data del provvedimento dell’AIFA all’ARCS a mezzo PEC all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx . 5. Il prezzo sarà rideterminato mediante applicazione della stessa percentuale di sconto formulata in sede di offerta. a. Nel caso di diminuzione del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell’AIFA o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura dovrà essere ridotto, con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale applicando la natura percentuale di eventuali modifiche nonchè sconto offerto in sede di gara (le condizioni alle quali esse possono relative fatture già emesse dovranno essere impiegaterideterminate). b. Nel caso di aumento del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell’AIFA, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definitigli incrementi saranno riconosciuti con decorrenza dalla data di comunicazione ufficiale ad ARCS mezzo PEC. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto In carenza di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per suddetta comunicazione formale entro i contratti relativi ai lavoritermini previsti, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutatenon saranno riconosciute ai fini del pagamento delle relative fatture emesse a prezzi superiori a quelli di gara fino a che la stessa non sarà pervenuta. 6. Per ulteriori previsioni si rimanda integralmente a quanto specificamente previsto dal “Riepilogo delle condizioni principali” e dai relativi Allegati 1, sulla base dei prezzari 2, 3, 4, (con particolare riferimento all’Allegato 1 “Variazione prezzo a seguito della scadenza del requisito di innovatività piena e conseguente applicazione delle riduzioni di legge di cui all'artalle Determinazioni AIFA 03/07/2006 e 27/09/2006”) allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 2398, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentos.m.i.).

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Samples: Fornitura Di Farmaci

REVISIONE PREZZI. 1. Non Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, è prevista alcuna esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo commacomma 1, del codice civile. 2Codice Civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. Ai sensi dell’art133, commi 4, 5, 6, 6-bis e 7, del D.Lgs. 106 del DLgs 50/2016n. 163/2006, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto nel caso in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le gli stessi subiscano variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto superiori al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta, con apposito decreto. Ai sensi dell’art. 133, comma 6-bis del contratto e cessione D.Lgs. n. 163/2006, la compensazione dei crediti 1prezzi deve essere richiesta dall’Appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di cui al precedente periodo. È vietata la cessione Le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione sono disciplinate dall’art 171 del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di dirittoD.P.R. n. 207/2010. 2. È ammessa Per i lavori la cessione cui durata prevista è superiore a 2 anni, ovvero per i lavori la cui durata, inizialmente prevista non superiore a 2 anni, si protragga, per cause non imputabili all’Appaltatore, fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei creditilavori al netto del ribasso d’asta, ai aumentato di una percentuale, determinata con Decreto Ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 106133, comma 13 3-bis del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991D. Lgs. n. 163/2006, n. 52l’applicazione del prezzo chiuso deve essere richiesta dall’Appaltatore, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto pena di cessionedecadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente Gazzetta del Decreto Ministeriale di cui al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile precedente periodo. Le modalità per l’applicazione del procedimentoprezzo chiuso sono disciplinate dall’art. 172 del D.P.R. n. 207/2010.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

REVISIONE PREZZI. 1Con riferimento a quanto disposto dall’art. Non 29, comma 1 lettera a), del D.L. n.4/2022 è prevista alcuna per il contratto la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art.106, comma 1 lettera a, del d.lgs. 50/2016 come di seguito descritto. I prezzi applicati in sede di aggiudicazione resteranno fissi e invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. A decorrere dal tredicesimo mese l’Appaltatore avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, la revisione dei prezzi e non trova presentandone istanza al Responsabile del Procedimento con riferimento alle specifiche voci di prezzo per la quali si richiede la revisione. Non potranno essere oggetto di revisione i prezzi il cui incremento sia determinato dalla variazione in aumento dei “materiali da costruzione” per i quali troveranno applicazione l’art. 1664i meccanismi di compensazione previsti per i lavori all’art.29, primo commacomma 1 b), del codice civile.D.L. n.4/2022 e s.m.i.. Nell’istanza di revisione dei prezzi dell’Appaltatore dovrà, pena inammissibilità, contenere: 2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016a) le motivazioni delle circostanze, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabiliimpreviste ed imprevedibili, che possono comprendere clausole hanno determinato la richiesta di revisione dei prezzi.; 3b) i documenti giustificativi a supporto della richiesta: l’analisi del prezzo per il quale è richiesta la revisione con indicazione delle singole componenti (materiali, manodopera, noli e trasporti); il confronto dello stesso con il prezzo di riferimento desunto dal prezziario ANAS relativo all’anno di presentazione dell’offerta o, in carenza di tale voce, del prezziario della Regione Lombardia riferito al medesimo anno o, in caso di attività escluse da detti prezziari di riferimento, specifici riferimenti a rilevazioni ISTAT o di settore; ogni documentazione necessaria a dimostrare l’incremento della componente del prezzo che determina la richiesta di revisione. Le clausole Saranno considerate unicamente richieste di revisione per prezzi per i quali sia dimostrato un incremento superiore al 5% (esclusi le voci relative a “materiali da costruzione”) rispetto al prezzo di riferimento per l’anno di offerta, con primario riferimento al prezziario ANAS, e, in esito all’istruttoria del Responsabile del Procedimento, la revisione sarà accordata solo per l’eccedenza a tale limite come dallo stesso accertata sulla base della documentazione fornita dall’Appaltatore. Per l’anno successivo alla concessione della revisione dei prezzi, gli stessi saranno ritenuti fissi ed invariabili ed ulteriore istanza di revisione degli stessi non potrà essere presentata prima che sia decorso un anno dalla precedente revisione. In ogni caso, le eventuali revisioni non potranno determinare un incremento del complessivo corrispettivo di appalto superiore al 10% dell’importo originario posto a base gara. La revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono può essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo richiesta una sola volta per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metàciascuna annualità. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Pubblicità Legale

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 115 del DLgs 50/2016D.lgs. 163/2006 e s.m.i., le modifichea decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, nonchè le varianti, dei i contratti ad esecuzione periodica o continuativa prevedono la revisione periodica del prezzo. La stessa viene operata sulla base di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP una istruttoria condotta con le modalità previste dall'ordinamento e con i dati di cui all’art. 7, co. 4, lett. c e co. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. PER ACCETTAZIONE DATA / / La revisione, ove riconosciuta, decorrerà dal mese successivo al ricevimento della stazione appaltante richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria. Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui il RUP dipendeall’art. I contratti 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell’ipotesi in cui dovessero emergere in fase di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modificheaggiudicazione e/o nel corso del l’esecuzione del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione differenze significative dei prezzi fissano la portata e la natura unitari rispetto ai prezzi di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegateriferimento (Consip e/o pubblicati sul sito della AVCP). In tale caso infatti l’Azienda Sanitaria è tenuta a proporre al fornitore, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standardnei termini indicati nel medesimo comma, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale una rinegoziazione del contratto o dell'accordo quadroche abbia l’effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall’articolo medesimo. Per In caso di mancato accordo l’Azienda Sanitaria ha diritto di recesso, così come anche indicato al precedente art.17 del presente contratto. L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, qualora la centrale di committenza regionale/Consip spa attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i contratti relativi ai lavoriprezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione dellla centrale di committenza regionale/Consip spa, le variazioni l’Azienda potrà chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di prezzo adeguare ad essi i prezzi praticati e, in aumento o in diminuzione possono essere valutatecaso di xxxxxxx, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo potrà approvvigionarsi presso la Banca d’Italia e ditta convenzionata con la centrale di committenza regionale/Consip spa senza che il contratto la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentoche rivalersi.

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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna E’ ammessa la revisione dei prezzi e prezzi. Detta clausola non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano apporta modifiche che avrebbero l'effetto di alterare alterino la natura generale del contratto o dell'accordo dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, le variazioni di prezzo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione possono essere valutatediminuzione, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di dirittorelazione alle prestazioni da eseguire. 2. È ammessa Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma precedente, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione. 3. Gli indici di costo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’ISTAT. 4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la cessione dei creditistazione appaltante utilizza: a) nel limite del 50 per cento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, comma 13 del DLgs 50/2016 fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della legge 21 febbraio 1991medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d’asta, n. 52se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia nel rispetto delle procedure contabili della spesa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentonei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e non trova applicazione l’art. 1664dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo commaperiodo, del codice civile. 2decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. Ai sensi dell’art1 Art.106 comma 1. 106 del DLgs 50/2016, le Le modifiche, nonchè nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto appalto 1) Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore. 2) Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. 3) Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat ( ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le Tali clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. all'articolo 23, comma 7 del DLgs 50/20167, solo per l'eccedenza rispetto al 10% dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. Art.9.7 Cessione 4) E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto 5) Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di dirittosono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 2. È ammessa la cessione dei crediti6) Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 106precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. 7) E’ altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. 8) Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 13 primo comma, del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentoCodice Civile.

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Samples: Service Agreement

REVISIONE PREZZI. Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo. All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse. Milano, lì 10/03/2022 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati: 1. Non è prevista alcuna revisione Elenco dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.partecipanti; 2. Ai sensi dell’art. 106 Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP aggiudicazione con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 3. Le clausole Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato); 4. Nominativo del soggetto aggiudicatario; 5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di revisione dei prezzi fissano valutazione indicati nel capitolato di gara. Ogni operatore economico con la portata sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la natura sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di eventuali modifiche nonchè gara: 1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara; 2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa; 3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi; 4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi di lavoro del proprio personale; 5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e dei costi standard, ove definitisicurezza sul luogo di lavoro; 6. Esse garantisce che all’interno della propria azienda non apportano modifiche che avrebbero l'effetto vi è alcuna forma di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni discriminazione in materia di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutateimpiego e professione, sulla base dei prezzari della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di cui all'artsalute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale. 23Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediticaso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità: 1. È vietata la cessione esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di diritto.gara; 2. È ammessa risoluzione o perdita del contratto; 3. escussione del deposito cauzionale; 4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la cessione prova dell’esistenza di un danno maggiore; 5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei creditifatti accertati e dell’entità economica del contratto; 7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità; 8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentodanno maggiore.

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REVISIONE PREZZI. 1Ai sensi dell’art. Non 106, c. 2, lett. a), del Dlgs. 50/16, è prevista alcuna esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’artL’appaltatore dichiara, di essere a perfetta conoscenza della natura, dell'entità e della destinazione di tutte le prestazioni da eseguire, nonché delle località ove si svolgeranno, delle caratteristiche geologiche dei terreni interessati, di quant'altro attinente alle prestazioni di cui trattasi e di tutte le circostanze di fatto e di luogo per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante lo svolgimento delle prestazioni. 106 del DLgs 50/2016Di conseguenza, le modifichein nessun caso, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di è ammessa la revisione dei prezzi fissano la portata e la natura per onerosità e/o difficoltà d'esecuzione, indicata dall'art. 1664 del Codice Civile e, comunque, l'Impresa dichiara espressamente di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegaterinunciarvi. Si conviene, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, anche ai sensi del combinato disposto dell’artsecondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, che i prezzi non saranno soggetti ad alcuna revisione per variazione dei costi correnti di mercato della mano d’opera, dei materiali, dei noleggi, ecc. 106e/o per motivi inflazionistici, comma 13 del DLgs 50/2016 poiché i corrispettivi sono stati determinati, e pattuiti, di comune intesa tra le parti, considerando preventivamente i presumibili aumenti che potranno intervenire nei costi, per tutta la durata prevista dell'appalto. Nella necessità di dover provvedere all'esecuzione di opere non contemplate nell'elenco prezzi allegato "A", al presente Capitolato, e qualora non venga raggiunto un accordo tra le parti, si farà riferimento al "Listino Opere Edili di Milano" edito dalla C.C.I.A.A. di Milano alla data di stipula dell’appalto specifico, con applicazione dello sconto percentuale per la partecipazione all’appalto specifico in questione. Ogni nuovo prezzo, anche ai fini della legge 21 febbraio 1991regolare fatturazione, n. 52sarà oggetto di lettera integrativa al presente Capitolato, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentosottoscritta fra le Parti.

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Samples: Accordo Quadro

REVISIONE PREZZI. Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge n. 25 del 28 marzo 2022 e dell’art. 106, co. 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. Non 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di beni che determinano variazioni in aumento superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto, esso trasmette al RUP apposita richiesta di revisione prezzi. Alla richiesta di revisione prezzi dovrà essere allegata la documentazione probatoria idonea a comprovare l’aumento dei prezzi (ad esempio la dichiarazione di fornitori o subcontraenti; le fatture pagate per l’acquisto di materiali; le bollette per utenze energetiche). La richiesta di revisione prezzi non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Specularmente, il RUP può attivare la procedura di revisione prezzi di seguito indicata in caso di variazioni dei prezzi in diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di beni che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria potrà essere condotta sulla base degli strumenti orientativi ritenuti più idonei e pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto, tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dalla Camera di commercio del luogo, indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è prevista alcuna esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. l’articolo 1664, primo comma, del codice Codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REVISIONE PREZZI. 1. Non Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è prevista alcuna obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civileprezzi. 2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in Queste clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, le variazioni di prezzo non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione possono essere valutatediminuzione, sulla base superiore al XX per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del XXX per cento della variazione stessa. 3. Per l’applicazione del presente articolo sono stabiliti appositi indici sintetici delle variazioni dei prezzari prezzi, incluse quelle del costo del lavoro derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali, secondo le modalità stabilite dall’Allegato XIII al codice. L’allegato è sostituito, modificato e integrato con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta dell’Istat. XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX 4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui all'artal presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. 23Per gli interventi finanziati attraverso le risorse previste dal PNRR le stazioni appaltanti possono anche avvalersi del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 7 1, del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della decreto-legge 21 febbraio 199116 luglio 2020, n. 5276, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessioneconvertito, in originale o in copia autenticatacon modificazioni, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentodalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664A partire dalla seconda annualità contrattu ale ed al massimo una volta per ciascuna annualità, primo commaal verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’appalto, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo, i prezzi delle prestazioni da eseguire in maniera prevalent e sono aggiornati nella misura dell’80 % della variazione stessa. Ai fini della determinazione della variazione si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contratt u ali orarie elaborati all’ISTAT. Se non disponibili, si applicano rispettivame n t e l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) e per la parte relativa ai costi della manodope r a , le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al CCNL utilizzato per il calcolo dei costi della Manodoper a . L’aggiudicat a r io dovrà eventualme n t e inoltrare formale richiesta di attivazione della clausola di revisione prezzi. All’istanza, adeguat a m e n t e motivata, dovrà essere valutateobbligatoriam e n t e allegata docume n t azione attestant e le particolari condizioni di natura oggettiva che determinano il dichiarato aumento dei prezzi ed il potenziale impatto sui margini di utile aziendale, sulla base dei prezzari di cui all'arttenuto conto della specificità del servizio fornito. 23All’istanza, comma 7 del DLgs 50/2016inoltre, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei creditidovrà essere allegata una dichiarazione, da rendersi ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 46 del DLgs 50/2016 decreto del President e della legge 21 febbraio 1991Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 52445, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario attesta n t e la mancata corresponsione e/o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia riconoscime n to di aiuti e/o finanziame n t i da parte dello Stato, Enti Pubblici, Istituzioni europe e che il contratto per far fronte al dichiarato aumento dei prezzi. La stazione appaltant e , all’esito dell’istruttoria, ove ne ricorrano le condizioni, provvederà ad aggiornar e in aumento i prezzi originari di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentoaggiudicazione nei limiti suddetti.

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Samples: Indizione Di Una Procedura Di Gara

REVISIONE PREZZI. Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo. All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse. Milano, lì 13/11/2019 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati: 1. Non è prevista alcuna revisione Elenco dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.partecipanti; 2. Ai sensi dell’art. 106 Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP aggiudicazione con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 3. Le clausole Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato); 4. Nominativo del soggetto aggiudicatario; 5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di revisione dei prezzi fissano valutazione indicati nel capitolato di gara. Ogni operatore economico con la portata sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la natura sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di eventuali modifiche nonchè gara: 1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara; 2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa; 3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi; 4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi di lavoro del proprio personale; 5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e dei costi standard, ove definitisicurezza sul luogo di lavoro; 6. Esse garantisce che all’interno della propria azienda non apportano modifiche che avrebbero l'effetto vi è alcuna forma di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni discriminazione in materia di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutateimpiego e professione, sulla base dei prezzari della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di cui all'artsalute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale. 23Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediticaso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità: 1. È vietata la cessione esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di diritto.gara; 2. È ammessa risoluzione o perdita del contratto; 3. escussione del deposito cauzionale; 4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la cessione prova dell’esistenza di un danno maggiore; 5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei creditifatti accertati e dell’entità economica del contratto; 7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità; 8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentodanno maggiore.

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Samples: Catering Services Agreement

REVISIONE PREZZI. Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo. All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse. Milano, lì 20/04/2022 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati: 1. Non è prevista alcuna revisione Elenco dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.partecipanti; 2. Ai sensi dell’art. 106 Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP aggiudicazione con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 3. Le clausole Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato); 4. Nominativo del soggetto aggiudicatario; 5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di revisione dei prezzi fissano valutazione indicati nel capitolato di gara. Ogni operatore economico con la portata sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la natura sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di eventuali modifiche nonchè gara: 1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara; 2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa; 3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi; 4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi di lavoro del proprio personale; 5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e dei costi standard, ove definitisicurezza sul luogo di lavoro; 6. Esse garantisce che all’interno della propria azienda non apportano modifiche che avrebbero l'effetto vi è alcuna forma di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni discriminazione in materia di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutateimpiego e professione, sulla base dei prezzari della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di cui all'artsalute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale. 23Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediticaso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità: 1. È vietata la cessione esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di diritto.gara; 2. È ammessa risoluzione o perdita del contratto; 3. escussione del deposito cauzionale; 4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la cessione prova dell’esistenza di un danno maggiore; 5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei creditifatti accertati e dell’entità economica del contratto; 7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità; 8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentodanno maggiore.

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Samples: Fornitura E Installazione Di Un Sistema Integrato a Tecnologia Rfid

REVISIONE PREZZI. Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo. All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse. Milano, lì 07.06.2021 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Arch. Xxxxxxx Xxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati: 1. Non è prevista alcuna revisione Elenco dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.partecipanti; 2. Ai sensi dell’art. 106 Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP aggiudicazione con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 3. Le clausole Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato); 4. Nominativo del soggetto aggiudicatario; 5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di revisione dei prezzi fissano valutazione indicati nel capitolato di gara. Ogni operatore economico con la portata sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la natura sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di eventuali modifiche nonchè gara: 1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara; 2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa; 3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi; 4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi di lavoro del proprio personale; 5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e dei costi standard, ove definitisicurezza sul luogo di lavoro; 6. Esse garantisce che all’interno della propria azienda non apportano modifiche che avrebbero l'effetto vi è alcuna forma di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni discriminazione in materia di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutateimpiego e professione, sulla base dei prezzari della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di cui all'artsalute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale. 23Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediticaso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità: 1. È vietata la cessione esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di diritto.gara; 2. È ammessa risoluzione o perdita del contratto; 3. escussione del deposito cauzionale; 4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la cessione prova dell’esistenza di un danno maggiore; 5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei creditifatti accertati e dell’entità economica del contratto; 7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità; 8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentodanno maggiore.

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Samples: Accordo Quadro

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 29 del DLgs 50/2016Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, la revisione dei prezzi prevista dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sarà applicata con la modalità di seguito riportata. Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le modifichefamiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), nonchè le variantiverificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo. All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei contratti di appalto prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di validità devono presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipendefatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse. I contratti Milano, lì 04.03.2022 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO prof.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Il presente patto di appalto nei settori ordinari integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e nei settori speciali possono essere modificati senza presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una nuova qualsiasi procedura di affidamento se le modifichegara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a prescindere dal loro valore monetarioqualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono state previste nei documenti consapevoli del presente patto di gara iniziali integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati: 1. Elenco dei partecipanti; 2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole caso di revisione dei prezzi.aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 3. Le clausole Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato); 4. Nominativo del soggetto aggiudicatario; 5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di revisione dei prezzi fissano valutazione indicati nel capitolato di gara. Ogni operatore economico con la portata sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la natura sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di eventuali modifiche nonchè gara: 1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara; 2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa; 3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi; 4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi di lavoro del proprio personale; 5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e dei costi standard, ove definitisicurezza sul luogo di lavoro; 6. Esse garantisce che all’interno della propria azienda non apportano modifiche che avrebbero l'effetto vi è alcuna forma di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni discriminazione in materia di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutateimpiego e professione, sulla base dei prezzari della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di cui all'artsalute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale. 23Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediticaso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità: 1. È vietata la cessione esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di diritto.gara; 2. È ammessa risoluzione o perdita del contratto; 3. escussione del deposito cauzionale; 4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la cessione prova dell’esistenza di un danno maggiore; 5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei creditifatti accertati e dell’entità economica del contratto; 7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità; 8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentodanno maggiore.

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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi

REVISIONE PREZZI. Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Non Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29. Prima della stipula del contratto attuativo il responsabile del procedimento e l’appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’appaltatore. Qualora l’appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto attuativo nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. E’ comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei beni/servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell’appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 4. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Avendo l’operatore economico iscritto riserve sugli atti dell’appalto, sulla base dell’istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è prevista alcuna altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. È altresì ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. l’articolo 1664, primo comma, del codice civileCodice Civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

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Samples: Accordo Quadro

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione dei I prezzi e non trova applicazione l’art. 1664sono fissi ed invariabili, primo commasalvo quanto di seguito riportato: I lavori oggetto dell’appalto possono essere oggetto di compensazione, del codice civile. 2. Ai ai sensi dell’art. 106 29, comma 1, lettera b), per le voci di elenco prezzi che comprendono i materiali oggetto della rilevazione di cui al decreto previsto dal comma 2 dell’art. 29 del DLgs 50/2016D.L. 27 gennaio 2022, le modifichen. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione n. 25; La compensazione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei creditiesclusa, ai sensi del combinato disposto comma 5 del citato art. 29, per i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, da intendersi come i successivi 365 giorni successivi alla data di presentazione dell’offerta. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 29, la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 29 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. L’Appaltatore, a condizione che pena di decadenza, ai sensi del comma 4 dell’art. 29, presenta istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1 dello stesso art. 29, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini stabiliti nel cronoprogramma. Il Direttore dei lavori verifica sia l’effettivo rispetto dei tempi sia l’effettiva maggiore onerosità subita dall’Appaltatore, da provarsi con adeguata documentazione quali le dichiarazioni di fornitori e subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’Appaltatore stesso rispetto a quello dallo stesso documentato in riferimento alla data dell’offerta. Nel caso in cui la maggiore onerosità provata dall’Appaltatore consista in una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto, la compensazione è riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia 5% e che il contratto di cessionein misura pari all’80% dell’eccedenza stessa. Ove, in originale o in copia autenticatainvece, sia trasmesso provata dall’Appaltatore una maggiore onerosità che consista in una variazione percentuale superiore a quella riportata nel medesimo decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato variazione riportata nel decreto stesso, per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all’80% di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentodetta eccedenza.

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Samples: Disciplinare Di Gara

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 29 del DLgs 50/2016Decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, la revisione dei prezzi prevista dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sarà applicata con la modalità di seguito riportata. Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le modifichefamiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), nonchè le variantiverificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo. All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei contratti di appalto prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di validità devono presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipendefatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse. I contratti Milano, lì 07/06/2022 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Il presente patto di appalto nei settori ordinari integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e nei settori speciali possono essere modificati senza presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una nuova qualsiasi procedura di affidamento se le modifichegara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a prescindere dal loro valore monetarioqualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono state previste nei documenti consapevoli del presente patto di gara iniziali integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati: 1. elenco dei partecipanti; 2. offerte economiche dei soggetti ammessi (in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole caso di revisione dei prezzi.aggiudicazione con il criterio del xxxxxxx xxxxxxx) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa); 3. Le clausole elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato); 4. nominativo del soggetto aggiudicatario; 5. ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di revisione dei prezzi fissano valutazione indicati nel capitolato di gara. Ogni operatore economico con la portata sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la natura sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di eventuali modifiche nonchè gara: 1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara; 2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa; 3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi; 4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi di lavoro del proprio personale; 5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e dei costi standard, ove definitisicurezza sul luogo di lavoro; 6. Esse garantisce che all’interno della propria azienda non apportano modifiche che avrebbero l'effetto vi è alcuna forma di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni discriminazione in materia di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutateimpiego e professione, sulla base dei prezzari della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di cui all'artsalute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale. 23Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediticaso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità: 1. È vietata la cessione esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di diritto.gara; 2. È ammessa risoluzione o perdita del contratto; 3. escussione del deposito cauzionale; 4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la cessione prova dell’esistenza di un danno maggiore; 5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei creditifatti accertati e dell’entità economica del contratto; 7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità; 8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimentodanno maggiore.

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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi

REVISIONE PREZZI. In deroga all’articolo 106, comma 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo commalettera a), quarto periodo, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 decreto legislativo n.50 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione possono essere valutatediminuzione, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per l'eccedenza cento rispetto al 10% rispetto prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al prezzo originario comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del contratto e cessione citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei crediti 1. È vietata la cessione singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 Ministero delle infrastrutture e della legge 21 febbraio 1991mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 524, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a condizione quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cessionario cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la Banca d’Italia compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e che della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il contratto cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.presentazione dell’offerta

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Catering

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione Annualmente verrà applicato l’aggiornamento dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Art.9.7 Cessione al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI - nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente, anche in caso di indice negativo. All’inizio di ciascun anno, non appena disponibile l’indice ISTAT per l’anno precedente, il Fornitore potrà chiedere l’aggiornamento dei prezzi dovuti per l’anno in corso applicando il 100% della variazione accertata dall’ISTAT a partire dalla data di presentazione dell’offerta e fino al 31/12 dell’anno precedente. In caso di comunicazione dell’indice successiva all’emissione delle prime fatture per l’anno in corso, dovrà essere fatturata la differenza, positiva o negativa, ottenuta applicando i nuovi prezzi alle fatture già emesse. Milano, lì 16/04/2019 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il Personale, i collaboratori e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione gli eventuali consulenti del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo Politecnico di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52Milano, a condizione che qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di cessionequanto disposto dallo stesso patto di integrità. Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.seguito riportati:

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Samples: Service Agreement

REVISIONE PREZZI. 1. Non è prevista alcuna revisione I prezzi unitari aggiudicati dei prodotti offerti sono soggetti a variazioni in caso di: ⮚ eventuale riduzione o aumento dei prezzi di riferimento: prezzo al pubblico, prezzo ex factory o del prezzo massimo di cessione al SSN, per effetto di provvedimenti/disposizioni normative e/o di Autorità competenti in materia. Gli aggiornamenti opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e non trova applicazione l’artdetermineranno una/uno corrispondente, proporzionale, riduzione o aumento del prezzo contrattuale rimanendo invariato lo sconto esibito in sede di offerta. 1664E’ fatto onere alle ditte assegnatarie delle forniture, primo commain caso di variazione del prezzo al pubblico, prezzo ex factory o del codice civile. 2prezzo massimo di cessione al SSN, di comunicare tempestivamente alle Aziende appaltanti il nuovo prezzo di riferimento e il nuovo prezzo di vendita. Ai sensi dell’artLa percentuale di sconto indicata in offerta rimarrà fissa ed invariata per tutta la durata del contratto. 106 ⮚ Per i farmaci di fascia C con obbligo di prescrizione vale quanto previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 26/07/2005, n.149 circa il periodo entro cui chiedere la modifica del DLgs 50/2016prezzo, le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. 3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura tenuto comunque conto di eventuali modifiche nonchè le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadrocontenimenti degli aumenti disposti da Autorità nazionali competenti. Per i contratti relativi ai lavorifarmaci di fascia C-bis, non soggetti a prescrizione, le variazioni di prezzo revisioni in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari prezzi sono ammesse a patto che la ditta abbia assolto all’obbligo di comunicazione di cui all'artall’art. 239, comma 7 2, del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metàdecreto legge 31/12/07 n.248 (c.d. milleproroghe). In ambedue i casi le ditte appaltatrici sono tenute a fornire tempestivamente copia delle istanze di revisione prezzi inoltrate alle Autorità competenti. Art.9.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del DLgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

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Samples: Fornitura Di Farmaci